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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42391/2023 del 17/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Sono stati proposti tre motivi: 1) censura di inosservanza di legge e vizio di motivazione relativamente alla sussistenza del ruolo effettivo di amministratore e alla qualificazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale, deducendo carenza di prova e sostenendo che l'imputato fosse mero "autista" o "prestanome" dell'amministratore di fatto (Pizzigalli Corrado); critiche anche alla valutazione delle dichiarazioni rese dall'imputato alla curatela (contraddittorie tra mendacio e confessione). 2) doglianza circa la mancanza di prova del dolo specifico richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale (profitto o nocumento ai creditori). 3) replica, in sostanza, dei primi rilievi estesa anche alla bancarotta impropria, sostenendo che la sola carica formale non dimostrerebbe compiti di gestione effettiva e che l'imputato abbia dichiarato di non conoscere l'attività societaria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi e terzo motivo generici e volti a ottenere una rivalutazione del quadro probatorio, operazione preclusa in sede di legittimità. Ha confermato che la motivazione della Corte d'appello (ripresa dal giudice di primo grado) era logica, coerente e immune da vizi manifesti: l'inserimento organico dell'imputato nella compagine societaria risultava da vari elementi (nomina come amministratore unico per quasi tutta la vita sociale, acquisizione del capitale, dichiarazioni di testimoni che indicavano ruoli e attribuzioni, dichiarazioni dell'imputato alla curatela che comunque dimostravano conoscenza dell'andamento societario e rifiuto di collaborare nella ricostruzione della contabilità). La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui l'amministratore formalmente investito della carica può essere ritenuto responsabile per i reati fallimentari anche se prestanome, specie quando abbia omesso di conservare/ostendere la contabilità o abbia accettato il rischio della condotta dell'amministratore effettivo. Conclusione: ricorso inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.L. 18/10/2020, n.137, art.23, comma 8

    art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176

    Consente il trattamento cartolare del procedimento; la Corte ha adottato la forma cartolare prevista dalla norma per l'esame del ricorso.

  • D.L. 30/12/2021, n.228, art.16, comma 1

    art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15

    Ulteriore norma richiamata per la disciplina del processo cartolare; ha giustificato la trattazione scritta del procedimento.

  • Disp. att. cod. proc. pen., art. 173

    art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'enunciazione dei motivi in cassazione ai limiti richiesti dalla legge; la Corte ha ritenuto i motivi del ricorrente enunciati nei limiti strettamente necessari ma in parte generici e quindi inammissibili.

  • Cod. proc. pen., art. 616

    Prevede le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ovvero condanna alle spese e possibilità di applicare ammende; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

  • Legge fallimentare (R.D. 16/03/1942, n.267) - disposizioni sui reati di bancarotta

    Richiamata nella sostanza: la responsabilità penale per reati di bancarotta (fra i quali bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta impropria) può riguardare l'amministratore formale e, in presenza di circostanze probatorie, anche colui che agisca da prestanome; l'obbligo di tenere/ostendere la contabilità è posto a carico dell'amministratore di diritto.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non riesamina i fatti né rivaluta liberamente il materiale probatorio; può censurare solo vizi di motivazione manifesti, illogicità o violazioni di diritto.
  • Motivi generici, indeterminati o che chiedono una diversa valutazione del materiale probatorio sono inammissibili in cassazione.
  • La mera veste formale di amministratore non esclude automaticamente responsabilità penale per reati fallimentari: l'amministratore di diritto ha l'obbligo diretto di conservare e ostendere la contabilità e può rispondere anche se "prestanome", quando emerga consapevolezza o accettazione del rischio della condotta del gestore effettivo o omissione colposa nella conservazione/ostensione delle scritture.
  • Il rifiuto di collaborare con la curatela o di fornire informazioni sulla contabilità e sull'esistenza di un amministratore di fatto può essere valutato come indizio di responsabilità e di dolo/accettazione del rischio.
  • In ricorsi per cassazione è essenziale collegare in modo specifico e motivato le censure agli argomenti della sentenza impugnata: omissioni di confronto con la ratio decidendi rendono il motivo inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità può comportare la condanna alle spese processuali e, se ravvisata una colpa nella formulazione del ricorso, il pagamento di somme a titolo di ammenda (art.616 c.p.p.).

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