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Sentenza

Sentenza n. 1555/2026 - Catania, Sezione 4

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 64/2024 del Tribunale di Enna.

Giustizia amministrativa202502442

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata integrale esecuzione del decreto ingiuntivo n. 64/2024 del Tribunale di Enna

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

La parte ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza lamentando la mancata integrale esecuzione, da parte del Comune, del decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Enna lo aveva condannato al pagamento di € 65.521,11, oltre interessi, spese della procedura monitoria e successive occorrende. Il titolo non era stato opposto, era stato ritualmente notificato all'amministrazione ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 l. 669/1996. Il Comune, benché ritualmente intimato, non si è costituito né ha fornito prova dell'integrale adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell'azione ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. In particolare, ha rilevato la definitività e l'esecutività del decreto ingiuntivo, la rituale notificazione del titolo, il decorso del termine di 120 giorni e l'assenza di prova dell'integrale pagamento, gravante sull'amministrazione. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Comune di dare integrale esecuzione al decreto mediante il pagamento del residuo entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Segretario comunale, incaricandolo di provvedere entro i successivi 60 giorni. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 1.200,00 oltre accessori, nonché alla rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 14 l. 669/1996

    Il giudizio di ottemperanza nei confronti delle amministrazioni può essere promosso dopo la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine di 120 giorni previsto dalla disposizione.

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    L'azione di ottemperanza è ammissibile e fondata quando l'amministrazione non esegue integralmente un titolo giurisdizionale definitivo; il giudice può ordinare l'adempimento e nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale specifica del giudizio di ottemperanza e consente al giudice di adottare le misure necessarie per assicurare l'esecuzione del giudicato.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale azionato non è stato opposto, è stato ritualmente notificato all'amministrazione e, nei casi previsti, è decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione che deduca l'avvenuto adempimento deve fornire la prova dell'integrale esecuzione del titolo; in mancanza, il giudice può ordinare il pagamento del residuo dovuto.
  • Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare, per il caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta appartenente alla stessa amministrazione, incaricandolo di eseguire il titolo entro un termine successivo.
  • La condanna alle spese del giudizio di ottemperanza segue la soccombenza dell'amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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