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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17085/2022 del 26/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR Lombardia che aveva confermato l'accoglimento del ricorso del contribuente contro un avviso di accertamento. La controversia riguardava la disciplina prevista dall'art. 12 del d.l. n. 78/2009 in tema di investimenti e attività finanziarie detenuti in Stati o territori a fiscalità privilegiata: il giudice di merito aveva escluso la retroattività della presunzione legale di evasione di cui al comma 2-bis. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'Ufficio ha dedotto violazione dell'art. 12, secondo comma, d.l. n. 78/2009 e degli artt. 2727 e 2729 c.c., sostenendo che, anche a voler ritenere non retroattiva la presunzione legale sostanziale di cui al comma 2, restava comunque applicabile retroattivamente la disposizione procedimentale che raddoppia i termini di decadenza per l'accertamento e quelli per l'irrogazione delle sanzioni; inoltre l'Ufficio richiamava la possibilità di fondare l'accertamento su presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che la presunzione di evasione relativa a investimenti e attività finanziarie detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata ha natura sostanziale e non retroattiva; viceversa, il raddoppio dei termini previsto dai commi 2-bis e 2-ter dell'art. 12 ha natura procedimentale, è soggetto al principio tempus regit actum e si applica anche ai periodi d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore quando venga in rilievo la sottrazione a tassazione di redditi esportati all'estero. Per effetto di ciò la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR Lombardia, in diversa composizione, affinché valuti anche se gli elementi presuntivi indicati nell'avviso siano idonei a sorreggerne la fondatezza secondo i requisiti di gravità, precisione e concordanza. Le spese del giudizio di legittimità sono state demandate al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 12 d.l. n. 78/2009

    comma 2; comma 2-bis; comma 2-ter

    La presunzione di evasione per investimenti e attività finanziarie detenuti in Stati o territori a fiscalità privilegiata ha natura sostanziale e non si applica retroattivamente; il raddoppio dei termini di decadenza e di prescrizione ha natura procedimentale e si applica anche ai periodi d'imposta precedenti l'entrata in vigore secondo il principio tempus regit actum.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato in relazione alla prova presuntiva e alla possibilità per l'Ufficio di fondare l'accertamento su presunzioni semplici.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per il giudizio sulla gravità, precisione e concordanza degli indizi posti a base dell'accertamento.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È stato utilizzato come vizio dedotto per violazione di legge nel ricorso per cassazione.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nel ragionamento sulla natura sostanziale della presunzione, per escludere interpretazioni che compromettano l'eguaglianza e la ragionevolezza.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato a sostegno dell'esigenza di non comprimere l'effettività del diritto di difesa del contribuente.

Massime di principio

  • La presunzione legale che incide sulla ricostruzione della materia imponibile, quando ha contenuto sostanziale, non può essere applicata retroattivamente salvo espressa previsione compatibile con i principi generali.
  • Le norme che disciplinano termini di decadenza o prescrizione per l'attività accertativa, quando attengono al procedimento, si applicano agli atti compiuti dopo la loro entrata in vigore secondo il principio tempus regit actum, anche con riferimento a periodi d'imposta anteriori.
  • L'esclusione della presunzione legale non impedisce all'Amministrazione finanziaria di fondare l'accertamento su presunzioni semplici, purché siano rispettati i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
  • Nel giudizio di rinvio il giudice di merito deve verificare autonomamente la tenuta probatoria dell'avviso di accertamento sulla base degli elementi indiziari disponibili.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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