Sentenza n. 185/2026 - Potenza, Sezione 1
per l'annullamento della Delibera n. 33 dell’11.3.2025, con la quale il Direttore Generale dell’ARPAB ha approvato la graduatoria del concorso, per l’assunzione di 2 Assistenti Tecnici, indetto dall’ARPAB con Delibera n. 101 del 17.9.2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria del concorso per l'assunzione di due assistenti tecnici, approvata con Delibera n. 33 dell'11 marzo 2025
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione banditrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'ARPAB aveva indetto un concorso per due posti di assistente tecnico, prevedendo nel bando specifici diplomi e lauree ammissibili, nonché l'attribuzione di un punteggio massimo di 10 punti per i titoli. Il ricorrente, collocato al quinto posto, ha impugnato la graduatoria deducendo che una candidata, successivamente subentrata a seguito dello scorrimento, avrebbe dovuto essere esclusa perché priva del titolo di studio richiesto. Ha inoltre contestato il punteggio di 1,460 punti attribuitole per i titoli, sostenendo che avrebbe dovuto essere pari a 2,860 punti. L'ARPAB ha eccepito l'irricevibilità del ricorso per tardività. Il ricorrente aveva chiesto l'accesso agli atti del concorso il 12 marzo 2025, indicando espressamente la graduatoria approvata con la Delibera n. 33 dell'11 marzo 2025. L'amministrazione aveva inizialmente accolto solo parzialmente l'istanza, ma aveva poi consegnato tutta la documentazione richiesta il 5 e il 19 maggio 2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato irricevibile il ricorso senza esaminare nel merito le censure relative all'ammissione della candidata e alla valutazione dei titoli. Il termine decadenziale di 60 giorni previsto dall'art. 29 c.p.a. decorreva, secondo il Collegio, dalla piena conoscenza della graduatoria, già dimostrata dall'istanza di accesso del 12 marzo 2025, nella quale il ricorrente aveva individuato espressamente la Delibera n. 33 dell'11 marzo 2025 e la graduatoria da essa approvata. Il termine scadeva pertanto il 12 maggio 2025, essendo l'11 maggio domenica, mentre la notificazione del ricorso è intervenuta soltanto nel giugno 2025. La piena conoscenza non richiede la conoscenza integrale del provvedimento, ma degli elementi essenziali: autorità emanante, contenuto dispositivo ed effetto lesivo. La conoscenza degli atti endoprocedimentali può rilevare per la proposizione di motivi aggiunti, ma non differisce la decorrenza del termine per impugnare l'atto lesivo. Il termine può essere interrotto o sospeso soltanto se il ricorrente dimostra che l'amministrazione ha impedito l'accesso, anche mediante la semplice visione; circostanza non verificatasi nel caso concreto. Il TAR ha inoltre richiamato l'art. 16, comma 6, d.P.R. n. 487/1994, secondo cui dalla pubblicazione della graduatoria sul sito dell'amministrazione decorrono i termini per l'impugnazione. Le spese sono state compensate per eccezionali motivi, mentre il contributo unificato è rimasto a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 29 c.p.a.
termine decadenziale di 60 giorni
Il termine per proporre l'azione di annullamento decorre dalla piena conoscenza del provvedimento lesivo; nel caso concreto la piena conoscenza risultava dall'istanza di accesso del 12 marzo 2025.
art. 16, comma 6, d.P.R. n. 487/1994
le graduatorie dei concorsi, ivi incluse quelle dei concorsi delle regioni e degli enti locali, sono pubblicate sul sito dell’Amministrazione interessata; dalla data di tale pubblicazione decorrono i termini per l’impugnativa
La pubblicazione della graduatoria sul sito dell'amministrazione fa decorrere i termini per impugnarla.
Massime di principio
- Il termine decadenziale per impugnare un provvedimento amministrativo decorre dalla piena conoscenza dei suoi elementi essenziali — autorità emanante, contenuto dispositivo ed effetto lesivo — e non è necessario conoscere l'integrale contenuto dell'atto.
- In materia concorsuale, la pubblicazione della graduatoria sul sito dell'amministrazione fa decorrere i termini per l'impugnazione ai sensi dell'art. 16, comma 6, d.P.R. n. 487/1994.
- La proposizione di un'istanza di accesso nella quale il concorrente individui espressamente la graduatoria e il relativo provvedimento di approvazione dimostra la piena conoscenza dell'atto lesivo e fa decorrere il termine per impugnarlo.
- La pendenza o la proposizione di un procedimento di accesso agli atti non sospende né interrompe il termine per impugnare l'atto già conosciuto; ciò può avvenire soltanto se il ricorrente dimostra che l'amministrazione gli ha impedito l'accesso, anche nella forma della semplice visione.
- La conoscenza di atti endoprocedimentali può consentire la proposizione di motivi aggiunti, ma non differisce la decorrenza del termine per l'impugnazione dell'atto conclusivo già conosciuto.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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