Cassazione Penale, Sentenza n. 28294/2025 del 01/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Contini aveva chiesto il permesso di acquistare CD musicali e prodotti alimentari (farina e lievito). Il Magistrato di Sorveglianza di Nuoro aveva autorizzato gli acquisti; l'Amministrazione penitenziaria aveva reclamo, respinto dal Tribunale di Sorveglianza di Sassari, che ha ritenuto tutelabile la posizione soggettiva del detenuto e ha escluso rischi concreti per la sicurezza. Il Ministero della Giustizia ha impugnato in Cassazione denunciando errata applicazione di legge: assenza di diritto soggettivo per gli acquisti e mancato bilanciamento tra interessi del detenuto e esigenze di sicurezza connesse all'applicazione dell'art. 41-bis.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero della Giustizia, ribadendo l'orientamento nomofilattico vigente. Ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Sassari e l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Nuoro (30.12.2024). In particolare la Corte ha stabilito che: 1) il diniego all'acquisto di CD è legittimo se, per l'incidenza sull'organizzazione dell'istituto (impegno di risorse umane e materiali), non è possibile assicurare la messa in sicurezza dei dispositivi e dei supporti; 2) l'acquisto di farina e lievito non dà luogo a un diritto soggettivo tutelabile in favore del detenuto.
Norme richiamate
art. 41-bis ord. pen.
Il regime differenziato autorizza limitazioni a beni e attività per ragioni di sicurezza; le limitazioni devono essere motivate e bilanciate rispetto agli interessi del detenuto
Sez. I n. 1306 del 17.11.2023 (dep. 2024), rv 285656
Principio secondo cui il diniego di utilizzo o acquisto di dispositivi di riproduzione è legittimo se l'istituto non può garantirne la messa in sicurezza per ragioni organizzative e di impiego di risorse
Sez. I n. 23731 del 17.5.2024, rv 286672
Orientamento che esclude il riconoscimento di un diritto soggettivo all'acquisto di prodotti (es. farina e lievito) quando ricorrano profili di rischio o la normativa e la giurisprudenza ne negano la tutela
Massime di principio
- Sotto il regime dell'art. 41-bis i diritti del detenuto possono essere limitati per ragioni di sicurezza: non tutto ciò che il detenuto richiede è automaticamente un diritto soggettivo tutelabile.
- Le limitazioni a acquisti o utilizzo di beni (es. CD, dispositivi elettronici) sono legittime se l'Amministrazione dimostra che non è possibile garantire la messa in sicurezza per motivi organizzativi o di impiego di risorse; il diniego deve essere motivato.
- Prodotti che possono essere impiegati per fini pericolosi (anche potenzialmente, come miscele infiammabili o utilizzabili impropriamente) possono non dar luogo a tutela di un diritto soggettivo all'acquisto.
- Il giudice effettua un bilanciamento tra l'interesse del detenuto e le esigenze di sicurezza: tuttavia la giurisprudenza di legittimità tende a dare rilevo alla tutela dell'ordine e alla valutazione tecnico-organizzativa dell'Amministrazione penitenziaria.
- In situazioni analoghe l'Amministrazione dovrebbe documentare specificamente i rischi e le criticità organizzative; il detenuto, per rigettare il diniego, deve dimostrare l'assenza di ragioni concrete di sicurezza o la possibilità di misure alternative di contenimento.
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