Sentenza n. 265/2026 - Bari, Sezione U
per l'annullamento “a) della scheda n. 4 allegata al verbale n. 28/2019, recante parere della Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Putignano del 4 ottobre 2019; b) della proposta di determinazione n. 529 dell'8 ottobre 2019 del Responsabile del Procedimento e gli atti della relativa istruttoria procedimentale; c) della determinazione dirigenziale della V Area – LL.PP. - Patrimonio del Comune di Putignano r.c.g. 3124_2019 / 530-2019 del 14 ottobre 2019 di accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria; d) degli atti dell'istruttoria del Servizio Urbanistica e Gestione del Territorio conclusasi il 18 dicembre 2019 con esito favorevole al rilascio del permesso di costruire; e) del permesso di costruire ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 datato 24 febbraio 2020 n. 06/2020, rilasciato dal Comune di Putignano – V Area – LL.PP. Assetto del Territorio al sig. Sportelli Armando ed alla sig.ra Impedovo Pina; f) di ogni altro atto o provvedimento lesivo, ancorché non noto, comunque connesso, preordinato o conseguente”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria e permesso di costruire in sanatoria relativi alla realizzazione di una strada rurale, nonché gli atti istruttori e preparatori
Esito
Favorevole al resistente (comune e controinteressati)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli atti comunali relativi alla regolarizzazione paesaggistica ed edilizia di una strada rurale realizzata dai proprietari confinanti. Ha dedotto la violazione dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, dell’art. 91, comma 5, e degli artt. 83 e 105 delle NTA del PPTR della Puglia, nonché dei punti 3.1 e 6 dell’Elaborato 4.4.4 del PPTR e del Piano di tutela delle acque regionale. Sono stati denunciati, in particolare, l’illegittimità della sanatoria per contrasto con i vincoli paesaggistici e idrogeologici, l’erroneità e carenza dell’istruttoria e della motivazione, la contraddittorietà degli atti e l’inclusione nel permesso di costruire di un’ulteriore area di 25 mq asseritamente non appartenente ai controinteressati. Il ricorrente ha inoltre proposto istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. per ottenere l’ostensione di documenti non acquisiti in occasione dell’accesso agli atti. Il Comune e i controinteressati hanno eccepito la tardività del ricorso.
La decisione
Il TAR ha accolto l’eccezione di tardività e ha dichiarato irricevibile il ricorso, senza esaminare i motivi di merito. Il giudice ha ritenuto che le censure riguardassero l’an della costruzione, e non il solo quomodo, poiché contestavano la stessa possibilità di realizzare l’intervento alla luce dei vincoli paesaggistici e idrogeologici, nonché la legittimazione dominicale su una porzione dell’area. Pertanto il termine per impugnare decorreva dalla conoscenza dell’avvio dei lavori e dell’esistenza del titolo edilizio, acquisita dal ricorrente mediante accesso agli atti del 2 aprile 2020, nel quale erano espressamente indicati gli estremi del permesso in sanatoria. Il ricorso, notificato il 29 luglio 2020, avrebbe dovuto essere notificato entro il 3 luglio 2020, anche considerando le sospensioni straordinarie dei termini processuali disposte dalla normativa emergenziale Covid-19. È stata dichiarata irricevibile per tardività anche l’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 29 c.p.a.
Il termine per proporre l’azione di annullamento decorre dalla piena conoscenza dell’atto lesivo; il ricorso tardivamente notificato è irricevibile.
art. 41, comma 2, c.p.a.
La notificazione del ricorso deve essere effettuata entro il termine decorrente dalla conoscenza dell’atto impugnato; nel caso concreto la piena conoscenza del titolo edilizio è stata acquisita con l’accesso agli atti del 2 aprile 2020.
art. 116, comma 2, c.p.a.
L’istanza incidentale di accesso proposta nel corso del giudizio è soggetta al rispetto del termine di notificazione previsto per il rito dell’accesso; nel caso concreto è stata dichiarata irricevibile per tardività.
art. 3 d.l. 8 marzo 2020, n. 11
Ha previsto una prima sospensione dei termini processuali durante l’emergenza Covid-19.
art. 84 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla l. 24 aprile 2020, n. 27
Ha sospeso i termini relativi al processo amministrativo fino al 15 aprile 2020.
art. 36, comma 3, d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla l. 5 giugno 2020, n. 40
Ha ulteriormente sospeso, dal 16 aprile al 3 maggio 2020 incluso, i termini per la notificazione dei ricorsi, con eccezione dei procedimenti cautelari; il TAR ha calcolato la scadenza del termine di impugnazione al 3 luglio 2020.
art. 36 d.P.R. n. 380/2001
Era invocato quale parametro di legittimità del permesso di costruire in sanatoria, ma il relativo motivo non è stato esaminato per l’irricevibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando il ricorrente contesta l’an della costruzione, ossia la stessa possibilità giuridica di realizzare l’intervento per contrasto con vincoli paesaggistici o idrogeologici, il termine per impugnare il titolo edilizio decorre dalla conoscenza dell’avvio dei lavori e dell’esistenza del titolo, non dalla conoscenza delle sole modalità esecutive dell’intervento.
- La piena conoscenza del titolo edilizio può risultare dall’accesso agli atti nel cui contesto il privato abbia acquisito copia del provvedimento e ne abbia indicato espressamente gli estremi; da tale momento decorre il termine decadenziale per l’azione di annullamento.
- La sospensione straordinaria dei termini processuali prevista dalla normativa emergenziale Covid-19 incide sul calcolo del termine per la notificazione del ricorso, ma non consente di recuperare una notificazione effettuata oltre la scadenza risultante dal computo delle sospensioni applicabili.
- L’istanza di accesso proposta ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. nel corso di un giudizio è anch’essa soggetta al rispetto del termine processuale previsto per la relativa notificazione; la sua tardività ne determina l’irricevibilità.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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