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Sentenza

Sentenza n. 1016/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501552

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: mancata trasmissione alla Commissione della domanda di valutazione per l’attribuzione dello scatto stipendiale e conseguente esclusione dalla procedura

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva presentato telematicamente domanda per la valutazione ai fini dello scatto stipendiale biennale, dichiarando due pubblicazioni scientifiche nel 2022 e una nel 2024, ma omettendo la dichiarazione relativa alla partecipazione ad almeno il 75% delle riunioni del consiglio di dipartimento. L’Università gli aveva segnalato le difformità e lo aveva invitato a ripresentare o integrare la domanda, senza ricevere riscontro. Il ricorrente ha impugnato la mancata trasmissione della domanda alla Commissione, la qualificazione della fattispecie come “mancata presentazione” e il decreto di approvazione degli atti della procedura, deducendo: violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 per omesso preavviso di rigetto; violazione degli artt. 6 e 18 l. 241/1990, difetto di istruttoria e di presupposto, per non avere l’Ateneo acquisito d’ufficio la qualifica di professore ordinario e i dati sulla partecipazione alle riunioni dipartimentali; illegittima mancata trasmissione della domanda alla Commissione; erronea valutazione del requisito delle tre pubblicazioni scientifiche nel biennio 2022-2023, poiché il terzo lavoro era stato completato e sottoposto nel 2023 ma pubblicato nel 2024; violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, uguaglianza e irretroattività con riferimento agli artt. 7 e 9 del regolamento di Ateneo, che richiedevano tre prodotti scientifici nel biennio di riferimento.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: benché l’Università non avesse formalmente adottato una comunicazione denominata preavviso di rigetto, l’e-mail del 29 aprile 2025 e le successive note del 16 e 27 giugno avevano informato il docente delle specifiche criticità, della necessità di regolarizzare la domanda e delle conseguenze della mancata regolarizzazione, assicurando in concreto la finalità partecipativa dell’art. 10-bis l. 241/1990. Il secondo motivo è stato respinto. L’Avviso imponeva al candidato di rendere specifiche dichiarazioni, tra cui quella sulla partecipazione al 75% delle riunioni dipartimentali; l’Università aveva attivato il soccorso istruttorio il giorno stesso della presentazione della domanda, ma il ricorrente non aveva né integrato la domanda né presentato una nuova istanza. In applicazione del principio di autoresponsabilità, era quindi legittima la qualificazione della domanda come inammissibile o non presentata. L’art. 18 l. 241/1990 impone all’amministrazione di acquisire d’ufficio i documenti in proprio possesso, ma non esonera l’istante dal fornire gli elementi necessari per la verifica di dati non direttamente disponibili, come quelli relativi alle pubblicazioni scientifiche. Il terzo motivo è stato respinto perché la domanda, priva degli elementi richiesti dagli artt. 3 e 4 dell’Avviso, non doveva essere trasmessa alla Commissione, competente alla valutazione delle attività e non al controllo preliminare dei requisiti formali e oggettivi; l’Avviso consentiva inoltre l’esclusione per difetto dei requisiti in qualsiasi momento della procedura con decreto motivato del Rettore. Il quarto motivo è stato dichiarato in parte inammissibile per carenza di interesse, poiché il provvedimento era plurimotivato e la carenza documentale già giustificava l’esclusione, e comunque infondato nel merito: l’Avviso richiedeva tre prodotti scientifici pubblicati e inseriti nel catalogo di Ateneo nei due anni solari precedenti, sicché la mera sottomissione o il completamento del lavoro nel 2023 non erano sufficienti quando la pubblicazione era avvenuta nel 2024. Anche il quinto motivo, relativo alla legittimità della soglia di tre pubblicazioni e al regime transitorio, è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, per le medesime ragioni. Il ricorso è stato definitivamente respinto; le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 14, l. 240/2010

    L’attribuzione dello scatto stipendiale dei docenti universitari non è automatica, ma è subordinata alla valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale secondo la disciplina di Ateneo.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La finalità partecipativa del preavviso di rigetto può ritenersi assicurata quando l’amministrazione abbia concretamente informato l’interessato delle criticità ostative, della necessità di regolarizzazione e delle conseguenze della mancata regolarizzazione, consentendogli di interloquire.

  • art. 6 l. 241/1990

    Il responsabile del procedimento deve curare l’istruttoria, ma l’istante resta responsabile della completezza delle dichiarazioni e degli elementi necessari, soprattutto dopo una tempestiva richiesta di integrazione.

  • art. 18 l. 241/1990

    I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento, sono acquisiti d’ufficio quando sono in possesso dell’amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni.

    La disposizione consente all’amministrazione di richiedere autocertificazioni e impone poi l’acquisizione d’ufficio dei dati necessari alla verifica, senza poter esigere documenti già in possesso della PA; non elimina tuttavia l’onere dell’interessato di fornire gli elementi relativi a dati non direttamente disponibili.

  • artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000

    Le dichiarazioni sostitutive costituiscono lo strumento mediante il quale il candidato deve attestare il possesso dei requisiti richiesti dall’avviso.

  • art. 5 dell’Avviso per l’attribuzione degli scatti stipendiali 2025

    L’esclusione per difetto dei requisiti è disposta in qualsiasi momento della procedura con decreto motivato del Rettore.

    L’amministrazione può svolgere un controllo preliminare sui requisiti ed escludere il candidato senza trasmettere la domanda alla Commissione quando manchino elementi o requisiti richiesti dall’avviso.

  • art. 4, comma 3, dell’Avviso per l’attribuzione degli scatti stipendiali 2025

    La valutazione dell’attività di ricerca è positiva se nei due anni solari precedenti a quello in cui matura il diritto allo scatto, il professore ha pubblicato e inserito sul catalogo di ateneo della produzione scientifica (IRIS) almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus.

    Il requisito della produzione scientifica richiede la pubblicazione effettiva e l’inserimento nel catalogo di Ateneo nel periodo previsto; la mera sottomissione o accettazione del contributo non equivale alla pubblicazione.

  • art. 3-ter, comma 1, d.l. 180/2008

    La disposizione è richiamata quale base normativa della disciplina degli scatti stipendiali e del riferimento alle pubblicazioni scientifiche, ma il TAR ha ritenuto conforme ad essa il criterio dell’effettiva pubblicazione editoriale.

  • art. 36 d.P.R. 382/1980

    Richiamato in collegamento con l’art. 3-ter d.l. 180/2008 nella disciplina della progressione stipendiale dei docenti universitari.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione informa tempestivamente l’interessato delle specifiche irregolarità della domanda, lo invita a regolarizzarla e gli consente di rappresentare le proprie ragioni, la finalità partecipativa dell’art. 10-bis l. 241/1990 può ritenersi soddisfatta anche se le comunicazioni non sono formalmente denominate preavviso di rigetto.
  • L’obbligo dell’amministrazione di acquisire d’ufficio i documenti già in suo possesso non esonera il candidato dall’onere di rendere le dichiarazioni richieste dall’avviso e di fornire gli elementi necessari per verificare dati non direttamente disponibili; ove l’amministrazione abbia attivato tempestivamente il soccorso istruttorio e l’interessato non risponda, opera il principio di autoresponsabilità.
  • Quando l’avviso riserva alla Commissione la valutazione delle attività e attribuisce agli uffici e al Rettore il controllo preliminare dei requisiti di ammissibilità, una domanda priva degli elementi essenziali richiesti può essere esclusa senza essere trasmessa alla Commissione.
  • Ai fini del requisito della produzione scientifica riferito a un determinato periodo, la pubblicazione deve essere effettiva e accessibile al pubblico nel periodo previsto dall’avviso; la mera sottomissione, revisione o accettazione del lavoro non sostituisce la pubblicazione editoriale.
  • In presenza di una motivazione plurima, il motivo di ricorso rivolto contro una sola ragione dell’atto è inammissibile per carenza di interesse quando l’eventuale accoglimento non potrebbe procurare alcuna utilità, perché resterebbe integra un’altra autonoma ragione sufficiente a sorreggere il provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoReclutamento e abilitazione universitariaPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiPubblico impiego e concorsiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleSoccorso istruttorioOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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