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Sentenza

Sentenza del 09/11/2015 n. 1984 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Accertamento imposte - Associazione sportiva dilettantistica - Onere della prova sussistenza presupposti per agevolazioni a carico dell'ente non commerciale di tipo associativo - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'associazione contestava l'accertamento fiscale, invocando il regime agevolativo previsto dall'art. 148 del D.P.R. 917/1986. La questione riguardava l'individuazione del soggetto gravato dall'onere di dimostrare l'effettiva sussistenza dei presupposti di fatto necessari per beneficiare dell'esclusione o dell'agevolazione fiscale.

La decisione

La pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta fondata sul punto dell'onere della prova. L'art. 148 del D.P.R. 917/1986 introduce una disciplina derogatoria rispetto al regime generale; pertanto, l'ente associativo che intende avvalersene deve provare concretamente la sussistenza dei requisiti richiesti. Tale onere ricade sull'associazione secondo l'art. 2697 c.c. La mancata o insufficiente dimostrazione dei presupposti impedisce di beneficiare dell'agevolazione.

Norme richiamate

  • Art. 148 del D.P.R. 917/1986 (TUIR)

    La norma prevede una disciplina agevolativa e derogatoria per gli enti non commerciali di tipo associativo. Poiché si tratta di una deroga al regime fiscale ordinario, chi la invoca deve dimostrare di possederne tutti i presupposti sostanziali.

  • Art. 2697 del codice civile

    Chi vuole far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Applicato alle agevolazioni fiscali, l'ente associativo deve provare i fatti e i requisiti che giustificano il trattamento favorevole.

Massime di principio

  • Le agevolazioni fiscali, soprattutto quando costituiscono deroghe al regime ordinario, non si applicano automaticamente: il soggetto che le invoca deve dimostrare la sussistenza di tutti i requisiti richiesti.
  • Per un'associazione sportiva dilettantistica non è sufficiente la sola qualificazione formale o statutaria come ente non commerciale; occorre documentare anche l'effettivo svolgimento dell'attività secondo i requisiti previsti dalla normativa.
  • In caso di accertamento, l'Amministrazione deve contestare la pretesa fiscale, ma spetta all'ente fornire prova concreta e adeguata dei presupposti dell'agevolazione, mediante statuto, verbali, registri associativi, documentazione contabile e prova dell'effettiva partecipazione degli associati.
  • Se la prova dei requisiti è incompleta, generica o meramente formale, il giudice può disconoscere l'agevolazione e ritenere applicabile il regime fiscale ordinario.

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