Cassazione Penale, Sentenza n. 26816/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Milano che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro emesso dal Pubblico ministero EPPO in data 11/11/2024 ed eseguito il 14/11/2024. Il ricorrente deduceva inosservanza delle norme processuali e, in particolare, violazione del principio di proporzionalità per la genericità e l'eccessiva ampiezza dell'indicazione delle cose da sequestrare (tra cui due telefoni cellulari), che avrebbe lasciato alla polizia giudiziaria piena discrezionalità sull'acquisizione del materiale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il mezzo impiegato (riesame) non era il vettore procedurale corretto contro un decreto di perquisizione/sequestro che riportava indicazioni troppo generiche e che non era stato seguito da una convalida tale da rendere impugnabile il provvedimento mediante riesame. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui, in questi casi, l'interessato deve chiedere la restituzione al Pubblico ministero ai sensi dell'art. 263 c.4 c.p.p. ed eventualmente proporre opposizione al G.I.P. in caso di diniego. Per aver proposto il ricorso inammissibile, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 253 cod. proc. pen.
"computers, telefoni cellulari, altri supporti informatici, software gestionali (in proprietà e/o in uso), ivi potendo essere archiviati documenti e/o altre informazioni utili alle indagini"
Il decreto di sequestro emesso dal P.M. ai sensi dell'art.253 può indicare generi di cose; tuttavia, se l'indicazione è troppo generica e rimette alla discrezionalità della polizia giudiziaria la scelta degli oggetti, ciò richiede una convalida successiva dell'autorità giudiziaria per rendere il provvedimento soggetto a riesame.
art. 252 e ss. cod. proc. pen.
Richiamate in relazione al principio di proporzionalità e alle regole sul sequestro probatorio; la Corte sottolinea che lo strumento ablativo deve essere proporzionato al fine probatorio perseguito.
art. 275 cod. proc. pen.
Richiamato in tema di limiti procedurali delle misure cautelari e della necessità del rispetto dei criteri di proporzione nello strumento ablatorio.
art. 591 comma 4 cod. proc. pen.
Stabilisce che l'inammissibilità non rilevata nel precedente grado deve essere dichiarata in ogni stato e grado del processo; la Corte l'ha applicata per dichiarare il ricorso inammissibile anche se la questione non era stata sollevata in primo grado.
art. 585 comma 4 cod. proc. pen.
Principio per cui l'inammissibilità del motivo originario si estende ai motivi nuovi o aggiunti; la Corte ha ritenuto inammissibili anche i motivi nuovi trasmessi.
art. 263 comma 4 e comma 5 cod. proc. pen.
Secondo la Corte, quando il sequestro è stato eseguito su delega del P.M. con indicazioni generiche, l'interessato deve chiedere la restituzione al P.M. (c.4) e, in caso di rifiuto, proporre opposizione al G.I.P. (c.5); questa è la via corretta e non il riesame.
art. 355 cod. proc. pen.
Richiama la necessità della convalida 'a valle' del sequestro da parte dell'autorità giudiziaria quando il P.M. aveva rimesso alla discrezionalità degli operanti l'individuazione dei beni; senza convalida, il provvedimento non è impugnabile mediante riesame.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese e l'irrogazione di ammende in caso di proposizione di ricorso inammissibile; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Se il Pubblico ministero dispone un sequestro indicando solo generi di cose e rimettendo alla discrezionalità della polizia giudiziaria la scelta degli oggetti, il rimedio processuale corretto non è il riesame ma la richiesta di restituzione al P.M. (art.263 c.4) e, in caso di diniego, l'opposizione al G.I.P. (art.263 c.5).
- Quando l'indeterminatezza dell'elencazione degli oggetti da sequestrare trasforma l'organo esecutore in soggetto discrezionale, è necessaria la convalida a valle da parte dell'autorità giudiziaria (art.355); senza tale convalida il provvedimento non è impugnabile mediante riesame.
- Il principio di proporzionalità vincola lo strumento ablatorio al fine probatorio: contestazioni di sproporzione devono essere avanzate con il corretto rimedio procedurale, altrimenti possono essere dichiarate inammissibili.
- L'inammissibilità non rilevata in primo grado va comunque dichiarata in ogni grado (art.591 c.4), e i motivi nuovi sono inammissibili se il motivo originario lo è (art.585 c.4). Proporre il mezzo processuale sbagliato espone al rigetto e a sanzioni pecuniarie.
- Prima di impugnare, verificare se il sequestro è stato convalidato dall'autorità giudiziaria: la convalida rende il provvedimento soggetto a riesame; in assenza di convalida il percorso è quello della restituzione/opposizione.
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