Cassazione Penale, Sentenza n. 9273/2024 del 04/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 20/04/2023 che ha respinto il reclamo avverso la proroga del regime detentivo speciale ex art. 41-bis, vigente per il ricorrente dal 16/07/2004. Il ricorso contestava la valutazione della perdurante pericolosità sociale nonostante la dissociazione processuale del 2015, sostenendo che tale dissociazione comporti un effetto favorevole sul regime detentivo; prospettava inoltre profili di violazione degli artt. 3 e 27 Cost. e degli artt. 3 e 8 CEDU alla luce della sentenza Corte EDU Viola c. Italia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto corretta e sufficientemente motivata l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza, che ha valorizzato le informazioni investigative aggiornate (PNAA, DDA Napoli, altri organi) sul ruolo eminente del ricorrente nel clan dei Casalesi, i legami parentali con vertici del clan, le condanne sopravvenute (incluso il duplice omicidio) e la condotta carceraria con infrazioni disciplinari e mancanza di una convincente rielaborazione critica. La Corte ha affermato che la dissociazione non è automaticamente equivalente alla collaborazione e non basta, di per sé, a dimostrare la cessazione della capacità di mantenere contatti con associazioni criminali; ha inoltre escluso la rilevanza applicativa del caso Viola alla questione della legittimità della proroga del 41-bis. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 41-bis Ordinamento Penitenziario (comma 2 bis e comma 2 sexies)
i provvedimenti applicativi del regime di detenzione differenziato «sono prorogabili nelle stesse forme per periodi successivi.., purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno"
La Corte interpreta la norma nel senso che la proroga è legittima finché non sia provata la perdita della capacità di mantenere contatti criminali; il sindacato in Cassazione è limitato a questioni di legge e a vizio di motivazione (mancanza dei minimi requisiti di coerenza, completezza e logicità).
legge 23 dicembre 2002, n. 279 (art. 2, che ha modificato art. 41-bis)
Richiamata come fonte della disciplina sostanziale che ha introdotto la disciplina della proroga; la Corte applica i principi derivanti da tale modifica nel valutare i presupposti della proroga.
Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003 (Pellegrino)
Citata come principio giurisprudenziale sul corretto ambito del controllo di legittimità in materia di 41-bis, in particolare sull'oggetto del controllo e sui requisiti minimi della motivazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
artt. 3 e 27 Cost.; artt. 3 e 8 CEDU; sentenza Corte EDU Viola c. Italia (n. 77633 del 13/6/2019)
Richiamati dalla difesa per profili di diritti umani; la Corte di Cassazione ha ritenuto che non siano pertinenti alla legittimità della proroga del 41-bis nel caso concreto e non abbiano efficacia trasformativa rispetto al giudizio su pericolosità e mantenimento di contatti criminali.
Massime di principio
- La dissociazione processuale non equivale automaticamente alla collaborazione con la giustizia: per ottenere l'allentamento o la cessazione del 41-bis occorrono elementi concreti che dimostrino la perdita della capacità di mantenere contatti con l'organizzazione criminale.
- Il ruolo pregresso nell'organizzazione, i legami familiari con vertici del clan, nuove condanne per reati gravi e la condotta carceraria (compresi provvedimenti disciplinari) sono fattori rilevanti e possono motivare la proroga del regime speciale.
- In sede di Cassazione il sindacato è limitato a violazioni di legge e a vizi della motivazione: non è consentito un riesame dei fatti o una rivalutazione ampia delle prove; va quindi contestato il provvedimento per carenza motivazionale o errore di diritto, non per semplice diversa valutazione delle emergenze probatorie.
- Per impugnare efficacemente una proroga del 41-bis conviene produrre prove specifiche e aggiornate che attestino il distacco operativo dall'associazione (es. dichiarazioni di collaborazione comprovate, elementi investigativi che smentiscano rapporti in essere, valutazioni psico-sociali credibili), nonché dimostrare la concreta maturazione di una riflessione critica e comportamenti carcerari conformi.
- I riferimenti a decisioni della Corte EDU (es. Viola) possono essere rilevanti solo se si dimostra un profilo concreto e diretto di violazione dei diritti fondamentali attinente al provvedimento impugnato; una mera richiamata dottrina giurisprudenziale europea non sostituisce la prova della cessazione della pericolosità o della capacità di mantenere contatti criminali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9172/2024 del 04/03/2024
- Sentenza penale · 4 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9173/2024 del 04/03/2024
- Sentenza penale · 4 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9174/2024 del 04/03/2024
- Sentenza penale · 4 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9176/2024 del 04/03/2024
- Sentenza penale · 4 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9179/2024 del 04/03/2024
- Sentenza penale · 4 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9180/2024 del 04/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →