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Sentenza

Sentenza n. 693/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501574

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata e tardiva esecuzione della sentenza del Tribunale di Mantova che riconosceva il beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Mantova, passata in giudicato, che aveva dichiarato il suo diritto al beneficio economico di 500 euro annui per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23 e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione l’importo complessivo di 1.500 euro tramite il sistema della Carta elettronica. Nel corso del giudizio il Ministero ha dato tardiva esecuzione alla pronuncia. La ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché il Ministero ha adempiuto, seppure tardivamente, alla sentenza oggetto di ottemperanza. Il tardivo adempimento ha confermato la fondatezza della pretesa azionata e ha giustificato l’applicazione del principio della soccombenza virtuale. Il Ministero è stato condannato a rimborsare alla ricorrente i cinque sesti delle spese di lite, liquidati in 500 euro oltre oneri e accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario; la restante parte delle spese è stata compensata.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.

  • art. 114 c.p.a.

    Individua la disciplina processuale del giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, viene meno la materia della controversia per sopravvenuta soddisfazione della pretesa.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’adempimento sopravvenuto dell’amministrazione alla decisione azionata determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • L’adempimento tardivo dell’amministrazione, pur comportando la cessazione della materia del contendere, conferma la fondatezza della pretesa di ottemperanza e può giustificare la condanna dell’amministrazione alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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