Cassazione Civile, Ordinanza n. 22322/2025 del 02/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (custode)
La controversia
La controversia riguarda un contratto di affitto agrario avente ad oggetto immobili siti in Orvieto, stipulato nel 2015 tra una società agricola concedente, poi coinvolta in una procedura esecutiva immobiliare, e una società agricola affittuaria. Il custode giudiziario della procedura ha agito per la risoluzione del contratto per morosità, ottenendo in primo grado anche la condanna al rilascio dei beni e al pagamento dei canoni scaduti e a scadere. L’affittuaria ha proposto appello, respinto dalla Corte territoriale, e poi ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità del giudizio per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti della società concedente, dedotta come litisconsorte necessario, e pretesa violazione delle norme sulla legittimazione del custode; 2) violazione dell’art. 45 della l. n. 203/1982, sostenendo che l’assistenza dell’associazione di categoria nella stipula dell’accordo in deroga non fosse stata effettiva, con conseguente nullità parziale del contratto; 3) conseguente censura sulla mancata ammissione di prove dirette a dimostrare l’assenza di effettiva assistenza sindacale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la società concedente non era un terzo da evocare in integrazione del contraddittorio: la nomina del custode nella procedura esecutiva non priva l’esecutato della capacità processuale né lo trasforma in soggetto diverso, sicché il custode agisce come sostituto processuale e la parte sostanziale resta già rappresentata nel processo. Ha inoltre rigettato il secondo motivo, osservando che la Corte d’appello aveva correttamente valorizzato la sottoscrizione del contratto da parte dei contraenti e dei rappresentanti sindacali come indice di effettiva assistenza dell’associazione di categoria, in coerenza con l’orientamento consolidato sull’art. 45 l. n. 203/1982. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito dal rigetto del secondo. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente. È stato inoltre escluso l’ulteriore contributo unificato perché la controversia riguarda un affitto agrario.
Norme richiamate
art. 105 c.p.c.
La Corte segnala che la norma non disciplina l'intervento volontario come erroneamente sostenuto nel ricorso; il motivo è comunque infondato perché non vi era un vero terzo da integrare nel contraddittorio.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio prospettato era, in astratto, di nullità processuale e non di omesso esame di fatto; la Corte evidenzia l’erronea qualificazione del motivo da parte del ricorrente.
art. 75 c.p.c.
Richiamato nel ricorso in tema di legittimazione, ma non ritenuto decisivo ai fini dell’accoglimento della censura.
art. 45 L. 3 maggio 1982, n. 203
Negli accordi agrari in deroga è necessaria un'assistenza effettiva dell'associazione di categoria, consistente in attività di consulenza e indirizzo che renda le parti consapevoli delle clausole derogatorie; la sottoscrizione del contratto da parte dei contraenti e dei rappresentanti sindacali è elemento probante della regolarità dell'assistenza.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La Corte esclude l'applicabilità dell'ulteriore contributo unificato nelle controversie aventi ad oggetto un affitto agrario.
Massime di principio
- Nel processo relativo a un bene o rapporto gestito da un custode giudiziario in una procedura esecutiva, la nomina del custode non crea un soggetto giuridico distinto dall’esecutato: la parte sostanziale resta il titolare del rapporto, e il custode agisce quale sostituto processuale con legittimazione ad processum.
- La domanda di nullità o altre domande relative al rapporto sostanziale possono essere proposte nei confronti della parte già rappresentata dal custode senza necessità di evocare un terzo in integrazione del contraddittorio, quando non vi sia effettiva alterità soggettiva.
- Per la validità degli accordi agrari in deroga ex art. 45 l. n. 203/1982, l’assistenza dell’associazione di categoria deve essere effettiva e sostanziale, ma la sottoscrizione del contratto da parte dei contraenti e dei rappresentanti sindacali costituisce elemento idoneo a dimostrarla in assenza di specifici contrari elementi.
- Se il motivo di ricorso che contesta l’effettività dell’assistenza sindacale viene respinto, restano assorbite le censure relative alla mancata ammissione delle prove dirette a dimostrare quel medesimo fatto.
- Nelle controversie agrarie non si applica l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l’inammissibilità o il rigetto in determinate materie, quando la normativa richiamata non risulti estensibile al caso concreto.
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