Sentenza del 09/11/2015 n. 1984 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Associazione sportiva dilettantistica - Onere della prova sussistenza presupposti per agevolazioni a carico dell'ente non commerciale di tipo associativo - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'associazione contestava l'accertamento fiscale, invocando il regime agevolativo previsto dall'art. 148 del D.P.R. 917/1986. La questione riguardava l'individuazione del soggetto gravato dall'onere di dimostrare l'effettiva sussistenza dei presupposti di fatto necessari per beneficiare dell'esclusione o dell'agevolazione fiscale.
La decisione
La pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta fondata sul punto dell'onere della prova. L'art. 148 del D.P.R. 917/1986 introduce una disciplina derogatoria rispetto al regime generale; pertanto, l'ente associativo che intende avvalersene deve provare concretamente la sussistenza dei requisiti richiesti. Tale onere ricade sull'associazione secondo l'art. 2697 c.c. La mancata o insufficiente dimostrazione dei presupposti impedisce di beneficiare dell'agevolazione.
Norme richiamate
Art. 148 del D.P.R. 917/1986 (TUIR)
La norma prevede una disciplina agevolativa e derogatoria per gli enti non commerciali di tipo associativo. Poiché si tratta di una deroga al regime fiscale ordinario, chi la invoca deve dimostrare di possederne tutti i presupposti sostanziali.
Art. 2697 del codice civile
Chi vuole far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Applicato alle agevolazioni fiscali, l'ente associativo deve provare i fatti e i requisiti che giustificano il trattamento favorevole.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali, soprattutto quando costituiscono deroghe al regime ordinario, non si applicano automaticamente: il soggetto che le invoca deve dimostrare la sussistenza di tutti i requisiti richiesti.
- Per un'associazione sportiva dilettantistica non è sufficiente la sola qualificazione formale o statutaria come ente non commerciale; occorre documentare anche l'effettivo svolgimento dell'attività secondo i requisiti previsti dalla normativa.
- In caso di accertamento, l'Amministrazione deve contestare la pretesa fiscale, ma spetta all'ente fornire prova concreta e adeguata dei presupposti dell'agevolazione, mediante statuto, verbali, registri associativi, documentazione contabile e prova dell'effettiva partecipazione degli associati.
- Se la prova dei requisiti è incompleta, generica o meramente formale, il giudice può disconoscere l'agevolazione e ritenere applicabile il regime fiscale ordinario.
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