Cassazione Penale, Sentenza n. 42391/2023 del 17/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Sono stati proposti tre motivi: 1) censura di inosservanza di legge e vizio di motivazione relativamente alla sussistenza del ruolo effettivo di amministratore e alla qualificazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale, deducendo carenza di prova e sostenendo che l'imputato fosse mero "autista" o "prestanome" dell'amministratore di fatto (Pizzigalli Corrado); critiche anche alla valutazione delle dichiarazioni rese dall'imputato alla curatela (contraddittorie tra mendacio e confessione). 2) doglianza circa la mancanza di prova del dolo specifico richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale (profitto o nocumento ai creditori). 3) replica, in sostanza, dei primi rilievi estesa anche alla bancarotta impropria, sostenendo che la sola carica formale non dimostrerebbe compiti di gestione effettiva e che l'imputato abbia dichiarato di non conoscere l'attività societaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi e terzo motivo generici e volti a ottenere una rivalutazione del quadro probatorio, operazione preclusa in sede di legittimità. Ha confermato che la motivazione della Corte d'appello (ripresa dal giudice di primo grado) era logica, coerente e immune da vizi manifesti: l'inserimento organico dell'imputato nella compagine societaria risultava da vari elementi (nomina come amministratore unico per quasi tutta la vita sociale, acquisizione del capitale, dichiarazioni di testimoni che indicavano ruoli e attribuzioni, dichiarazioni dell'imputato alla curatela che comunque dimostravano conoscenza dell'andamento societario e rifiuto di collaborare nella ricostruzione della contabilità). La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui l'amministratore formalmente investito della carica può essere ritenuto responsabile per i reati fallimentari anche se prestanome, specie quando abbia omesso di conservare/ostendere la contabilità o abbia accettato il rischio della condotta dell'amministratore effettivo. Conclusione: ricorso inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.L. 18/10/2020, n.137, art.23, comma 8
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176
Consente il trattamento cartolare del procedimento; la Corte ha adottato la forma cartolare prevista dalla norma per l'esame del ricorso.
D.L. 30/12/2021, n.228, art.16, comma 1
art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15
Ulteriore norma richiamata per la disciplina del processo cartolare; ha giustificato la trattazione scritta del procedimento.
Disp. att. cod. proc. pen., art. 173
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'enunciazione dei motivi in cassazione ai limiti richiesti dalla legge; la Corte ha ritenuto i motivi del ricorrente enunciati nei limiti strettamente necessari ma in parte generici e quindi inammissibili.
Cod. proc. pen., art. 616
Prevede le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ovvero condanna alle spese e possibilità di applicare ammende; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Legge fallimentare (R.D. 16/03/1942, n.267) - disposizioni sui reati di bancarotta
Richiamata nella sostanza: la responsabilità penale per reati di bancarotta (fra i quali bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta impropria) può riguardare l'amministratore formale e, in presenza di circostanze probatorie, anche colui che agisca da prestanome; l'obbligo di tenere/ostendere la contabilità è posto a carico dell'amministratore di diritto.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non riesamina i fatti né rivaluta liberamente il materiale probatorio; può censurare solo vizi di motivazione manifesti, illogicità o violazioni di diritto.
- Motivi generici, indeterminati o che chiedono una diversa valutazione del materiale probatorio sono inammissibili in cassazione.
- La mera veste formale di amministratore non esclude automaticamente responsabilità penale per reati fallimentari: l'amministratore di diritto ha l'obbligo diretto di conservare e ostendere la contabilità e può rispondere anche se "prestanome", quando emerga consapevolezza o accettazione del rischio della condotta del gestore effettivo o omissione colposa nella conservazione/ostensione delle scritture.
- Il rifiuto di collaborare con la curatela o di fornire informazioni sulla contabilità e sull'esistenza di un amministratore di fatto può essere valutato come indizio di responsabilità e di dolo/accettazione del rischio.
- In ricorsi per cassazione è essenziale collegare in modo specifico e motivato le censure agli argomenti della sentenza impugnata: omissioni di confronto con la ratio decidendi rendono il motivo inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare la condanna alle spese processuali e, se ravvisata una colpa nella formulazione del ricorso, il pagamento di somme a titolo di ammenda (art.616 c.p.p.).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42151/2023 del 17/10/2023
- Sentenza penale · 17 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42152/2023 del 17/10/2023
- Sentenza penale · 17 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42153/2023 del 17/10/2023
- Sentenza penale · 17 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42154/2023 del 17/10/2023
- Sentenza penale · 17 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42155/2023 del 17/10/2023
- Sentenza penale · 17 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42156/2023 del 17/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →