Sentenza n. 288/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, emessa ai sensi dell’art. 60 c.p.a. il 18 febbraio 2025, n. -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, che aveva respinto il ricorso contro la revoca dell'assegnazione alla Sezione di Polizia Giudiziaria e il rientro nella disponibilità del Corpo di appartenenza
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni datrici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante contestava la sentenza del TAR e gli atti amministrativi con cui era stato disposto il suo rientro immediato dalla Sezione di Polizia Giudiziaria di una Procura della Repubblica alla disponibilità del Corpo, presso un Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria. Il primo motivo denunciava travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e difetto di motivazione, sostenendo che il venir meno del rapporto fiduciario fosse stato fondato su fatti ancora sub iudice e in parte successivamente esclusi dalla Corte di cassazione, che aveva annullato senza rinvio la condanna per violenza privata perché il fatto non sussiste, confermando tuttavia la condanna per accesso abusivo a sistema informatico. Il secondo motivo deduceva travisamento, omessa valutazione di punti essenziali e difetto di motivazione, sostenendo che il TAR avesse illegittimamente ricondotto il trasferimento alla diversa categoria dell'opportunità o incompatibilità ambientale, integrando la motivazione dell'amministrazione. Secondo l'appellante, il mero venir meno della fiducia non sarebbe stato sufficiente e non sarebbero stati indicati concreti disagi, difficoltà o rischi per il prestigio e la funzionalità della Sezione di Polizia Giudiziaria.
La decisione
L'appello è stato respinto. Quanto al primo motivo, il giudice ha escluso il travisamento e il difetto di istruttoria: la successiva assoluzione dall'accusa di violenza privata non ha reso insussistenti i fatti materiali valorizzati dal Procuratore della Repubblica, consistiti anche in aggressioni verbali, urla, ira, contegno aggressivo, ingiurie e incapacità di contenere le emozioni. Tali condotte, pur non integrando il reato di violenza privata, restavano incompatibili con la permanenza presso la Sezione di Polizia Giudiziaria. Inoltre, la condanna per accesso abusivo a sistema informatico era stata confermata, sicché permaneva un autonomo elemento idoneo a incidere sul rapporto fiduciario. Quanto al secondo motivo, il CGARS ha corretto la motivazione del TAR, ritenendo non necessario qualificare il provvedimento come trasferimento per incompatibilità ambientale o motivi di opportunità. La revoca dell'assegnazione trovava infatti autonoma base nell'art. 11 disp. att. c.p.p. e nel venir meno del rapporto fiduciario con il Procuratore della Repubblica. Il personale delle Sezioni di Polizia Giudiziaria dipende funzionalmente e organizzativamente dalla magistratura inquirente e la permanenza nella Sezione presuppone il rapporto fiduciario con il capo dell'ufficio. Venuto meno tale rapporto, il militare non può vantare una pretesa tutelata alla permanenza nell'ufficio. L'amministrazione di appartenenza non poteva sindacare la valutazione del Procuratore e doveva recuperare immediatamente il militare nella disponibilità del Corpo, senza che ciò incidesse sulla permanenza nella sede o nella Compagnia di appartenenza. La sentenza di primo grado è stata quindi confermata nel dispositivo, con correzione della motivazione. Spese del grado compensate.
Norme richiamate
art. 11, comma 1, disp. att. c.p.p.
I trasferimenti del personale della sezione di polizia giudiziaria sono disposti dall'amministrazione di appartenenza su proposta motivata del capo dell'ufficio presso cui è istituita la sezione ovvero, su iniziativa dell'amministrazione, previo nulla osta del medesimo e del procuratore generale presso la corte di appello.
La disposizione fonda il potere di revocare l'assegnazione o disporre il trasferimento del personale della Sezione di Polizia Giudiziaria, riconoscendo rilievo decisivo alla proposta motivata del capo dell'ufficio o, nel caso di iniziativa dell'amministrazione, al nulla osta degli organi requirenti.
art. 56 c.p.p.
I servizi e le sezioni di polizia giudiziaria svolgono le proprie funzioni alla dipendenza e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria; ciò concorre a giustificare la particolare rilevanza del rapporto fiduciario.
artt. 5, 8, 9 e 10 disp. att. c.p.p.
Le norme disciplinano la composizione, l'assegnazione e la dipendenza delle Sezioni di Polizia Giudiziaria, confermando la stretta dipendenza funzionale e organizzativa dalla magistratura inquirente.
art. 58 c.p.p.
Il personale delle Sezioni non può essere distolto dall'attività di polizia giudiziaria se non per disposizione del magistrato dal quale dipende, evidenziando la centralità del rapporto con il titolare dell'ufficio giudiziario.
art. 97, comma 2, Cost.
I doveri di cooperazione istituzionale e il principio di buon andamento impongono all'amministrazione di appartenenza di dare seguito alla cessazione del rapporto fiduciario e di recuperare immediatamente il militare nella disponibilità del Corpo.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
Richiamato quale parametro per correggere o integrare la motivazione della sentenza di primo grado quando il dispositivo risulti conforme al diritto.
art. 615-ter c.p.
La conferma della condanna per accesso abusivo a sistema informatico costituisce, nel caso concreto, un elemento autonomo non travolto dalla successiva esclusione del reato di violenza privata.
art. 610 c.p.
L'esclusione della configurabilità della violenza privata non comporta l'inesistenza dei comportamenti materiali valorizzati ai fini della valutazione del rapporto fiduciario.
Massime di principio
- L'assegnazione e la permanenza del personale di polizia giudiziaria presso le Sezioni istituite nelle Procure della Repubblica presuppongono un rapporto fiduciario con il Procuratore della Repubblica, in ragione della stretta dipendenza funzionale e organizzativa dalla magistratura inquirente.
- Quando il Procuratore della Repubblica dichiara motivatamente venuto meno il rapporto fiduciario con un appartenente alla Sezione di Polizia Giudiziaria, il dipendente non vanta una pretesa tutelata alla permanenza presso quell'ufficio, anche se la sua assegnazione originaria era stata preceduta da una domanda e da una procedura selettiva.
- L'amministrazione di appartenenza non può sindacare la valutazione del Procuratore circa la cessazione del rapporto fiduciario; deve invece revocare l'assegnazione alla Sezione e porre il dipendente nella disponibilità del Corpo, nel rispetto dei doveri di cooperazione istituzionale e buon andamento.
- La successiva esclusione della responsabilità penale per uno dei reati considerati dall'autorità requirente non determina automaticamente l'illegittimità della revoca dell'assegnazione, quando restino accertati altri reati o fatti materiali incompatibili con la permanenza presso la Sezione di Polizia Giudiziaria.
- La revoca dell'assegnazione alla Sezione di Polizia Giudiziaria per cessazione del rapporto fiduciario costituisce una fattispecie autonoma rispetto al trasferimento per incompatibilità ambientale o motivi di opportunità e non richiede necessariamente la dimostrazione di specifici disagi ambientali o di un pregiudizio al prestigio dell'ufficio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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