Sentenza n. 148/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza n. 3716/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, pubblicata in data 19/09/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza n. 3716/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato dichiarato il loro diritto a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, con condanna del Ministero all'erogazione di euro 1.000,00 per ciascuna ricorrente mediante buoni elettronici di spesa. L'azione è stata promossa in ragione dell'inottemperanza dell'amministrazione. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato del titolo e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione e ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale ordinario, provvedendo al puntuale e integrale pagamento delle somme spettanti entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, da attivarsi su istanza di parte entro ulteriori sessanta giorni. Il giudice ha precisato che l'incarico di ausiliario è obbligatorio, che gli atti del commissario devono essere depositati esclusivamente tramite il PAT e che i ritardi nell'esecuzione possono comportare responsabilità amministrativa. Il commissario opera senza compenso, ritenendosi l'attività ricompresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, mediante applicazione analogica dell'art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 552,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ne ha ritenuto sussistenti i presupposti in presenza di un titolo passato in giudicato e dell'inadempimento dell'amministrazione.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il suo termine, decorrente dalla notificazione del titolo, è inutilmente decorso, consentendo l'attivazione del giudizio di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione debitrice.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola sull'assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per l'ottemperanza relativa ai decreti emessi ai sensi della legge Pinto, è stata applicata analogicamente anche a condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle contemplate dalla legge n. 89/2001.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
Richiamato quale disposizione che ha previsto l'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.
art. 26 c.p.a.
Richiamato, insieme all'art. 91 c.p.c., quale base per la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Applica il principio della soccombenza nella regolazione delle spese di giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una condanna dell'amministrazione al pagamento di somme di denaro, l'accertamento del passaggio in giudicato del titolo e dell'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 legittima il giudice amministrativo a ordinare all'amministrazione l'integrale esecuzione entro un termine assegnato.
- In caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione oltre il termine assegnato per l'ottemperanza spontanea, il giudice può nominare un commissario ad acta, prevedendo che intervenga su istanza della parte interessata entro un ulteriore termine.
- L'incarico di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- La regola secondo cui il commissario ad acta non percepisce un compenso, prevista dall'art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001 per determinate procedure di ottemperanza, può essere applicata analogicamente anche agli incarichi relativi ad altre condanne al pagamento di somme di denaro quando il commissario sia un dirigente dell'amministrazione resistente e l'attività rientri nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
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