Cassazione Civile, Ordinanza n. 21447/2024 del 31/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda la rettifica della rendita catastale di una centrale geotermica sita nel Comune di Monterotondo Marittimo, dichiarata tramite procedura DOCFA con esclusione dalla stima di pozzi geotermici, vapordotti, alternatori e trasformatori. L’Ufficio ha emesso avviso di accertamento valorizzando tali componenti e la contribuente ha impugnato l’atto deducendo, in sintesi, l’illegittima inclusione dei pozzi geotermici e degli altri impianti, la sovrastima dei costi e la mancata considerazione del deprezzamento per vetustà. In appello la CTR ha escluso i pozzi di estrazione e reiniezione dalla rendita, ritenendoli assimilabili a pertinenze della miniera, ma ha confermato l’inclusione di vapordotti, alternatori e trasformatori. L’Agenzia ha quindi ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione delle norme catastali e sostenendo che i pozzi geotermici costituiscono componenti strutturali e impiantistiche indispensabili della centrale e devono essere inclusi nella stima. Le società hanno resistito con controricorso e ricorso incidentale, lamentando vizi di motivazione, ultrapetizione, errata applicazione delle regole sulla stima catastale e omessa pronuncia su alcune doglianze.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo che i pozzi geotermici di estrazione e reiniezione, i vapordotti, gli alternatori e i trasformatori debbano essere considerati, per le annualità anteriori alla riforma del 2015, elementi rilevanti ai fini della rendita catastale della centrale geotermica, in quanto strutturalmente e funzionalmente connessi all’unità immobiliare e non separabili senza comprometterne la funzione produttiva. Ha invece respinto il ricorso incidentale delle società, giudicando infondate o inammissibili le doglianze sulla motivazione dell’avviso, sull’asserita ultrapetizione, sull’esclusione dei vapordotti e degli altri impianti dalla stima, nonché sulle contestazioni relative a costi e vetustà. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per l’esame delle questioni non decise dalla CTR, comprese quelle relative alla stima dei pozzi dopo la loro inclusione nella rendita.
Norme richiamate
art. 18, comma 1, r.d. 8 ottobre 1932, n. 1572
richiamato dall’Ufficio come norma che non consente l’assimilazione estensiva dei pozzi geotermici alle miniere; la Corte ritiene non decisiva la norma nel caso, perché i pozzi servono la centrale e non lo sfruttamento di una miniera.
artt. 1 e 2 r.d. 29 luglio 1927, n. 1443
citati nel motivo dell’Agenzia, ma non assumono autonoma centralità nella ratio decidendi.
artt. 4 e 10 r.d. 13 aprile 1939, n. 652
costituiscono il quadro normativo catastale di riferimento per la nozione di immobile urbano e per la stima delle unità immobiliari speciali e particolari.
art. 1-quinquies d.l. 31 marzo 2005, n. 44, conv. in l. 31 maggio 2005, n. 88
richiamato come base normativa per includere nella rendita gli impianti funzionalmente connessi alla centrale geotermica; la Corte lo considera coerente con l’inclusione dei componenti indispensabili al ciclo produttivo.
art. 1, comma 244, l. 23 dicembre 2014, n. 190
ritenuto confermare, tramite il richiamo alla circolare n. 6/2012, l’orientamento che valorizza gli elementi strutturalmente e funzionalmente connessi all’unità immobiliare.
art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212
invocato dalle società per contestare la motivazione dell’avviso; la Corte esclude il vizio ritenendo sufficiente la relazione di stima allegata all’atto.
art. 112 cod. proc. civ.
richiamato per le censure di omessa pronuncia e ultrapetizione; la Corte distingue tra omessa pronuncia e rigetto implicito e respinge le doglianze ove la decisione implichi il rigetto della questione.
art. 115 cod. proc. civ.
la violazione non è ravvisata, perché il giudice di merito ha valutato gli elementi di causa e la consulenza di parte non ha valore probatorio autonomo.
art. 100 cod. proc. civ.
la Corte dichiara inammissibile la censura sui carriponte per difetto di interesse ad impugnare, mancando una concreta soccombenza sul punto.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
veicolo processuale delle censure di violazione di legge mosse sia nel ricorso principale sia in quello incidentale.
art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
veicolo processuale delle censure di nullità della sentenza per omessa pronuncia, ultrapetizione e violazione dell’art. 115 c.p.c.
art. 2, comma 3, d.m. 2 gennaio 1998, n. 28
richiamato come definizione regolamentare di unità immobiliare fondata su autonomia funzionale e reddituale stabile nel tempo.
art. 1, comma 21, l. 28 dicembre 2015, n. 208
considerato norma innovativa, non retroattiva, che dal 1 gennaio 2016 esclude dalla stima diretta macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo, ma non si applica al caso precedente.
art. 10 l. 11 luglio 1942, n. 843
richiamato dalle società per sostenere l’esclusione dei vapordotti; la Corte lo considera non decisivo alla luce della disciplina catastale applicabile e della circolare recepita dal legislatore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
solo richiamato in chiusura nel dispositivo, senza incidenza sulla ratio decidendi.
Massime di principio
- In tema di rendita catastale delle centrali di produzione energetica, devono essere inclusi nella stima non solo i fabbricati e le strutture fisse, ma anche gli impianti e i componenti che, pur materialmente amovibili o collocati in diverse fasi del ciclo produttivo, siano strutturalmente e funzionalmente indispensabili all’autonoma funzione produttiva dell’unità immobiliare.
- Per stabilire se un componente impiantistico rientri nella rendita catastale occorre verificare se esso sia separabile senza compromettere la destinazione economico-produttiva del bene complesso; se la separazione altererebbe la funzione della centrale, il componente va incluso nella stima.
- La nozione catastale di unità immobiliare speciale o particolare è connotata da autonomia funzionale e reddituale stabile nel tempo; in tale prospettiva assumono rilievo, ai fini della rendita, anche gli elementi strutturalmente connessi al suolo o all’impianto produttivo che contribuiscono ordinariamente alla capacità reddituale del bene.
- Per gli anni anteriori al 1 gennaio 2016 non si applica la disciplina introdotta dalla l. n. 208/2015, che ha escluso dalla stima diretta macchinari e impianti funzionali allo specifico processo produttivo: tale norma è innovativa e non retroattiva.
- Nel giudizio di cassazione, la violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o su elementi acquisiti d’ufficio fuori dei poteri consentiti; non basta lamentare una diversa valutazione delle prove di parte, inclusa la consulenza tecnica di parte.
- La consulenza tecnica di parte ha valore di mera allegazione difensiva e non vincola il giudice di merito, il quale non è tenuto a confutarne specificamente il contenuto quando accolga una ricostruzione incompatibile con essa.
- Difetta di interesse ad impugnare la parte che censuri una statuizione su un bene o un profilo non dedotto come oggetto di lite e non idoneo a produrre un concreto pregiudizio processuale o sostanziale.
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