Sentenza n. 231/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Giudice del Lavoro che aveva accertato il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti e condannato l’amministrazione al pagamento di € 1.000,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, del valore annuo di € 500,00, per due anni scolastici di servizio a tempo determinato, con condanna al pagamento complessivo di € 1.000,00. La sentenza era stata notificata al Ministero presso il domicilio digitale il 6 aprile 2023. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, e verificato il passaggio in giudicato mediante certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., la ricorrente ha dedotto l’inerzia dell’amministrazione e chiesto l’attivazione della Carta elettronica con accredito della somma dovuta, la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, benché intimato, non si è costituito.
La decisione
Il ricorso è stato accolto nei limiti indicati in motivazione. Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata validamente notificata all’amministrazione quale titolo esecutivo ed era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le esecuzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Il Ministero è stato quindi obbligato a dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, attivando la Carta elettronica e versandovi l’importo di € 1.000,00. È stato nominato, per il caso di ulteriore inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, da attivare nell’ulteriore termine di 60 giorni. Al commissario sono stati attribuiti anche gli adempimenti contabili necessari, compresi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa; l’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non sono stati riconosciuti come cause legittime di impedimento all’esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha ritenuto rilevanti, da un lato, la nomina del commissario ad acta e, dall’altro, le “altre ragioni ostative” previste dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., individuate nella crisi della finanza pubblica, nell’ammontare del debito pubblico, nella complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge più strutture e soggetti esterni, e nella mole eccezionale del contenzioso seriale. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 339,00, oltre contributo unificato eventualmente versato, spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente di promuovere l’ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di fissare, su richiesta di parte, una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, ma l’astreinte può essere esclusa in presenza di manifesta iniquità o di altre ragioni ostative.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di procedere all’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
art. 479 c.p.c.
A seguito delle modifiche richiamate nella sentenza, le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.
art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
Ha modificato l’art. 479 c.p.c. nel senso richiamato dal giudice, eliminando la necessità della formula esecutiva per le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 124 disp. att. c.p.c.
La certificazione prodotta in giudizio ha comprovato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
È la disposizione istitutiva della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, cui la sentenza del giudice ordinario aveva esteso il diritto della ricorrente per gli anni di servizio considerati.
art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016
È richiamato quale base dell’utilizzo, da parte del Ministero, delle società SO.GE.I. e CONSAP per la predisposizione della Carta elettronica in forma di applicazione web.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione, nei confronti di una pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato pronunciata dal giudice ordinario, quando il titolo accerta un obbligo dell’amministrazione di attribuire una prestazione o corrispondere una somma al destinatario.
- Ai fini dell’ottemperanza, costituiscono presupposti sufficienti la notifica del titolo esecutivo all’amministrazione, il passaggio in giudicato della pronuncia e l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l’esecuzione e nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, attribuendogli tutti gli adempimenti amministrativi e contabili necessari all’attuazione del giudicato.
- L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all’esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria; il commissario deve adottare le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
- La penalità di mora nei confronti di una pubblica amministrazione non è automaticamente dovuta per il solo ritardo nell’esecuzione del giudicato: può essere esclusa quando ricorrano altre ragioni ostative, valutate concretamente anche in relazione ai vincoli di bilancio, alla complessità organizzativa dell’adempimento e alla particolare rilevanza o serialità del contenzioso.
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