Sentenza del 06/04/2017 n. 914 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Parti - Cancellazione dal registro delle imprese - Giudizio di merito - Prosecuzione del giudizio nei confronti dei soci - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione riguarda gli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese durante un processo tributario relativo a imposte sui redditi e la possibilità di proseguire il giudizio nei confronti degli ex soci. Se la cancellazione avviene durante il giudizio di cassazione, la prosecuzione nei confronti dei soci non è consentita, perché occorre accertare ex novo se essi abbiano ricevuto beni sociali e quale ne sia il valore, ai sensi dell'art. 36, comma 3, del d.P.R. n. 602/1973. Tali accertamenti comporterebbero un ampliamento del thema decidendum e del thema probandum incompatibile con il giudizio di legittimità.
La decisione
La sentenza distingue tra cancellazione intervenuta in cassazione e cancellazione intervenuta nel giudizio di merito. Nel primo caso il processo non può proseguire nei confronti degli ex soci, perché la loro eventuale responsabilità dipende da circostanze di fatto non ancora accertate. Nel secondo caso, invece, il giudizio può essere riassunto nei confronti dei soci, purché risulti una liquidazione attiva in loro favore, cioè che abbiano ricevuto beni sociali, e nei limiti del valore ricevuto.
Norme richiamate
Art. 36, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Gli ex soci rispondono del pagamento delle imposte solo se hanno ricevuto beni sociali dagli amministratori negli ultimi due periodi d'imposta anteriori alla messa in liquidazione o dai liquidatori durante la liquidazione, e nei limiti del valore dei beni ricevuti.
La responsabilità degli ex soci non deriva automaticamente dalla cancellazione della società, ma presuppone l'accertamento della ricezione di beni sociali e opera entro il limite del loro valore.
Massime di principio
- La cancellazione di una società dal registro delle imprese durante il giudizio non consente automaticamente di sostituire la società con gli ex soci.
- Se la cancellazione avviene in cassazione, non possono essere introdotti nuovi accertamenti sulla distribuzione di beni sociali, perché il giudizio di legittimità non consente ampliamenti del thema decidendum e del thema probandum.
- Se la cancellazione avviene nel giudizio di merito, il processo può essere riassunto nei confronti dei soci, ma solo quando sia stata accertata o allegata una liquidazione attiva in loro favore.
- La responsabilità fiscale degli ex soci è limitata al valore dei beni sociali effettivamente ricevuti e deve essere dimostrata dall'Amministrazione finanziaria.
- In assenza di beni distribuiti ai soci, la mera qualità di ex socio non è sufficiente per fondare la responsabilità personale per i debiti tributari della società.
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