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Sentenza

Sentenza n. 222/2026 - Pescara, Sezione 1

avverso il silenzio inadempimento formatosi a causa della omessa pubblicazione del Bando di Concessione, a conclusione del procedimento, relativamente alla Proposta di realizzazione e gestione in concessione di un impianto di cremazione presso il Cimitero di Bussi sul Tirino (PE), mediante la procedura di finanza di progetto, ai sensi dell'art.183, comma 15, del D. Lgs.n. 50 del 18-04-2016 e ss.mm.ii.".

Giustizia amministrativa202500391

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento del Comune sulla pubblicazione del bando di gara per la concessione di un impianto di cremazione mediante project financing

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (promotore privato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, quale mandataria di un’ATI, aveva presentato il 20 dicembre 2022 una proposta di project financing per la realizzazione e gestione in concessione di un impianto di cremazione presso il cimitero comunale. Con deliberazione consiliare n. 9 del 22 marzo 2023, il Comune aveva dichiarato di pubblico interesse la proposta, individuato la costituenda RTI quale promotore e approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Nonostante ciò, il Comune non aveva avviato la successiva procedura di evidenza pubblica né pubblicato il bando, malgrado le ripetute sollecitazioni della ricorrente, da ultimo il 3 giugno 2025. Nel giudizio sul silenzio, il Comune ha giustificato l’inerzia con il rinnovo degli organi politici e con il mutamento degli indirizzi politico-amministrativi, orientati allo sviluppo turistico e al risanamento ambientale, prospettando la possibile revoca della deliberazione consiliare. Ha inoltre sostenuto che, anche dopo la dichiarazione di pubblico interesse, l’Amministrazione conserva la libertà di non procedere all’affidamento e alla realizzazione dell’opera. Il Comune ha riferito di avere invitato la ricorrente a un’assemblea cittadina, invito rifiutato. La ricorrente ha dedotto la sussistenza dell’obbligo dell’Amministrazione di definire espressamente il procedimento e di non poter mantenere una situazione di mera inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti dell’accertamento dell’obbligo di provvedere. Ha ritenuto tempestiva l’azione, perché proposta mentre perdurava l’inadempimento e comunque entro il termine previsto dall’art. 31 c.p.a. Nel merito, il giudice ha riconosciuto che, nel project financing, anche dopo la dichiarazione di pubblico interesse e l’individuazione del promotore, l’Amministrazione non è necessariamente obbligata a indire la gara. Tuttavia, tale discrezionalità deve essere esercitata mediante un provvedimento espresso e secondo le forme procedimentali proprie dell’azione amministrativa. Poiché la deliberazione consiliare di approvazione del progetto e di dichiarazione di pubblico interesse era ancora efficace, il Comune doveva attuarla dando corso alla gara, oppure adottare un formale provvedimento di revoca, motivato e assunto secondo il procedimento previsto. Gli inviti ad assemblee pubbliche e la mera prospettazione di nuovi indirizzi politici sono stati qualificati come atti soprassessori, inidonei a sostituire la decisione amministrativa espressa. Il Comune è stato quindi condannato a provvedere entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, scegliendo tra l’avvio della procedura di gara e la revoca motivata della deliberazione consiliare. L’Amministrazione è stata inoltre condannata alle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori e contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 183, comma 15, d.lgs. 50/2016

    Il progetto di fattibilità approvato è posto a base di gara, alla quale è invitato il proponente. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, compreso il proponente, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando è specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione.

    La disposizione disciplina la fase successiva all’approvazione del progetto di fattibilità nel project financing e costituisce il riferimento per l’avvio della procedura di gara, pur senza eliminare la discrezionalità dell’Amministrazione circa la prosecuzione dell’iniziativa.

  • art. 31 c.p.a.

    L'azione può essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. E' fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti

    L’azione avverso il silenzio è tempestiva se proposta durante la perdurante inerzia e comunque entro un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.

  • art. 134, comma 4, d.lgs. 267/2000

    La deliberazione consiliare era stata dichiarata immediatamente eseguibile; il TAR ne ha valorizzato la perdurante efficacia in assenza di una formale revoca.

Massime di principio

  • Nel project financing, la dichiarazione di pubblico interesse e l’individuazione del promotore non obbligano necessariamente l’Amministrazione a indire la gara; tuttavia, l’eventuale scelta di non proseguire l’iniziativa deve essere formalizzata con un provvedimento espresso e motivato, adottato secondo le forme proprie dell’autotutela o della revoca dell’atto precedente.
  • Quando una deliberazione amministrativa efficace ha approvato un progetto e disposto la prosecuzione di un’iniziativa, la pubblica amministrazione non può sostituire l’attuazione o la revoca formale con una mera inerzia o con atti soprassessori, quali inviti ad assemblee o dichiarazioni di intenti politici.
  • In presenza di una deliberazione consiliare ancora efficace, l’Amministrazione deve dare corso alla procedura prevista oppure adottare una formale revoca motivata; la discrezionalità nel revocare la dichiarazione di pubblico interesse non esonera dall’obbligo di esplicitare le ragioni della scelta.
  • L’azione avverso il silenzio è proponibile finché perdura l’inadempimento e, comunque, entro un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, ai sensi dell’art. 31 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni e partenariato pubblico-privatoAggiudicazione, revoca e annullamento della garaTermini del procedimento e silenzio
RamiContratti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneAutotutela decisoriaDifetto di motivazioneEfficacia ed esecutorietà

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