Sentenza n. 1762/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del giudizio riguardante l'esito della valutazione del quadro di avanzamento a scelta per il 2023 al grado di colonnello del ruolo normale del corpo di commissariato aeronautico in servizio permanente effettivo e della mancata promozione al grado di colonnello; - del verbale numero 15 del 18 maggio 2023 della commissione superiore d'avanzamento dell'Aeronautica al grado di Colonnello; - della relativa graduatoria di merito. Per quanto riguarda i primi motivi aggiunti: - del giudizio riguardante l'esito della valutazione del quadro di avanzamento a scelta per il 2023 al grado di colonnello del ruolo normale del corpo di commissariato aeronautico in servizio permanente effettivo e della mancata promozione al grado di colonnello; - del verbale numero 15 del 18 maggio 2023 della commissione superiore d'avanzamento dell'Aeronautica e di ogni altro atto ad esso propedeutico ivi comprese le schede motivazionali ad esso allegate del ricorrente e dei controinteressati; - della relativa graduatoria di merito. Per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti: - dell’esito della valutazione del quadro di avanzamento a scelta per il 2024 notificato al ricorrente in data 19.07.2024; - del giudizio riguardante l'esito della valutazione del quadro di avanzamento a scelta per il 2023 al grado di colonnello del ruolo normale del corpo di commissariato aeronautico in servizio permanente effettivo e della mancata promozione al grado di colonnello.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di avanzamento a scelta al grado di colonnello per gli anni 2023 e 2024, verbale della Commissione superiore d'avanzamento e relative graduatorie di merito
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di avanzamento a scelta per il 2023, contestando la mancata promozione e il proprio collocamento oltre i posti disponibili, nonché il verbale della Commissione superiore d'avanzamento, la graduatoria e le schede motivazionali. Ha dedotto la violazione degli artt. 1058 e 1060 del codice dell'ordinamento militare, l'eccesso di potere per illegittimo scavalcamento, erronea valutazione dei presupposti e omessa considerazione dell'encomio solenne ricevuto nel 2022. Ha inoltre denunciato la violazione dell'art. 709, comma 2, del d.P.R. 90/2010, il difetto di istruttoria, la contraddittorietà rispetto alla documentazione caratteristica, la rottura del metro di giudizio, la manifesta ingiustizia e la violazione dell'art. 708 del d.P.R. 90/2010, sostenendo che il proprio percorso di carriera, caratterizzato da valutazioni costantemente eccellenti, numerose ricompense, elevata esperienza, titoli culturali e un encomio solenne, non giustificasse il peggioramento della posizione in graduatoria e lo scavalcamento da parte di ufficiali con precedenti meno favorevoli. Con i primi motivi aggiunti ha sviluppato le censure dopo l'accesso alla documentazione degli altri scrutinandi, evidenziando l'assenza di elementi nuovi idonei a giustificare il mutamento delle posizioni e, nei confronti di un controinteressato, anche la possibile carenza dei requisiti morali e caratteriali e l'assoggettamento a procedimento disciplinare. Con i secondi motivi aggiunti ha impugnato il successivo giudizio di avanzamento per il 2024, deducendo l'illegittimità derivata dai precedenti giudizi e ulteriori vizi di eccesso di potere, travisamento e difetto di istruttoria.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti, annullando il giudizio di avanzamento relativo al 2023 e, per illegittimità derivata, quello relativo al 2024, nei limiti dell'interesse del ricorrente. Il Collegio ha riconosciuto che i giudizi di avanzamento a scelta sono espressione di ampia discrezionalità tecnica, non costituiscono una comparazione diretta tra scrutinandi e sono normalmente veicolati dal punteggio numerico; tuttavia, possono essere sindacati quando emerga in modo macroscopico incoerenza, illogicità o violazione dell'uniformità del metodo valutativo. Nel caso concreto, il ricorrente aveva conseguito posizioni molto elevate nelle graduatorie precedenti, sempre migliori rispetto a uno degli ufficiali poi risultato promosso, e non emergevano elementi sopravvenuti o differenze di carriera plausibili tali da giustificare il suo peggioramento e il contestuale miglioramento dell'altro ufficiale. Il Collegio ha valorizzato le qualifiche costantemente eccellenti, l'esperienza, i titoli culturali e soprattutto l'encomio solenne ricevuto nell'ultimo periodo di valutazione, rilevando l'assenza di una ragionevole spiegazione per la sua mancata incidenza. Ha ravvisato sia un eccesso di potere in senso assoluto, per l'inadeguatezza manifesta del punteggio rispetto all'elevato profilo di carriera, sia un eccesso di potere in senso relativo, per la rottura dell'uniformità del metro di giudizio e l'illegittimo scavalcamento. Gli elementi sfavorevoli indicati dall'Amministrazione, quali risultati non apicali in alcuni corsi o esami e la mancata frequenza del corso ISSMI, erano già presenti e valutati nei precedenti avanzamenti e non spiegavano il mutamento del giudizio. Il Ministero della Difesa dovrà sottoporre nuovamente la posizione del ricorrente alla Commissione di avanzamento, tenendo conto dei principi affermati nella sentenza, restando salve le ulteriori determinazioni amministrative. Il Ministero è stato condannato al pagamento di € 3.305,00 oltre accessori, mentre le spese sono state compensate nei confronti dei controinteressati.
Norme richiamate
artt. 1057-1060 cod. ord. mil.
Disciplinano il giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali, i criteri di valutazione e il principio di autonomia dei giudizi; la diversità delle valutazioni sullo stesso militare deve essere giustificata da elementi sopravvenuti risultanti dalla documentazione caratteristica e matricolare.
art. 1058, comma 5, cod. ord. mil.
Individua i profili sui quali deve concentrarsi la valutazione della Commissione di avanzamento.
art. 1060 cod. ord. mil.
L’eventuale diversità di valutazioni, sia in senso positivo che negativo, concernente lo stesso militare, deve trovare giustificazione in elementi di giudizio sopravvenuti nel tempo e risultanti dalla documentazione di cui all’articolo 1032.
Il principio di autonomia dei giudizi non consente mutamenti valutativi privi di giustificazione in elementi sopravvenuti e documentati.
artt. 700-711 d.P.R. 90/2010
Dettano la disciplina regolamentare dei giudizi di avanzamento e dei relativi criteri valutativi.
art. 708 d.P.R. 90/2010
la valutazione dell’attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore... deve essere condotta attraverso l’analisi di tutti gli elementi desumibili dalla documentazione matricolare e caratteristica, tra cui, in particolare: gli incarichi espletati durante la carriera e specialmente nel grado rivestito, ponendo in rilievo l’esperienza acquisita e i risultati conseguiti
L'attitudine al grado superiore deve essere valutata complessivamente sulla base della documentazione matricolare e caratteristica, con particolare riguardo agli incarichi, all'esperienza e ai risultati.
art. 709, comma 2, d.P.R. 90/2010
Fermo restando il principio dell’autonomia dei giudizi di avanzamento, di cui all’articolo 1060 del codice, costituisce elemento da tenere presente anche l’andamento complessivo della progressione di carriera.
L'andamento complessivo della carriera deve essere considerato, pur nel rispetto dell'autonomia dei singoli giudizi.
art. 1051, comma 2, lett. b), cod. ord. mil.
È stato invocato dal ricorrente con riferimento alla pretesa non valutabilità per l'avanzamento del militare sottoposto a procedimento disciplinare; la sentenza non fonda su tale profilo la decisione di accoglimento.
art. 1093 cod. ord. mil.
È stato invocato dal ricorrente in relazione ai requisiti morali e caratteriali di un controinteressato; la sentenza non fonda su tale profilo la decisione di accoglimento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base, insieme al GDPR, per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati a fondamento della tutela dei diritti e della dignità mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali, pur espressione di ampia discrezionalità tecnica e normalmente sintetizzato nel punteggio numerico, è sindacabile quando l'incoerenza o l'illogicità della valutazione emergano in modo macroscopico dalla documentazione caratteristica e matricolare.
- Il principio di autonomia dei giudizi di avanzamento non esclude la necessità di coerenza logica tra valutazioni ravvicinate relative allo stesso grado: un mutamento significativo della posizione dell'ufficiale deve essere giustificato da elementi di giudizio sopravvenuti e documentati.
- L'illegittimo scavalcamento può ravvisarsi quando, dopo precedenti graduatorie nelle quali gli ufficiali si erano collocati in posizione invertita, due valutazioni siano intervenute a breve distanza senza nuovi elementi idonei a spiegare il ribaltamento delle posizioni, con conseguente violazione dell'uniformità del metro valutativo.
- L'eccesso di potere in senso assoluto ricorre quando il punteggio attribuito sia manifestamente inadeguato rispetto a un profilo di carriera complessivamente eccellente, mentre l'eccesso di potere in senso relativo ricorre quando, nell'esame contestuale delle valutazioni, risulti una rottura della regola di uniformità del metodo applicato.
- Nella valutazione dell'attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore devono essere considerati complessivamente gli elementi della documentazione matricolare e caratteristica, inclusi gli incarichi svolti, l'esperienza, i risultati conseguiti, la progressione di carriera e le ricompense ricevute; nessun singolo elemento può essere isolato, ma il giudizio complessivo non può risultare palesemente incoerente con tali dati.
- L'annullamento del giudizio di avanzamento impone all'Amministrazione di rimettere la posizione dell'ufficiale alla Commissione competente per una nuova valutazione conforme ai criteri indicati dal giudice, lasciando salve le ulteriori determinazioni amministrative.
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