Cassazione Penale, Sentenza n. 17722/2024 del 06/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione per presunto travisamento della prova e incertezza/ non riferibilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali; 2) violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione per avere la Corte territoriale escluso la diminuita gravità dando rilievo al ruolo di fornitore stabile dell'imputato; 3) violazione dell'art. 81, comma 2, cod. pen. e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della continuazione con precedenti reati (sentenza del GIP di Benevento del 12.7.2006), sostenendo l'esistenza di un medesimo disegno criminoso; 4) violazione dell'art. 99 cod. pen. e vizio di motivazione relativamente alla recidiva facoltativa e alla mancanza di adeguata valutazione della maggiore pericolosità e capacità a delinquere del reo.
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha confermato la sentenza della Corte d'appello di Napoli che, in conformità alla sentenza di primo grado (c.d. "doppia conforme"), aveva ritenuto Fucito colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 (cessione di stupefacenti) e lo aveva condannato (pena già indicata in primo grado: 2 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione e multa di euro 6.400,00). La Cassazione ha ritenuto legittimo il rinvio per relationem alla motivazione di primo grado ove non vi fossero censure nuove e ha condiviso la valutazione che le intercettazioni, prese nel loro complesso, dimostravano un linguaggio convenzionale (es. "pizza" per la sostanza, "panino" per il denaro) e la cessione contestata (2.3.2012) di circa 30 grammi. Ha inoltre confermato l'esclusione dell'ipotesi di minore gravità (art. 73, comma 5) per la natura organizzata dell'attività e la capacità di rifornire numerosi acquirenti; ha ritenuto corretta la non configurabilità della continuazione con i fatti del 2006 per l'assenza di un medesimo disegno criminoso e per il consistente intervallo temporale; e ha considerato adeguatamente motivata la valutazione della recidiva facoltativa come indicativa di elevata capacità a delinquere. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (comma 4)
Norma relativa alla fattispecie di traffico/cessione di sostanze stupefacenti: la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie in relazione alla cessione contestata, sulla base delle intercettazioni e del contesto probatorio.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (comma 5)
Prevede l'ipotesi di minore gravità; la Corte ha interpretato che per riconoscerla occorra valutare complessivamente modalità, mezzi, circostanze e quantità/qualità della sostanza: qui la condotta era organizzata e non minimale, pertanto il comma 5 è stato escluso.
art. 81, comma 2, cod. pen.
Regola la continuazione fra reati: la Corte ha richiamato che è necessaria l'esistenza di un medesimo disegno criminoso unitario (non mera attitudine a delinquere o analogia dei reati); l'assenza di tale disegno e il notevole intervallo temporale hanno giustificato l'esclusione della continuazione.
art. 99 cod. pen.
Tratta della recidiva e della determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che l'applicazione dell'aumento per recidiva facoltativa richiede motivazione sull'idoneità della nuova condotta a dimostrare maggiore pericolosità, onere correttamente assolto dalla Corte territoriale.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma processuale sulla condanna alle spese in cassazione: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- In caso di doppia conforme (sentenza di appello conforme a quella di primo grado) il giudice di appello può rinviare per relationem alla motivazione di primo grado; la Cassazione accetta tale tecnica purché le specifiche censure non contengano argomenti nuovi non esaminati.
- Le intercettazioni, valutate nel loro complesso e alla luce del contesto (linguaggio convenzionale ricorrente, concordanza di più colloqui), possono costituire prova sufficiente della cessione di stupefacenti e della riferibilità delle conversazioni all'imputato.
- Per il riconoscimento della minore gravità ex art. 73, comma 5, DPR 309/1990 occorre una valutazione globale di mezzi, modalità, circostanze e quantità/qualità delle sostanze: attività organizzata e capacità di rifornire più acquirenti escludono generalmente la diminuita gravità.
- La continuazione ex art. 81, comma 2, cod. pen. richiede l'esistenza di un disegno criminoso unitario e premeditato nelle linee essenziali; non è sufficiente la mera analogia dei reati, la vicinanza temporale o la propensione a delinquere.
- L'aggravamento per recidiva facoltativa impone al giudice un'onere motivazionale specifico: deve dimostrarsi che la nuova condotta è indice di maggiore capacità a delinquere o pericolosità.
- La Corte di Cassazione esercita un sindacato di legittimità sulla motivazione: essa verifica la congruità e la logicità della motivazione ma non sostituisce il giudizio di merito quando quest'ultimo sia adeguatamente argomentato.
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