Ordinanza del 14/06/2016 n. 827 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
MISURE CAUTELARI - Fumus boni iuris - Irrilevanza - Perciulum in mora - Rateazione del pagamento - Non sussistono.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sospensione dell’esecuzione della sentenza può essere concessa esclusivamente in presenza del periculum in mora. In tale sede non è consentito riesaminare, neppure sommariamente, le doglianze formulate nel ricorso per Cassazione, poiché esse attengono al fumus boni iuris. L’esiguità del saldo dell’unico conto corrente non dimostra la concreta incapacità di far fronte alle pretese erariali; inoltre, la possibilità di chiedere la rateazione del debito incide sulla valutazione della gravità e irreparabilità del danno. Nel caso esaminato, pertanto, i presupposti cautelari non sussistono.
Sospensione cautelare della riscossione: insussistenza del periculum in mora e rilevanza della rateazione
Sospensione cautelare della riscossione
Il documento riguarda la valutazione dei presupposti per ottenere la sospensione cautelare dell’esecuzione, con particolare riferimento alla necessaria sussistenza del periculum in mora, alla non rilevanza del fumus boni iuris nella relativa sede e agli effetti della possibile rateazione del debito tributario.
Presupposto della misura cautelare
L’unico presupposto rilevante ai fini della concessione della sospensione è la sussistenza del periculum in mora, ossia il rischio di un danno grave e irreparabile derivante dall’esecuzione della pronuncia o dalla riscossione dell’importo dovuto.
Irrilevanza delle censure contenute nel ricorso per Cassazione
Le argomentazioni formulate dal contribuente nel ricorso per Cassazione contro la sentenza di appello non possono essere valutate nell’ambito del procedimento di sospensione. In tale sede è infatti precluso un riesame, anche soltanto sommario, del giudizio espresso nella sentenza impugnata. Le contestazioni relative alla correttezza della decisione appartengono al piano del fumus boni iuris e non assumono rilievo ai fini della verifica del solo presupposto cautelare richiesto.
Valutazione della situazione finanziaria
L’esiguità del saldo risultante dall’unico conto corrente posseduto dal contribuente non costituisce, di per sé, un elemento idoneo a dimostrare con ragionevole certezza l’indisponibilità o l’insufficienza dei mezzi liquidi necessari per adempiere alle pretese dell’Erario. Il dato relativo al saldo del conto corrente, isolatamente considerato, non consente quindi di accertare l’esistenza di un danno grave e irreparabile.
Rilevanza della rateazione
La possibilità per il contribuente di richiedere la rateazione dell’importo dovuto incide sulla valutazione della gravità e dell’irreparabilità del danno. La facoltà di dilazionare il pagamento attenua infatti l’impatto immediato della pretesa tributaria e costituisce un elemento contrario alla configurabilità di un pregiudizio irreversibile.
Esito della valutazione cautelare
Alla luce dei criteri indicati, non risultano sussistenti i presupposti per la sospensione. Le doglianze contenute nel ricorso per Cassazione non possono essere esaminate in questa sede, il saldo esiguo dell’unico conto corrente non dimostra l’incapacità patrimoniale del contribuente e la possibilità di rateizzare il debito riduce la gravità e l’irreparabilità del danno prospettato.
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