Sentenza del 15/11/2017 n. 1636 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Reddito di impresa - Componenti negativi - Deducibilità - Principio di inerenza. Art. 109, comma 5, TUIR
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa mera allegazione del contratto di concessione del marchio non dimostra automaticamente né l'inerenza né la congruità dei contributi pubblicitari. Occorre documentare le attività promozionali concretamente eseguite dal licenziante e il loro collegamento con il costo sostenuto. In assenza di tale prova, la deduzione fiscale del costo può essere negata.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la deducibilità, ai fini del reddito d'impresa, di costi qualificati come "contributi pubblicitari" sostenuti nell'ambito della concessione in uso di un marchio. Il contribuente sosteneva che la produzione del contratto di concessione fosse sufficiente a dimostrare l'inerenza e la congruità dei costi. La sentenza ha invece ritenuto necessaria la prova concreta che il costo aggiuntivo fosse collegato a una specifica ed effettiva attività svolta dal licenziante per promuovere pubblicitariamente il marchio.
Norme richiamate
Art. 109, comma 5, TUIR
Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi.
La deducibilità richiede un'effettiva correlazione del costo con l'attività d'impresa e con la produzione di ricavi o proventi. Nel caso dei contributi pubblicitari connessi all'uso di un marchio, il contratto non è sufficiente: deve essere provata l'esistenza di specifiche attività promozionali del licenziante e la congruità del relativo costo.
Massime di principio
- Per dedurre un costo non basta dimostrarne l'esistenza formale o produrre il relativo contratto: occorre provare la sua concreta riferibilità all'attività d'impresa.
- Quando un corrispettivo aggiuntivo è qualificato come contributo pubblicitario o promozionale, devono essere documentate le prestazioni effettivamente svolte, con elementi quali campagne, materiali, mezzi utilizzati, date, destinatari e risultati.
- In caso di costi infragruppo o collegati a contratti di licenza, è particolarmente importante dimostrare sia l'effettività della prestazione sia la congruità economica dell'importo.
- L'onere della prova dell'inerenza e della congruità del componente negativo grava sul contribuente che intende portarlo in deduzione.
- La mancanza di una specifica attività promozionale riconducibile al costo può comportare il disconoscimento integrale o parziale della deduzione fiscale.
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