Cassazione Penale, Sentenza n. 36031/2023 del 29/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I due ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello che ha riformato in parte la decisione del Tribunale: hanno dedotto (1) violazione dell'art. 612, comma 2, cod. pen., sostenendo che le minacce pronunciate da Pannozzo erano "teatrali" e prive di reale contenuto intimidatorio e quindi non integrano la minaccia grave; (2) violazione dell'art. 635 cod. pen., perché venuta meno l'aggravante della esposizione a pubblica fede non sarebbe integrato l'elemento oggettivo del reato di danneggiamento aggravato; (3) vizio di motivazione e violazione dell'art. 133 cod. pen. in relazione al trattamento sanzionatorio, per eccessiva valutazione della personalità negativa e rifiuto immotivato delle attenuanti generiche, con conseguente sproporzione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto manifestamente infondati tutti e tre i motivi: (1) sulla minaccia grave la Corte ha confermato la valutazione della Corte d'appello secondo cui il tenore delle espressioni e il contesto (danneggiamento dei veicoli con bastoni) hanno provocato un significativo turbamento nella persona offesa, integrando l'aggravante; (2) quanto al danneggiamento, pur escludendo l'aggravante per le cose esposte alla pubblica fede (i veicoli erano in cortile condominiale), è invece applicabile l'aggravante della contestuale minaccia, espressamente contestata nell'imputazione; (3) sulla determinazione della pena la Corte ha motivatamente escluso le attenuanti generiche, valorizzando la personalità negativa, l'atteggiamento processuale, l'entità del danno e la recidiva, determinando la pena entro la media edittale e applicando gli aumenti per recidiva e continuazione. Sono state inoltre condannate le parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 612, comma 2, cod. pen.
La Corte interpreta l'aggravante della "minaccia grave" richiedendo valutazione dell'entità del turbamento psichico sulla persona offesa, da accertare considerando non solo le espressioni verbali ma il contesto e le modalità della condotta; nel caso di specie il danneggiamento congiunto ha amplificato l'effetto intimidatorio
art. 635 cod. pen.
Pur escludendo l'aggravante per cose esposte alla pubblica fede (i veicoli nel cortile condominiale), la Corte ritiene possibile l'applicazione dell'aggravante alternativa della contestuale minaccia quando questa risulti provata e contestata
art. 56 cod. pen.
Richiamato nel contesto della precedente qualificazione dei fatti (tentativo) per segnalare che il Tribunale aveva originariamente inquadrato la condotta come tentato reato; la Cassazione conferma la corretta rilettura della Corte d'appello sulla natura della condotta
art. 610 cod. pen.
Richiamato in riferimento alla precedente qualificazione della condotta come violenza privata dal Tribunale; la Corte d'appello e la Cassazione rivalutano la fattispecie alla luce delle concrete modalità e della rilevanza delle minacce
art. 133 cod. pen.
La Corte conferma che la valutazione delle circostanze attenuanti/generiche è di merito e solo se insufficiente o contraddittoria può essere censurata: qui la Corte d'appello ha motivatamente escluso le attenuanti per la personalità e il comportamento degli imputati
Giurisprudenza citata (Sez. 5, n. 8193 del 14/01/2019, Rv. 275889)
Sez. 5, n. 8193 del 14/01/2019, Rv. 275889 - 01
Richiamata per il principio secondo cui, ai fini della configurabilità della minaccia grave, rileva il turbamento psichico prodotto sulla vittima e la valutazione deve considerare il tenore verbale e il contesto; la Corte applica tale principio al caso concreto
Massime di principio
- Per configurare la minaccia grave (art. 612, comma 2) non conta solo il tenore verbale: vanno valutate le modalità della condotta e il contesto; minacce accompagnate da atti materiali (es. danneggiamento) possono aumentare l'effetto intimidatorio e integrare l'aggravante
- Il danneggiamento di veicoli posti in ambito privato (cortile condominiale) non integra automaticamente l'aggravante della esposizione alla pubblica fede prevista dall'art. 635, ma può essere comunque aggravato se realizzato contestualmente a minacce alla persona
- La valutazione delle circostanze attenuanti generiche e della personalità dell'imputato è rimessa al giudice di merito e richiede motivazione: l'esistenza di precedenti, un atteggiamento processuale negativo e l'entità del danno possono giustificare il diniego delle attenuanti
- In sede di cassazione i motivi manifestamente infondati sono dichiarati inammissibili: per avere successo occorre proporre censure che evidenzino errori di diritto o motivazioni palesemente carenti o contraddittorie
- Le conseguenze processuali di ricorsi inammissibili o manifestamente infondati possono comprendere condanna alle spese e somme a titolo di ammenda
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