Cassazione Penale, Sentenza n. 17527/2023 del 27/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di restituzione di 105.600,00 euro sequestrati preventivamente; il ricorrente sosteneva l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato previsto dagli artt. 76, comma 7, e 80 d.lgs. n. 159/2011 e la scusabilità dell'ignoranza della norma (anche perché la misura di prevenzione era stata irrogata prima dell'entrata in vigore dell'art. 80). Inoltre deduceva che la somma era destinata a esigenze familiari e aziendali e che non sussisteva periculum in mora, essendo le indagini agevolmente definibili e concluse con deposito dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il Tribunale del riesame ha motivato correttamente l'esclusione della scusabilità dell'ignoranza del precetto, richiamando il dovere di diligenza informativa di Rubbio quale socio e amministratore unico della societa Rubbio Auto s.r.l. Ha ricordato il principio secondo il quale l'obbligo di comunicare variazioni patrimoniali (art. 80 d.lgs. n. 159/2011) si applica anche se la misura preventiva era divenuta definitiva anteriormente all'entrata in vigore della norma. La Corte ha inoltre ritenuto sussistere il periculum in mora, essendo la somma fungibile e sussistendo il rischio di dissipazione che renderebbe vana una futura confisca obbligatoria; le deduzioni sulla destinazione della somma a fini familiari/aziendali sono state ritenute meramente assertive e insufficienti a contrastare i rilievi del Tribunale del riesame. Condanna del ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 321 cod. proc. pen.
Norma richiamata quale fondamento del sequestro preventivo disposto dal GIP; autorizza misure ablative cautelari sui beni per preservare finalità della misura
art. 80 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Impone ai soggetti sottoposti a misure di prevenzione l'obbligo di comunicare le variazioni del proprio patrimonio; la Corte ha interpretato la norma, conformandosi a precedente delle Sezioni Unite, nel senso che si applica anche quando la misura preveniva è divenuta definitiva prima dell'introduzione dell'obbligo
art. 76, comma 7, d.lgs. n. 159/2011
Sanziona penalmente l'omissione dell'obbligo di comunicazione di cui all'art. 80; la Corte ha ritenuto che l'elemento soggettivo (dolo) non fosse escluso alla luce dell'inosservanza dei doveri informativi del ricorrente
art. 5 e art. 47 cod. pen.
Richiamati dal ricorrente in relazione alla presunta violazione del principio di adeguata motivazione; la Corte ha ritenuto invece che il Tribunale del riesame avesse fornito un percorso argomentativo sufficiente e conforme alla giurisprudenza
art. 415-bis cod. proc. pen.
Deposito dell'avviso di conclusione indagini non esclude automaticamente il periculum in mora; nel caso la natura fungibile della somma giustifica il rischio di dissipazione e quindi il mantenimento del sequestro
Massime di principio
- L'obbligo di comunicare variazioni patrimoniali ai sensi dell'art. 80 d.lgs. n. 159/2011 si applica anche se la misura di prevenzione era stata irrogata definitivamente prima dell'entrata in vigore della norma; non è efficace la doglianza basata solo sulla data di irrogazione della misura
- Chi esercita attività professionali o imprenditoriali in un settore specifico ha un obbligo di diligenza informativa più elevato: l'ignoranza della norma è difficilmente scusabile se l'agente aveva il dovere di informarsi
- Per i beni fungibili (es. somme di denaro) il periculum in mora è frequentemente riconosciuto, poiché il rischio che il soggetto sottragga o dilapidi le somme prima della confisca è concreto; ciò giustifica il sequestro preventivo anche quando le indagini procedono speditamente
- Per contrastare efficacemente un sequestro preventivo fondato su omissione di comunicazioni patrimoniali occorre fornire prove documentali e circostanziate dell'assenza di dolo o della destinazione legittima e immediata delle somme (es. vincoli contrattuali, giustificativi di liquidità necessari per l'attivita), non semplici affermazioni assertive
- In sede di riesame il giudice non può compiere un sindacato di merito pieno, ma deve valutare il fumus del reato e gli elementi soggettivi immediatamente rilevabili; pertanto le censure devono incidere su profili di immediata evidenza probatoria
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