Sentenza n. 175/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'ottemperanza al decreto ingiuntivo n.° 225/2024 del 05 agosto 2024, emesso dal Tribunale Civile di Paola nell’ambito del procedimento di cui al numero R.G. 866/2024, dichiarato definitivamente esecutivo in mancanza di opposizione nei termini di legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione di un decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo, con pagamento della sola sorte capitale e omissione di interessi e spese
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La società ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo che il Comune aveva adempiuto solo parzialmente al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale civile di Paola e definitivamente esecutivo per mancata opposizione. In particolare, risultavano non corrisposti interessi moratori maturati dal 8 aprile 2023 al 27 settembre 2024, spese esenti, onorari professionali, spese generali, CPA e imposta di registro, per un residuo complessivo indicato in euro 7.847,50. La ricorrente ha chiesto la dichiarazione dell’obbligo di integrale adempimento, la nomina di un commissario ad acta e la liquidazione di una somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito e non ha fornito prova dell’integrale esecuzione del titolo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’azione di ottemperanza poiché il decreto ingiuntivo era definitivamente esecutivo e l’amministrazione non aveva dimostrato di aver adempiuto integralmente. Ha dichiarato l’obbligo del Comune di pagare, detratto quanto già corrisposto, il residuo di euro 7.847,50 entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il segretario generale del Comune di Paola, con facoltà di delega, stabilendo che questi provveda nei successivi 60 giorni dalla richiesta della ricorrente. Il compenso del commissario dovrà gravare sul Comune inadempiente. È stata respinta la domanda di liquidazione dell’ulteriore somma prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché il Comune aveva comunque già pagato la sorte capitale. Il Comune è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.286,00 oltre accessori e contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Consentono di ottenere l’esecuzione del giudicato o del titolo esecutivo nei confronti dell’amministrazione inadempiente; il giudice ha ritenuto integrati i presupposti dell’ottemperanza per la mancata corresponsione degli interessi e delle spese dovute.
art. 114 c.p.a.
Attribuisce al giudice dell’ottemperanza il potere di ordinare l’adempimento, fissare un termine e nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente la liquidazione di una somma per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione; nel caso concreto la relativa domanda è stata respinta perché il Comune aveva già corrisposto la sorte capitale.
Massime di principio
- L’amministrazione deve dare integrale esecuzione a un titolo giudiziario definitivamente esecutivo, comprendendo tutte le componenti liquidate o maturate in dipendenza del titolo, quali interessi e spese, detratto soltanto quanto già corrisposto.
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione non dimostra l’integrale adempimento del titolo esecutivo, il giudice può accertare direttamente l’importo residuo, ordinare il pagamento entro un termine e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- La nomina del commissario ad acta è legittima quale misura esecutiva subordinata alla scadenza infruttuosa del termine assegnato all’amministrazione; il commissario può essere autorizzato a utilizzare i poteri necessari all’integrale esecuzione e il relativo compenso può essere posto a carico dell’amministrazione inadempiente.
- La liquidazione della somma prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non consegue automaticamente all’accertamento del ritardo, potendo essere negata quando, valutate le circostanze concrete, l’amministrazione abbia già adempiuto almeno alla sorte capitale.
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