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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06134/2025 del 14/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro la sentenza resa ex art. 444 c.p.p. perché fondato su una censura non prevista tra quelle esperibili ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p. All'inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza emessa ex art. 444 c.p.p., deducendo l'omessa valutazione, da parte del giudice, delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte ha tuttavia rilevato che tale doglianza non rientra tra i casi di ricorso consentiti avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., con conseguente declaratoria di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Indica la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, oggetto dell'impugnazione.

  • art. 129 c.p.p.

    Invocato dal ricorrente come parametro per chiedere la verifica delle condizioni per il proscioglimento immediato.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Delimita i casi nei quali è consentito ricorrere per cassazione contro la sentenza ex art. 444 c.p.p.; la censura sull'omessa valutazione ex art. 129 c.p.p. non vi rientra.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Norma richiamata per la definizione camerale con ordinanza in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi espressamente previsti dalla legge; censure diverse sono inammissibili.
  • La doglianza relativa alla mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è deducibile nel ricorso contro la sentenza di patteggiamento se non rientra nei limiti previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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