Cassazione Penale, Sentenza n. 2102/2023 del 19/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che, pur avendo in primo grado assolto per i fatti originariamente contestati (furto/reato indicato negli artt. 110, 81 cpv., 624-bis ecc.), ha riqualificato il fatto in appropriazione indebita (art. 646 c.p.) e ha disposto condanne in termini di responsabilità civile. Si censura (a) la mancata verifica della condizione di procedibilità connessa alla querela (giacché la querela era assente o la denuncia era stata presentata dal figlio della persona offesa senza procura speciale), (b) carenze e contraddittorietà della motivazione sulla ricostruzione del possesso e della 'interversione' del possesso in senso illecito, (c) violazione del diritto di difesa e del contraddittorio per la riqualificazione senza adeguato preavviso e senza elementi probatori sufficienti.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il primo motivo di Rotondi e il secondo motivo di Ciciriello, ritenendoli fondati, e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili. Ha revocato le statuizioni civili conseguenti alla riqualificazione in appropriazione indebita perché, così come riqualificato in appello, il reato era improcedibile per mancanza della querela (denuncia inesistente o viziata per assenza di procura speciale). La Corte ha inoltre censurato la motivazione apodittica e carente dell'appello circa l'aggravante e la 'interversione' del possesso.
Norme richiamate
art. 646 cod. pen.
Norma richiamata quale nuova qualificazione del fatto (appropriazione indebita). La Corte ha rilevato che, essendo la fattispecie così riqualificata procedibile a querela, si doveva verificare la presenza di una querela valida; in sua assenza la riqualificazione resa in appello ha reso improcedibili le statuizioni civili conseguenti.
art. 529 cod. proc. pen.
Invocata dai ricorrenti per lamentare la violazione di norme processuali a seguito della riqualificazione; la decisione di legittimità ha sottolineato l'obbligo di verificare la condizione di procedibilità quando la riqualificazione in appello muta la natura procedurale del reato.
art. 521 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al vizio di motivazione e alla tutela del diritto di difesa: la Corte ha ritenuto che la motivazione d'appello fosse contraddittoria e in parte mancante, con conseguente lesione del contraddittorio rispetto alla riqualificazione.
art. 333 cod. proc. pen.
Richiamato in ordine ai requisiti della denuncia/denunciante: la Corte ha osservato che la denuncia presentata dal figlio della persona offesa difettava dei requisiti (procura speciale) previsti dall'art. 333, comma 2, incidendo sulla validità della procedibilità.
art. 337 cod. proc. pen.
Richiamato con riferimento ai requisiti formali della denuncia e della rappresentanza; l'assenza di procura speciale ha reso la denuncia inidonea a fondare la procedibilità per la fattispecie riqualificata.
art. 649-bis cod. proc. pen.; art. 129 cod. proc. pen.
Norme richiamate dai ricorrenti relative alla condizione di procedibilità: la Corte ha rilevato la mancata motivazione sull'esistenza di aggravanti tali da rendere il reato procedibile d'ufficio e la conseguente omissione del necessario accertamento della querela.
art. 111 Cost.; art. 6 Conv.EDU
Richiamati in relazione al diritto al giusto processo e al contraddittorio; la Corte ha ritenuto che la riqualificazione apodittica e la carente motivazione potessero ledere tali garanzie.
art. 624-bis cod. pen.
Norma relativa alla fattispecie originariamente contestata in primo grado (parte dell'impianto di accusa); la vicenda ha visto la riclassificazione in appropriazione indebita in appello, poi censurata dalla suprema corte per i motivi sopra esposti.
Massime di principio
- Se in appello il giudice riqualifica il fatto in una fattispecie procedibile a querela, deve espressamente verificare e motivare l'esistenza di una querela valida; in mancanza, le statuizioni (anche civili) fondate su tale riqualificazione possono essere annullate.
- La riqualificazione in appello richiede una motivazione completa e non apodittica: il giudice deve descrivere gli elementi tipici della nuova fattispecie (es. possesso, interversione del possesso, aggravanti) affinché sia rispettato il diritto di difesa e il contraddittorio.
- La denuncia presentata da terzi (es. il figlio della persona offesa) deve rispettare i requisiti di rappresentanza (procura speciale) previsti dalla legge; l'assenza di tali requisiti può inficiare la procedibilità dell'azione penale.
- Nel distinguere furto e appropriazione indebita è essenziale valutare il momento e la prova del possesso legittimo e della sua eventuale trasformazione in possesso illecito (interversione); senza prova chiara della interversione, la riqualificazione è fragile.
- Prima di riconoscere aggravanti che incidono sulla procedibilità d'ufficio, il giudice deve indicare e motivare puntualmente le circostanze aggravanti contestate; l'indicazione generica non basta per sostenere una diversa procedibilità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 1963/2023 del 19/01/2023
- Sentenza penale · 19 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 1977/2023 del 19/01/2023
- Sentenza penale · 19 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2055/2023 del 19/01/2023
- Sentenza penale · 19 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2078/2023 del 19/01/2023
- Sentenza penale · 19 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2090/2023 del 19/01/2023
- Sentenza penale · 19 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2092/2023 del 19/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →