Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 06/04/2017 n. 914 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Contenzioso - Parti - Cancellazione dal registro delle imprese - Giudizio di merito - Prosecuzione del giudizio nei confronti dei soci - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La questione riguarda gli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese durante un processo tributario relativo a imposte sui redditi e la possibilità di proseguire il giudizio nei confronti degli ex soci. Se la cancellazione avviene durante il giudizio di cassazione, la prosecuzione nei confronti dei soci non è consentita, perché occorre accertare ex novo se essi abbiano ricevuto beni sociali e quale ne sia il valore, ai sensi dell'art. 36, comma 3, del d.P.R. n. 602/1973. Tali accertamenti comporterebbero un ampliamento del thema decidendum e del thema probandum incompatibile con il giudizio di legittimità.

La decisione

La sentenza distingue tra cancellazione intervenuta in cassazione e cancellazione intervenuta nel giudizio di merito. Nel primo caso il processo non può proseguire nei confronti degli ex soci, perché la loro eventuale responsabilità dipende da circostanze di fatto non ancora accertate. Nel secondo caso, invece, il giudizio può essere riassunto nei confronti dei soci, purché risulti una liquidazione attiva in loro favore, cioè che abbiano ricevuto beni sociali, e nei limiti del valore ricevuto.

Norme richiamate

  • Art. 36, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Gli ex soci rispondono del pagamento delle imposte solo se hanno ricevuto beni sociali dagli amministratori negli ultimi due periodi d'imposta anteriori alla messa in liquidazione o dai liquidatori durante la liquidazione, e nei limiti del valore dei beni ricevuti.

    La responsabilità degli ex soci non deriva automaticamente dalla cancellazione della società, ma presuppone l'accertamento della ricezione di beni sociali e opera entro il limite del loro valore.

Massime di principio

  • La cancellazione di una società dal registro delle imprese durante il giudizio non consente automaticamente di sostituire la società con gli ex soci.
  • Se la cancellazione avviene in cassazione, non possono essere introdotti nuovi accertamenti sulla distribuzione di beni sociali, perché il giudizio di legittimità non consente ampliamenti del thema decidendum e del thema probandum.
  • Se la cancellazione avviene nel giudizio di merito, il processo può essere riassunto nei confronti dei soci, ma solo quando sia stata accertata o allegata una liquidazione attiva in loro favore.
  • La responsabilità fiscale degli ex soci è limitata al valore dei beni sociali effettivamente ricevuti e deve essere dimostrata dall'Amministrazione finanziaria.
  • In assenza di beni distribuiti ai soci, la mera qualità di ex socio non è sufficiente per fondare la responsabilità personale per i debiti tributari della società.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.