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Sentenza

Sentenza n. 292/2026 - Genova, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di La Spezia, sez. lav., 24.10.2024, n. 372, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202501177

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di La Spezia, sez. lavoro, n. 372 del 24 ottobre 2024, relativa al riconoscimento della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di La Spezia, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero a emettere la carta e ad accreditare complessivamente 1.500 euro, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei giudicati nei confronti delle amministrazioni era decorso, poiché la sentenza era stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione l’8 novembre 2024. Il Ministero, pur costituitosi, non aveva contestato il ricorso né fornito la prova dell’adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondata l’actio iudicati. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di La Spezia, rilasciando alla ricorrente la carta del docente e accreditando sulla stessa 1.500 euro, oltre ai relativi accessori, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. In caso di perdurante inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli il compito di provvedere in via sostitutiva entro 30 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, contributo unificato ove versato e distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, inclusa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997

    termine dilatorio (c.d. di grazia) di centoventi giorni

    Il giudizio di esecuzione nei confronti dell’amministrazione può essere promosso dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell’amministrazione.

  • art. 2697 c.c.

    In assenza di contestazioni specifiche, il Ministero, che deduce o intende dimostrare l’avvenuto adempimento del giudicato, deve fornire la prova dell’adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell’amministrazione, il creditore può ottenere l’esecuzione coattiva del giudicato nei confronti dell’amministrazione inadempiente.
  • L’amministrazione costituita nel giudizio di ottemperanza, se intende opporre l’avvenuto adempimento delle obbligazioni derivanti dal giudicato, deve fornire la relativa prova; in mancanza, l’actio iudicati è fondata.
  • Il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione il compimento degli atti giuridici e materiali necessari a dare concreta esecuzione al giudicato, fissando un termine e prevedendo, in caso di ulteriore inerzia, l’intervento sostitutivo di un commissario ad acta.
  • La nomina del commissario ad acta può essere disposta già nella sentenza di ottemperanza, con individuazione del soggetto e del termine entro il quale dovrà provvedere in via sostitutiva dopo la comunicazione dell’inottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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