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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14933/2025 del 04/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionaria)

La controversia

La controversia nasce da una scrittura privata del 13 gennaio 2008 con cui due soci avevano ceduto il 60% del capitale di una società a un’altra società, prevedendo che l’efficacia dell’operazione fosse collegata alla liberazione dei cedenti dalle garanzie prestate verso un istituto bancario. I cedenti hanno chiesto di accertare l’inadempimento della controparte agli obblighi assunti e di ottenere il risarcimento dei danni; la controparte ha resistito sostenendo che si trattasse di un negozio condizionato e che la condizione non si fosse avverata per ragioni non imputabili a essa. In via riconvenzionale è stata poi chiesta la condanna dei cedenti al rimborso di quanto pagato per estinguere un debito garantito dai cedenti, credito che era stato acquisito dalla convenuta. Con il ricorso per cassazione i cedenti hanno dedotto: errata interpretazione del contratto e violazione dei canoni ermeneutici, omesso riconoscimento dell’inadempimento; contraddittorietà della motivazione e violazione di norme sostanziali e processuali; violazione degli artt. 1358 e 1359 c.c. per non avere attribuito alle convenute la responsabilità del mancato avveramento della condizione; extrapetizione nell’accoglimento della riconvenzionale; violazione dei criteri sulle spese di lite per mancata compensazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi del ricorso principale. Ha affermato, in particolare, che l’interpretazione del contratto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e che i ricorrenti si sono limitati a contrapporre una diversa lettura del negozio, senza indicare specificamente i canoni ermeneutici violati e il modo in cui il giudice se ne sarebbe discostato. Ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità, il terzo perché le censure sulla buona fede erano in sostanza di fatto e perché la deduzione relativa all’art. 1359 c.c. non era autosufficiente, il quarto perché privo di autosufficienza e perché la decisione era sorretta anche da rationes non censurate, e il quinto perché la regolazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Il ricorso incidentale condizionato è rimasto assorbito. La Corte ha quindi respinto il ricorso principale e condannato i ricorrenti alle spese.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro processuale, ma la censura è stata ritenuta inidonea per difetto di specificità e per mancata corretta individuazione del vizio dedotto

  • art. 115 c.p.c.

    invocato nel quarto motivo, ma la doglianza è stata respinta per carenze di autosufficienza e per la presenza di rationes decidendi non censurate

  • art. 1218 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere l’inadempimento della controparte, ma la censura è stata disattesa

  • art. 1321 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per contestare la qualificazione del negozio, senza accoglimento

  • art. 1325 c.c.

    richiamato dai ricorrenti nel secondo motivo, ma la censura è stata dichiarata inammissibile

  • art. 1351 c.c.

    richiamato nel primo motivo, senza che la Corte ravvisasse una violazione rilevante

  • art. 1353 c.c.

    richiamato per contestare la natura condizionata del contratto, ma la Corte ha confermato la qualificazione del giudice di merito

  • art. 1355 c.c.

    richiamato per sostenere la tesi della condizione meramente potestativa; la censura è stata respinta

  • art. 1356 c.c.

    richiamato nel primo motivo insieme ai canoni ermeneutici, senza esito favorevole

  • art. 1358 c.c.

    richiamato per sostenere la violazione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede nella fase condizionale; la Corte ha ritenuto la doglianza di fatto e non scrutinabile in cassazione

  • art. 1359 c.c.

    richiamato per chiedere la fictio di avveramento della condizione, ma la doglianza è stata dichiarata non autosufficiente

  • art. 1362 c.c.

    richiamato per contestare l’interpretazione del contratto; la Corte ha ribadito che la censura deve indicare specificamente il punto di scostamento dai canoni ermeneutici

  • art. 1363 c.c.

    richiamato insieme agli altri canoni interpretativi, senza accoglimento

  • art. 1376 c.c.

    richiamato nel primo motivo, ma non ritenuto decisivo

  • art. 1418 c.c.

    richiamato nel secondo motivo, senza rilievo decisivo

  • art. 1425 c.c.

    richiamato nel secondo motivo, senza rilievo decisivo

  • art. 1460 c.c.

    richiamato nel quarto motivo, ma la censura è stata respinta

  • art. 1203 c.c.

    richiamato per sostenere la legittimazione surrogatoria della parte che aveva pagato il debito garantito; la Corte ha comunque ritenuto non decisiva la censura per la presenza di ulteriori rationes decidendi

  • art. 1949 c.c.

    richiamato in combinazione con l’art. 1203 c.c. per la surrogazione del garante che paga il debito

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato per lamentare il divieto di nuove allegazioni in appello; la Corte ha escluso la fondatezza della censura

  • art. 24 Cost.

    richiamato nel secondo motivo come parametro costituzionale, ma senza esito

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel secondo motivo come parametro costituzionale, ma senza esito

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per contestare la condanna alle spese; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato per chiedere la compensazione delle spese, rimessa alla discrezionalità del giudice di merito

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    richiamato per affermare il requisito di specificità dei motivi di ricorso

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    richiamato per censurare la mancanza di specificazione dei fatti posti a base della riconvenzionale

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato quale vizio di violazione di legge, ma la Corte ha escluso una deduzione specifica e pertinente

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato per dedurre nullità processuali ed extrapetizione, ma senza accoglimento

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per vizio motivazionale, ma la Corte ha osservato che non era denunciabile nei limiti prospettati, specie in presenza di doppia conforme

Massime di principio

  • L’interpretazione del contratto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la parte ricorrente si limita a contrapporre una lettura alternativa del testo contrattuale.
  • La denuncia di violazione dei canoni ermeneutici richiede di indicare in modo specifico quali regole interpretative siano state violate e in quale punto il giudice di merito se ne sia discostato; la mera elencazione degli artt. 1362 e seguenti c.c. non è sufficiente.
  • Quando la decisione impugnata è sorretta da più rationes decidendi autonome, il ricorso è inammissibile o infondato se non le censura tutte, perché le rationes non impugnate restano idonee a reggere la decisione.
  • Le censure sulla violazione della buona fede nella fase condizionale ex art. 1358 c.c. investono, di regola, un apprezzamento di fatto e non sono sindacabili in cassazione se sorrette da motivazione adeguata.
  • La deduzione della fictio di avveramento della condizione ex art. 1359 c.c. richiede allegazioni autosufficienti sul fatto impeditivo, sull’interesse contrario all’avveramento e sull’imputabilità del mancato avveramento alla parte interessata.
  • La liquidazione e la compensazione delle spese processuali rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, salva la sola violazione del principio secondo cui le spese non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullità

Testo integrale

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