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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-363/20

Judgment of the General Court (Ninth Chamber) of 1 June 2022. — PAO Moscow Confectionery Factory "Krasnyj Octyabr" v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Invalidity proceedings – EU figurative mark KRÓWKA MLECZNA Milk FUDGE – Earlier international figurative mark KOPOBKA KOROVKA – Relative ground for refusal – No likelihood of confusion – Article 8(1)(b) and Article 53(1)(a) of Regulation (EC) No 207/2009 (now Article 8(1)(b) and Article 60(1)(a) of Regulation (EU) 2017/1001 – Right to be heard – Article 94(1) of Regulation 2017/1001. — Case T-363/20

Giurisprudenza europea62020TJ0363

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso contro la decisione del Consiglio di ricorso dell’EUIPO che aveva negato la nullità del marchio figurativo KRÓWKA MLECZNA Milk FUDGE. Pur a fronte dell’identità dei prodotti, i segni sono stati ritenuti nel complesso visivamente e concettualmente dissimili e solo debolmente simili sul piano fonetico. Non vi è quindi probabilità di confusione, neppure per associazione, e non vi è stata lesione del diritto di difesa.

Marchio UE – procedimento di nullità: esclusa la probabilità di confusione tra il segno figurativo KRÓWKA MLECZNA Milk FUDGE e il precedente marchio internazionale KOPOBKA KOROVKA

La questione giuridica

Se la registrazione del marchio UE figurativo KRÓWKA MLECZNA Milk FUDGE dovesse essere dichiarata nulla ai sensi dell’articolo 53(1)(a) del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 8(1)(b), per esistenza di una probabilità di confusione o di associazione con il marchio internazionale anteriore KOPOBKA KOROVKA; e se il Consiglio di ricorso avesse violato il diritto di essere ascoltato ai sensi dell’articolo 94(1) del regolamento 2017/1001.

Principio di diritto

Il Tribunale ha confermato che, pur essendo identici i prodotti di classe 30, la nullità del marchio contestato non può essere dichiarata quando, valutati globalmente, i segni presentano differenze visive e concettuali decisive e al più una debole somiglianza fonetica; di conseguenza non sussiste né probabilità di confusione né probabilità di associazione nel pubblico interessato. Il Tribunale ha inoltre escluso la violazione del diritto di essere ascoltato, poiché il Consiglio di ricorso aveva effettivamente esaminato gli argomenti e le prove addotti dall’interessata sull’elemento "krówka" rappresentato capovolto.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 8(1)(b) del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 53(1)(a) del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 8(2)(a)(iii) del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 8(1)(b) del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 60(1)(a) del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 94(1) del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 134(1) del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 66 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 71 del regolamento (UE) 2017/1001

Marchio UE figurativo KRÓWKA MLECZNA Milk FUDGE: esclusa la probabilità di confusione con KOPOBKA KOROVKA

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della Prima Commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di nullità di un marchio UE figurativo. La controversia attiene a prodotti dolciari di classe 30 e alla contestazione fondata su un diritto anteriore internazionale protetto in alcuni Stati membri.

Fatti e procedimento amministrativo

Il 25 aprile 2016 Spółdzielnia "Pokój" ha chiesto la registrazione del marchio UE figurativo KRÓWKA MLECZNA Milk FUDGE per "confectionery; candy; fudge" in classe 30. Il marchio è stato registrato il 29 settembre 2016.

Il 26 marzo 2018 PAO Moscow Confectionery Factory "Krasnyj Octyabr" ha chiesto la dichiarazione di nullità del marchio, invocando il precedente marchio internazionale figurativo n. 844698 KOPOBKA KOROVKA, efficace, tra l’altro, in Germania, Grecia e Spagna, per prodotti identici o simili in classe 30. Il diniego di nullità è stato confermato dalla Divisione di annullamento e poi dalla Commissione di ricorso.

Normativa applicabile

Il Tribunale precisa che, poiché la domanda di registrazione è del 25 aprile 2016, la disciplina sostanziale applicabile è quella del regolamento (CE) n. 207/2009; per le regole procedurali si applica invece il regolamento (UE) 2017/1001.

Le disposizioni rilevanti sono in particolare:

  • articolo 53(1)(a) del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 8(1)(b);
  • articolo 8(2)(a)(iii) del regolamento n. 207/2009, sul concetto di marchio anteriore internazionale efficace in uno Stato membro;
  • articolo 94(1), seconda frase, del regolamento 2017/1001, sul diritto di essere ascoltato.

Questioni sottoposte al Tribunale

La ricorrente deduceva essenzialmente due motivi:

  • violazione dell’articolo 94(1) del regolamento 2017/1001 e del diritto di essere ascoltato, per omesso esame dell’argomento secondo cui il pubblico avrebbe comunque percepito l’elemento "krówka" anche se rappresentato capovolto;
  • violazione dell’articolo 53(1)(a) in combinato disposto con l’articolo 8(1)(b) del regolamento n. 207/2009, per errata valutazione del pubblico di riferimento, dei segni, dell’interdipendenza tra i fattori e della pretesa probabilità di confusione, anche indiretta.

Diritto di essere ascoltato

Il Tribunale respinge il secondo motivo. Rileva che la Commissione di ricorso aveva effettivamente esaminato l’argomento relativo alla percezione dell’elemento "krówka" e le prove scientifiche prodotte, spiegando perché tali studi non fossero pertinenti al caso concreto.

Inoltre, la Commissione di ricorso aveva tenuto conto dell’ipotesi interpretativa prospettata dalla ricorrente quando aveva analizzato gli elementi del segno, il confronto visivo e la valutazione globale del rischio di confusione. Ne consegue che non vi è stata violazione del diritto di essere ascoltato.

Pubblico di riferimento e livello di attenzione

Quanto al pubblico interessato, il Tribunale conferma che si tratta del pubblico generale di Germania, Grecia e Spagna, territori nei quali il marchio anteriore produce effetti.

Il livello di attenzione è stato ritenuto dal Tribunale, in linea con la Commissione di ricorso, da medio ad al massimo medio-basso per i prodotti dolciari di classe 30, trattandosi di beni di largo consumo e relativamente economici. Il Tribunale osserva però che, anche qualora il livello fosse più basso, ciò non avvantaggerebbe la ricorrente, poiché renderebbe ancora più difficile percepire l’elemento capovolto "krówka".

Confronto dei prodotti

Le parti non contestavano che i prodotti fossero identici. Il Tribunale conferma quindi tale valutazione: i prodotti coperti dai segni sono sovrapponibili in classe 30.

Confronto dei segni: struttura e elementi dominanti

Il Tribunale analizza i due segni nella loro forma registrata, ribadendo che il confronto deve avvenire nel formato in cui i marchi sono protetti, senza considerare usi diversi o possibili rotazioni del segno.

Per il marchio anteriore, composto dagli elementi "kopobka" e "korovka", la Commissione di ricorso ha correttamente escluso che vi fosse un elemento dominante, essendo i due elementi di uguale dimensione.

Per il marchio contestato, il Tribunale conferma che nessun elemento è dominante. In particolare:

  • "krówka", essendo rappresentato capovolto, non è immediatamente percepibile e richiede uno sforzo mentale;
  • "mleczna" è anch’esso capovolto e non può essere trattato come elemento trascurabile;
  • l’espressione "milk fudge" è leggibile e percepibile, ma non conferisce da sola un dominio tale da ridurre a marginali gli altri elementi;
  • le forme geometriche e il capo di vacca hanno funzione ornamentale o, per il capo di vacca, carattere distintivo debole.

Distintività degli elementi

La Commissione di ricorso aveva attribuito carattere distintivo normale agli elementi "kopobka", "korovka", "krówka" e "mleczna", poiché il pubblico di riferimento non ne coglie immediatamente il significato.

Il Tribunale conferma anche che "fudge" non può essere considerato un termine di vocabolario inglese di base generalmente conosciuto nel pubblico di Germania, Grecia e Spagna; pertanto, esso conserva un carattere distintivo normale. Al contrario, "milk" e il capo di vacca evocano il contenuto lattiero dei prodotti e hanno carattere distintivo debole.

Somiglianza visiva

Il Tribunale esclude una somiglianza visiva complessiva. La coincidenza di alcune lettere tra "krówka", "kopobka" e "korovka" non basta a creare somiglianza visiva, soprattutto perché:

  • il marchio contestato è un segno complesso e colorato, con più elementi verbali e figurativi;
  • l’elemento "krówka" non è dominante né facilmente leggibile;
  • l’espressione "milk fudge", il termine "mleczna", il capo di vacca e la struttura grafica del marchio contestato non hanno equivalenti nel marchio anteriore;
  • il marchio anteriore è invece un semplice segno verbale figurativo in nero, composto da due parole.

Somiglianza fonetica

Sul piano fonetico il Tribunale conferma che i segni sono, al più, debolmente simili e solo nell’ipotesi meno probabile in cui il pubblico pronunci l’elemento capovolto "krówka".

In realtà, il marchio anteriore verrebbe pronunciato come "kopobka korovka", mentre il marchio contestato come "milk fudge". L’argomento della ricorrente, fondato sulla sola comparazione tra "korovka" e "krówka", è respinto perché artificiale e perché ignora gli altri elementi dei segni.

Somiglianza concettuale

Il Tribunale conferma l’assenza di somiglianza concettuale. Gli elementi del marchio anteriore non hanno significato per il pubblico rilevante; il marchio contestato, invece, evoca per il pubblico la presenza di latte come ingrediente principale, anche per via del capo di vacca.

Il Tribunale respinge l’argomento secondo cui la presenza di russofoni in Germania, Spagna e Grecia dovrebbe condurre a una diversa conclusione: tale circostanza non è dimostrata e, comunque, l’elemento "krówka" è polacco, non russo. Anche l’ipotesi che alcuni elementi significhino "piccola mucca" non muterebbe l’esito, perché si tratterebbe di elementi in ogni caso descrittivi o debolmente distintivi.

Valutazione globale e probabilità di confusione

Applicando il principio di interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti, il Tribunale osserva che l’identità dei prodotti non basta a colmare le nette differenze visive e concettuali tra i segni.

Poiché i marchi sono visivamente e concettualmente dissimili e solo debolmente simili sul piano fonetico, non sussiste probabilità di confusione. La conclusione vale anche per la probabilità di associazione: il pubblico non è indotto a credere che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate, né a percepire il segno contestato come una semplice variante giocosa del marchio anteriore.

Decisione e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, conformemente alle conclusioni dell’EUIPO e dell’interveniente.

Principio affermato

Nei procedimenti di nullità fondati su un marchio anteriore, l’identità dei prodotti non è sufficiente, da sola, a imporre la declaratoria di nullità se i segni, considerati nel loro complesso e nella forma in cui sono registrati, risultano visivamente e concettualmente diversi e solo debolmente simili sul piano fonetico; in tal caso manca la probabilità di confusione, compresa quella per associazione. Inoltre, non vi è violazione del diritto di essere ascoltato quando l’EUIPO ha effettivamente esaminato gli argomenti e le prove prodotti dalla parte interessata.

Come è indicizzato

Materiemarchi uenullità del marchioprobabilità di confusionediritto di essere ascoltatoproprietà intellettuale

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