Cassazione Civile, Ordinanza n. 14933/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionaria)
La controversia
La controversia nasce da una scrittura privata del 13 gennaio 2008 con cui due soci avevano ceduto il 60% del capitale di una società a un’altra società, prevedendo che l’efficacia dell’operazione fosse collegata alla liberazione dei cedenti dalle garanzie prestate verso un istituto bancario. I cedenti hanno chiesto di accertare l’inadempimento della controparte agli obblighi assunti e di ottenere il risarcimento dei danni; la controparte ha resistito sostenendo che si trattasse di un negozio condizionato e che la condizione non si fosse avverata per ragioni non imputabili a essa. In via riconvenzionale è stata poi chiesta la condanna dei cedenti al rimborso di quanto pagato per estinguere un debito garantito dai cedenti, credito che era stato acquisito dalla convenuta. Con il ricorso per cassazione i cedenti hanno dedotto: errata interpretazione del contratto e violazione dei canoni ermeneutici, omesso riconoscimento dell’inadempimento; contraddittorietà della motivazione e violazione di norme sostanziali e processuali; violazione degli artt. 1358 e 1359 c.c. per non avere attribuito alle convenute la responsabilità del mancato avveramento della condizione; extrapetizione nell’accoglimento della riconvenzionale; violazione dei criteri sulle spese di lite per mancata compensazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi del ricorso principale. Ha affermato, in particolare, che l’interpretazione del contratto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e che i ricorrenti si sono limitati a contrapporre una diversa lettura del negozio, senza indicare specificamente i canoni ermeneutici violati e il modo in cui il giudice se ne sarebbe discostato. Ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità, il terzo perché le censure sulla buona fede erano in sostanza di fatto e perché la deduzione relativa all’art. 1359 c.c. non era autosufficiente, il quarto perché privo di autosufficienza e perché la decisione era sorretta anche da rationes non censurate, e il quinto perché la regolazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Il ricorso incidentale condizionato è rimasto assorbito. La Corte ha quindi respinto il ricorso principale e condannato i ricorrenti alle spese.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
richiamato come parametro processuale, ma la censura è stata ritenuta inidonea per difetto di specificità e per mancata corretta individuazione del vizio dedotto
art. 115 c.p.c.
invocato nel quarto motivo, ma la doglianza è stata respinta per carenze di autosufficienza e per la presenza di rationes decidendi non censurate
art. 1218 c.c.
richiamato dai ricorrenti per sostenere l’inadempimento della controparte, ma la censura è stata disattesa
art. 1321 c.c.
richiamato dai ricorrenti per contestare la qualificazione del negozio, senza accoglimento
art. 1325 c.c.
richiamato dai ricorrenti nel secondo motivo, ma la censura è stata dichiarata inammissibile
art. 1351 c.c.
richiamato nel primo motivo, senza che la Corte ravvisasse una violazione rilevante
art. 1353 c.c.
richiamato per contestare la natura condizionata del contratto, ma la Corte ha confermato la qualificazione del giudice di merito
art. 1355 c.c.
richiamato per sostenere la tesi della condizione meramente potestativa; la censura è stata respinta
art. 1356 c.c.
richiamato nel primo motivo insieme ai canoni ermeneutici, senza esito favorevole
art. 1358 c.c.
richiamato per sostenere la violazione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede nella fase condizionale; la Corte ha ritenuto la doglianza di fatto e non scrutinabile in cassazione
art. 1359 c.c.
richiamato per chiedere la fictio di avveramento della condizione, ma la doglianza è stata dichiarata non autosufficiente
art. 1362 c.c.
richiamato per contestare l’interpretazione del contratto; la Corte ha ribadito che la censura deve indicare specificamente il punto di scostamento dai canoni ermeneutici
art. 1363 c.c.
richiamato insieme agli altri canoni interpretativi, senza accoglimento
art. 1376 c.c.
richiamato nel primo motivo, ma non ritenuto decisivo
art. 1418 c.c.
richiamato nel secondo motivo, senza rilievo decisivo
art. 1425 c.c.
richiamato nel secondo motivo, senza rilievo decisivo
art. 1460 c.c.
richiamato nel quarto motivo, ma la censura è stata respinta
art. 1203 c.c.
richiamato per sostenere la legittimazione surrogatoria della parte che aveva pagato il debito garantito; la Corte ha comunque ritenuto non decisiva la censura per la presenza di ulteriori rationes decidendi
art. 1949 c.c.
richiamato in combinazione con l’art. 1203 c.c. per la surrogazione del garante che paga il debito
art. 345 c.p.c.
richiamato per lamentare il divieto di nuove allegazioni in appello; la Corte ha escluso la fondatezza della censura
art. 24 Cost.
richiamato nel secondo motivo come parametro costituzionale, ma senza esito
art. 111 Cost.
richiamato nel secondo motivo come parametro costituzionale, ma senza esito
art. 91 c.p.c.
richiamato per contestare la condanna alle spese; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile
art. 92 c.p.c.
richiamato per chiedere la compensazione delle spese, rimessa alla discrezionalità del giudice di merito
art. 366, n. 4, c.p.c.
richiamato per affermare il requisito di specificità dei motivi di ricorso
art. 366, n. 6, c.p.c.
richiamato per censurare la mancanza di specificazione dei fatti posti a base della riconvenzionale
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato quale vizio di violazione di legge, ma la Corte ha escluso una deduzione specifica e pertinente
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per dedurre nullità processuali ed extrapetizione, ma senza accoglimento
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per vizio motivazionale, ma la Corte ha osservato che non era denunciabile nei limiti prospettati, specie in presenza di doppia conforme
Massime di principio
- L’interpretazione del contratto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la parte ricorrente si limita a contrapporre una lettura alternativa del testo contrattuale.
- La denuncia di violazione dei canoni ermeneutici richiede di indicare in modo specifico quali regole interpretative siano state violate e in quale punto il giudice di merito se ne sia discostato; la mera elencazione degli artt. 1362 e seguenti c.c. non è sufficiente.
- Quando la decisione impugnata è sorretta da più rationes decidendi autonome, il ricorso è inammissibile o infondato se non le censura tutte, perché le rationes non impugnate restano idonee a reggere la decisione.
- Le censure sulla violazione della buona fede nella fase condizionale ex art. 1358 c.c. investono, di regola, un apprezzamento di fatto e non sono sindacabili in cassazione se sorrette da motivazione adeguata.
- La deduzione della fictio di avveramento della condizione ex art. 1359 c.c. richiede allegazioni autosufficienti sul fatto impeditivo, sull’interesse contrario all’avveramento e sull’imputabilità del mancato avveramento alla parte interessata.
- La liquidazione e la compensazione delle spese processuali rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, salva la sola violazione del principio secondo cui le spese non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14904/2025 del 04/06/2025
- ordinanza_civile · 4 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14906/2025 del 04/06/2025
- ordinanza_civile · 4 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14907/2025 del 04/06/2025
- ordinanza_civile · 4 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14908/2025 del 04/06/2025
- ordinanza_civile · 4 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14909/2025 del 04/06/2025
- ordinanza_civile · 4 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14911/2025 del 04/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →