Sentenza n. 14705/2026 - Roma, Sezione 4T
per l’annullamento della determinazione dirigenziale Rep. QI/166/2025 del 24 gennaio 2025, Prot. QI/16935/2025 del 24 gennaio 2025, notificata alla ricorrente il 17 marzo 2025 con cui viene respinta l’istanza di condono edilizio presentata in data 10 dicembre 2004, prot. UCE 0/574577 Sot. 0, per l’avvenuta realizzazione di opere abusive in Roma, Via Gorlago, 65; del preavviso di rigetto prot. UCE QI/205911 comunicato il 21 novembre 2023; della Relazione di valutazione delle osservazioni prot. QI/18984 del 29 gennaio 2024, non comunicata alla ricorrente e avverso la quale si fa riserva di motivi aggiunti; della Disposizione di Roma Capitale prot. 83702/2012, di contenuto sconosciuto e avverso la quale si fa riserva di motivi aggiunti; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale a quelli impugnati, avverso i quali si fa espressa riserva di motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di condono edilizio relativo all’ampliamento abusivo di un immobile sito in Roma
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego di condono edilizio, il preavviso di rigetto e gli atti connessi, deducendo due motivi. Con il primo ha contestato la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, lett. a), della l.r. Lazio n. 12/2004, dell’art. 32, comma 25, del d.l. n. 269/2003, convertito nella l. n. 326/2003, nonché degli artt. 12 e 14 delle preleggi, sostenendo che i limiti volumetrici previsti dalla disciplina avrebbero dovuto essere considerati alternativi e che l’ampliamento, pur eccedendo il limite assoluto di 200 mc, rientrava nel limite del 20% della volumetria preesistente. Ha inoltre dedotto erroneità e falsità dei presupposti, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. Con il secondo motivo ha dedotto eccesso di potere per erroneità e falsità dei presupposti, illogicità e contraddittorietà manifeste, violazione del legittimo affidamento e della certezza del diritto, nonché manifesta ingiustizia, sostenendo di avere confidato in un’interpretazione della disciplina più favorevole alla sanabilità dell’intervento. L’abuso consisteva in un ampliamento di 138,50 mq, corrispondente a una volumetria di 531,84 mc, superiore al limite di 200 mc previsto dalla normativa regionale.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l’art. 2, comma 1, lett. a), della l.r. Lazio n. 12/2004 costituisce una norma di chiusura e inderogabile, che pone un limite massimo di 200 mc alla volumetria assoggettabile a condono. Il superamento di tale limite è sufficiente, di per sé, a giustificare il diniego, indipendentemente dal rispetto del limite percentuale del 20% della volumetria preesistente; pertanto i limiti non operano come alternativi nel senso sostenuto dalla ricorrente. È stato respinto anche il secondo motivo: in materia edilizia l’affidamento del privato riceve tutela marginale e indiretta e, comunque, non vi era una situazione idonea a fondare un affidamento tutelabile, poiché la giurisprudenza aveva costantemente qualificato il limite dei 200 mc come generale, cogente e inderogabile. Il diniego comunale, fondato sull’incontestato superamento del limite volumetrico, è stato quindi ritenuto legittimo. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese di lite in favore di Roma Capitale, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, lett. a), l.r. Lazio n. 12/2004
limite massimo di volumetria di 200 mc assoggettabile a sanatoria
La disposizione è qualificata come norma di chiusura, generale, cogente e inderogabile; il superamento del limite volumetrico giustifica di per sé il diniego di condono.
art. 32, comma 25, d.l. n. 269/2003, convertito nella l. n. 326/2003
La ricorrente ne ha invocato la violazione sostenendo il carattere alternativo dei limiti volumetrici; il giudice ha tuttavia ritenuto applicabile il limite inderogabile previsto dalla disciplina regionale.
artt. 12 e 14 preleggi
Richiamati dalla ricorrente a sostegno della censura interpretativa, ma senza che il giudice ne riconoscesse la violazione.
Massime di principio
- Il limite massimo di 200 metri cubi previsto dall’art. 2, comma 1, lett. a), della l.r. Lazio n. 12/2004 per la sanabilità degli abusi edilizi costituisce un limite generale, cogente e inderogabile; il suo superamento legittima autonomamente il diniego di condono.
- Il rispetto del limite percentuale riferito alla volumetria preesistente non consente di superare il distinto limite assoluto di 200 metri cubi previsto dalla disciplina regionale.
- In materia di condono edilizio, l’affidamento del privato nell’ammissibilità della sanatoria riceve tutela soltanto marginale e indiretta e non può prevalere su un limite legale oggettivo posto a tutela dell’interesse pubblico urbanistico, quando tale limite sia stato costantemente interpretato come inderogabile.
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