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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6401/2023 del 15/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Istanza di revisione della sentenza irrevocabile della Corte di appello di Lecce (5/10/2018, irrevocabile 2/7/2019) che aveva condannato il ricorrente per più reati di appropriazione indebita aggravata. Il ricorrente ha prodotto documenti qualificati come "prova nuova" volti a dimostrare: 1) la retrodatazione del tempus commissi delicti per alcuni capi (C, D) con conseguente maturazione della prescrizione prima della sentenza; 2) la tardività delle querele relative ad altri capi (A, T, U). Ha altresì dedotto errori della Corte di appello di Potenza nel riferire pagine e capi della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, pur esistendo un mero errore materiale della Corte di appello nel riferire pagine e capi, le questioni relative a tempo di commissione dei reati e tempestività delle querele erano già state esaminate e decise in primo e secondo grado (con motivazioni in fatto e diritto). Pertanto le prove indicate non costituiscono "prove nuove" ai sensi dell'art. 630 c.1 lett. c) c.p.p. e l'istanza di revisione è inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    La nozione di "prove nuove" per la revisione esclude le prove che siano state esplicitamente valutate dal giudice di merito, anche se valutate erroneamente o travisate; in tal caso sono aperti gli ordinari rimedi impugnatori.

  • D.Lgs. n. 36 del 10 aprile 2018

    La modifica sul regime di procedibilità per il reato di appropriazione indebita si applica ai procedimenti pendenti e non può essere invocata nella fase esecutiva o per eventi successivi a un giudicato non pendente.

  • art. 61, comma primo, nn. 7 e 11, cod. pen.

    Richiamata come riferimento agli elementi aggravanti con cui erano state contestate le condanne nella sentenza di merito; non incide sulla valutazione di ammissibilità della revisione.

Massime di principio

  • Per ottenere la revisione è necessario che le prove siano effettivamente nuove: non rientrano nella nozione di nuove prove quelle già espressamente valutate dal giudice di merito, anche se valutate erroneamente.
  • Se la questione (es. decorso della prescrizione, tempestività della querela) è già stata affrontata e motivata nei giudizi di merito, la revisione è inammissibile e il rimedio corretto sono gli ordinari mezzi impugnatori.
  • Le modifiche normative che incidono sulla procedibilità si applicano in genere ai procedimenti pendenti; non possono essere invocate per mutare l'efficacia di sentenze ormai definitive o per la fase esecutiva salvo diversa disposizione espressa.
  • Errori materiali o riferimenti inesatti nella motivazione del giudice di merito (pagine, numerazione dei capi) possono non compromettere l'ammissibilità della revisione se dalla motivazione complessiva risulta che il tema è stato sostanzialmente trattato e deciso.
  • Chi propone istanza di revisione deve documentare perché la prova non poteva essere conosciuta o proposta prima; l'enfasi deve essere sulla novità e sulla rilevanza decisiva della prova rispetto al giudicato.

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