Cassazione Penale, Sentenza n. 2088/2025 del 17/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Nunnari ha impugnato l'ordinanza che disponeva la custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 (cessione di 1 kg di cocaina). Ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che gli elementi indicati dal Tribunale non potevano portare alla sua identificazione: il riferimento generico a 'Marcello, Tonino e Roberto' non individuava specificamente il ricorrente; la reticenza di Abate avrebbe reso incerta l'individuazione; nella conversazione del 27/04/2022 non vi era menzione specifica di 'Marcello' come autore della cessione; la titolarità di un bar in zona Cammari non poteva da sola identificare il fornitore; e la circostanza che uno dei corrieri fosse noto e frequentasse Nunnari (Di Bella) non sarebbe prova sufficiente di un suo coinvolgimento nella consegna.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso mirasse a una riedizione del quadro indiziario senza indicare vizi specifici di legittimità e che il Tribunale avesse adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi, valorizzando la concatenazione dei colloqui e degli avvenimenti: il riferimento a 'Marcello' come 'il migliore di tutti' e la volontà di contattarlo presso il suo bar in zona Cammari (coincidentemente riferibile a Nunnari), il buon esito del contatto, la disponibilità a cedere un chilogrammo di cocaina a prezzo concordato, l'invio della droga tramite un soggetto identificato in Di Bella (più volte controllato con Nunnari) e la successiva destinazione allo spaccio. La Corte ha concluso che la combinazione di elementi individualizzanti, valutati congiuntamente, giustifica la gravità indiziaria. Perciò il ricorso è inammissibile; Nunnari è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 309/1990
Norma richiamata per l'imputazione (traffico/cessione di sostanze stupefacenti). È il quadro normativo sostanziale in base al quale è stata contestata la cessione di 1 kg di cocaina.
Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828
in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie
Principio secondo cui la Cassazione, nel sindacare motivazioni di misure cautelari, verifica la congruità e la logicità della motivazione del giudice di merito ma non riformula il giudizio di merito; occorre che il giudice di merito abbia adeguatamente spiegato le ragioni della gravità indiziaria.
Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230
dopo la verifica di ciascun elemento può passarsi all'esame globale e unitario, attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio può risolversi, perché nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri
Principio della valutazione cumulativa e convergente degli indizi: singoli elementi anche deboli possono assumere valore probatorio se combinati e coerenti tra loro.
Massime di principio
- In sede di cassazione contro misure cautelari la Corte verifica la logicità e l'adeguatezza della motivazione del giudice di merito, non riformula il libero convincimento sui fatti: il ricorrente deve indicare vizi di legittimità specifici per ottenere ammissibilità.
- La gravità indiziaria può fondarsi su una pluralità di elementi deboli o indiretti se combinati in modo coerente e consequenziale: va valutato il quadro complessivo e non solo singoli aspetti isolati.
- Riferimenti generici a nomi o soprannomi e la coincidenza di luogo (es. gestione di un bar in zona citata) possono contribuire all'indicazione di responsabilità se inseriti in un concatenamento di circostanze che colleghino il soggetto al fatto (contatti, riconoscimenti di corrieri, comunicazioni successive sull'avvenuta consegna).
- Per impugnare efficacemente una misura cautelare occorre contestare la motivazione con argomenti di diritto (vizi formali, errori logici evidenziabili, carenza di specificità nella valutazione degli elementi) e non limitarsi a una mera riconsiderazione dei fatti.
- La prova dell'imputazione in fase cautelare non richiede la prova piena del fatto, ma la presenza di gravi indizi; il giudice valuta se gli indizi, presi nel loro complesso, raggiungono tale soglia.
- Se il giudice di merito esplicita una concatenazione logica dei fatti e illustra perché i singoli elementi, pur non decisivi isolatamente, concorrono a formare un quadro indiziario, la cassazione tende a non accogliere il ricorso salvo vizi specifici della motivazione.
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