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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21070/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto tardivamente rispetto al termine per impugnare la sentenza di appello. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, procedendo de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato contro la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 6 marzo 2024. La Corte rileva però che l'impugnazione è stata depositata il 5 luglio 2024, quindi oltre il termine finale del 4 luglio 2024. Il termine è stato calcolato partendo dalla scadenza del deposito della motivazione della sentenza di appello, fissata a 60 giorni dalla pronuncia e quindi scadente il 5 maggio 2024; da tale data, per la sentenza pronunciata in assenza dell'imputato, si computano 60 giorni per impugnare ai sensi dell'art. 585, comma 1-bis, c.p.p. Ne deriva la tardività del ricorso e la sua inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Per la sentenza pronunciata in assenza dell'imputato, il termine per impugnare decorre dalla scadenza del termine per il deposito della motivazione; nel caso concreto, ciò conduce alla tardività del ricorso.

  • art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

    Consente la definizione de plano del ricorso quando l'inammissibilità emerge in modo immediato, come nel caso di tardività dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando risulta proposto oltre il termine perentorio di impugnazione, anche se la tardività deriva dal computo del termine dalla scadenza del deposito della motivazione.
  • Quando la sentenza di appello è pronunciata in assenza dell'imputato, il termine per il ricorso va calcolato applicando la regola speciale di cui all'art. 585, comma 1-bis, c.p.p., prendendo a riferimento la scadenza del termine per il deposito della motivazione.
  • L'inammissibilità per tardività può essere dichiarata de plano dalla Corte di cassazione senza contraddittorio ulteriore, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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