Ordinanza n. 791/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento del provvedimento, prot. usc. n.0037618 dell' 11.03.2025, a firma del Dott. Antonello Colandrea, con il quale l'ANAC ha disposto l'annotazione dell'impresa ricorrente nel Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 213, comma dieci, D.Lgs n.50/2016 e ss.mm. iio e di ogni atto presupposto eventualmente adottato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: annotazione dell'impresa nel Casellario Informatico dei contratti pubblici, disposta a seguito della segnalazione di una risoluzione contrattuale
Esito
La controversia
L'impresa ha impugnato il provvedimento ANAC dell'11 marzo 2025 con cui è stata disposta l'annotazione nel Casellario Informatico dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 213, comma 10, d.lgs. 50/2016, nonché gli eventuali atti presupposti. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente indicati i motivi di illegittimità dedotti. La controversia riguarda la vicenda contrattuale che ha condotto alla segnalazione e all'annotazione, con particolare riferimento agli inadempimenti contestati all'impresa e alla determina comunale di risoluzione del contratto.
La decisione
Il TAR non ha definito la controversia nel merito. Avendo già disposto con ordinanza del 2 luglio 2025 l'acquisizione dal Comune di Vallefiorita di una relazione documentata sulla vicenda, inclusa la relazione della direzione lavori e gli atti del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Catanzaro, e rilevato che l'ordine istruttorio non è stato eseguito nonostante la comunicazione al Comune, ha reiterato gli incombenti istruttori nei confronti del Comune e dell'ANAC. Devono essere acquisiti, in particolare, la relazione della direzione lavori sugli inadempimenti dell'impresa, la determina comunale di risoluzione contrattuale e ogni altro elemento utile alla decisione. È stato assegnato il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con comunicazione anche presso la sede reale delle amministrazioni, e l'udienza pubblica di prosecuzione è stata fissata al 9 giugno 2026.
Norme richiamate
art. 213, comma 10, d.lgs. 50/2016
Costituisce la base normativa indicata nel provvedimento impugnato per l'annotazione dell'impresa nel Casellario Informatico dei contratti pubblici; l'ordinanza non ne offre un'interpretazione di merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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