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Sentenza

Sentenza n. 507/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'esecuzione della sentenza n.131/2025 resa dal Tribunale di Trieste in funzione di Giudice del lavoro, notificata alla parte e passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202600097

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, accertando sulla base della documentazione prodotta che l'Amministrazione aveva ottemperato al giudicato dopo l'avvio del giudizio. Ha condannato il Ministero a rifondere alla ricorrente le spese processuali, liquidate in euro 1.000, oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato versato.

TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all'obbligo di dare esecuzione alla sentenza n. 131/2025 del Tribunale di Trieste, in funzione di giudice del lavoro, passata in giudicato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (dipendente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 131/2025 del Tribunale di Trieste, in funzione di giudice del lavoro, notificata e passata in giudicato. Nel corso del giudizio il Ministero ha dato esecuzione al giudicato, sebbene solo dopo la proposizione della domanda.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Ritenuto che non resti al Collegio che dichiarare cessata la materia del contendere con condanna dell’Amministrazione alla rifusione - in favore della ricorrente - delle spese processuali in misura di €.1000,00 oltre accessori dovuti ex lege ed al rimborso del contributo unificato versato per l’iscrizione a ruolo della causa;

    L'adempimento dell'Amministrazione intervenuto dopo la proposizione della domanda di ottemperanza determina la cessazione della materia del contendere; le spese sono poste a carico dell'Amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, se l'Amministrazione esegue il giudicato dopo la proposizione della domanda, la controversia può essere dichiarata cessata, ferma la condanna dell'Amministrazione alle spese processuali e al rimborso del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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