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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34824/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorsi straordinari per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. con i quali i ricorrenti contestavano plurimi presunti errori percettivi della Sesta sezione nella sentenza n. 4588/2024: omissione/insufficiente esame delle sentenze assolutorie riferite al "clan Orlando", mancata valutazione dell'insussistenza degli elementi dell'associazione di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90 (assenza del pactum sceleris, elemento psicologico e cassa comune), errata attribuzione del ruolo di promotore/apicale a Gala, sviata valutazione della credibilità del collaboratore Teodoro Giannuzzi (anche alla luce della revoca del programma di protezione) e mancata esclusione dell'aggravante ex art. 416-bis, comma 1 c.p.

La decisione

I ricorsi straordinari sono stati dichiarati inammissibili. Il Collegio ha ritenuto che le censure proposte non configurassero errori di percezione (sviste o equivoci sugli atti interni) rimediabili con l'art. 625-bis c.p.p., ma consistessero in valutazioni di merito e di diritto (tramite interpretazione e apprezzamento delle prove, della credibilità e della motivazione) escluse dal perimetro del rimedio. Per ciascun punto contestato la Sesta sezione era risultata aver considerato o tacitamente rigettato le deduzioni (es.: menzione del deposito delle sentenze assolutorie, valutazione delle intercettazioni ritenute idonee a riscontri estrinseci, argomentazione sulla revoca del programma di protezione del collaboratore, valutazione della sussistenza dell'affectio societatis tramite più conversazioni intercettate). Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616, comma 1 c.p.p. e sono stati rilevati profili di colpa nella determinazione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Il rimedio è strettamente limitato agli errori materiali e agli errori di fatto intesi come svista o equivoco percettivo sugli atti interni al giudizio di legittimità che abbiano inciso in modo decisivo sulla decisione; non può essere usato per impugnare valutazioni di merito, apprezzamenti probatori o interpretazioni giuridiche.

  • art. 74 D.P.R. 309/1990

    La ricostruzione dell'esistenza dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (pactum sceleris, affectio societatis, cassa comune, ruolo) è questione di valutazione probatoria e di fatto che non rientra nel sindacato del ricorso straordinario per errore di fatto; più intercettazioni e riscontri possono essere ritenuti idonei a dimostrare il vincolo associativo.

  • art. 416-bis, comma 1 cod. pen.

    L'aggravante richiamata è stata ritenuta non rilevante come motivo autonomo nel ricorso straordinario quando il motivo risulta generico e fondato su sentenze assolutorie riferibili ad un diverso contesto; la valutazione dell'applicabilità dell'aggravante costituisce valutazione di gravità/qualificazione collegata alla ricostruzione dei fatti.

  • art. 616, comma 1 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese del procedimento per i ricorsi inammissibili; applicato per imporre ai ricorrenti il pagamento delle spese a seguito dell'inammissibilità e per rilevare profili di colpa nella determinazione del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è ammesso solo per vizi percettivi (svista o equivoco) sugli atti interni della Cassazione che siano decisivi; non è lo strumento per rimettere in discussione valutazioni probatorie o giuridiche della Corte di legittimità.
  • Le censure che chiedono una diversa lettura delle intercettazioni, della credibilità dei collaboratori o dell'attribuzione di ruoli nell'ambito di un'associazione rappresentano valutazioni di merito/in fatto e devono essere impugnate con i rimedi ordinari, non con il ricorso straordinario per errore di fatto.
  • Se la Corte di cassazione ha trattato un motivo di impugnazione, anche senza rispondere parola per parola a ogni deduzione, le deduzioni sono da ritenersi tacitamente valutate e non costituiscono in genere oggetto idoneo per il ricorso straordinario.
  • Perché un errore sia rilevante ai fini dell'art. 625-bis deve essere decisivo: occorre dimostrare che, senza la svista o l'equivoco, la decisione sarebbe stata manifestamente diversa.
  • Motivi presentati in forma generica (es. richiamo generico ad altre sentenze assolutorie senza specifico confronto) possono essere dichiarati inammissibili; occorre articolare la censura con precisione e riferimenti puntuali alle risultanze processuali.

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