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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20750/2022 del 27/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna per due motivi: (1) dopo la prima cassazione è entrato in vigore il d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 che ha reso il reato procedibile a querela; il giudice di rinvio avrebbe dovuto rilevare l'assenza di querela e dichiarare l'improcedibilità o, in subordine, informare la persona offesa della facoltà di proporla ai sensi dell'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 36/2018; (2) escludendo l'aumento per la recidiva qualificata la prescrizione del reato si sarebbe perfezionata l'8 febbraio 2017, anteriore all'annullamento della prima cassazione, sicché il giudice di rinvio avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sul primo motivo la Corte ha ricordato il principio consolidato per cui, nel giudizio di rinvio avente ad oggetto il solo trattamento sanzionatorio e nel successivo giudizio di cassazione, non possono essere dichiarate cause di non punibilità (art. 129 c.p.p.) né essere rilevate condizioni di procedibilità preesistenti che non siano state tempestivamente dedotte, essendo formatosi un giudicato parziale sull'accertamento del reato e della responsabilità. Sul secondo motivo ha rilevato che l'annullamento era stato limitato alla quantificazione della pena in applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 63, quarto comma, c.p.; la recidiva qualificata era già stata definitivamente riconosciuta come aggravante ad effetto speciale e il giudice di rinvio ha legittimamente scelto di applicare la circostanza più grave e di non operare l'aumento facoltativo, scelta che non equivale a negare l'esistenza della recidiva; dunque la prescrizione non era stata maturata in modo da determinare l'estinzione del reato.

Norme richiamate

  • art. 612, secondo comma, cod. pen.

    Norma che configura il reato di minaccia grave a danno di pubblico ufficiale; la circostanza è stata considerata la più grave ai fini del cumulo delle aggravanti

  • art. 99, commi secondo e terzo, cod. pen.

    Regola la recidiva qualificata (aggravante ad effetto speciale); nel caso è stata riconosciuta e applicata come accertata definitivamente

  • art. 61, n. 10, cod. pen.

    Indica la qualità della persona offesa (pubblico ufficiale) quale circostanza aggravante

  • art. 63, quarto comma, cod. pen.

    Criterio moderatore per il concorso di aggravanti: applicare la pena prevista per la circostanza più grave con facoltà di aumentarla fino a un terzo per la circostanza meno grave; la Corte ha richiamato tale norma come centro della questione nel giudizio di rinvio

  • d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36

    Ha introdotto il regime di procedibilità a querela per il reato in contestazione; la Corte ha comunque escluso che tale cambiamento possa essere fatto valere nel giudizio di rinvio limitato al trattamento sanzionatorio, per effetto del giudicato parziale

  • art. 12, comma 2, d.lgs. n. 36/2018

    Prevede l'obbligo di informare la persona offesa della facoltà di proporre querela; il ricorrente sosteneva che il giudice avrebbe dovuto agire in tal senso, ma la Corte ha ritenuto la questione preclusa

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Consente la declaratoria di cause di non punibilità che emergano nell'esame di legittimità quando siano immediatamente rilevabili; la Corte ha chiarito che, però, il giudicato parziale sul riconoscimento del reato e della responsabilità impedisce che tali cause siano dichiarate in un giudizio di rinvio limitato al trattamento sanzionatorio

  • art. 157, comma secondo, cod. pen.

    Riguarda l'incidenza delle circostanze sulla determinazione del tempo necessario a prescrivere; la Corte ha distinto i casi in cui la declaratoria di estinzione per prescrizione è possibile da quelli in cui il giudicato parziale lo impedisce

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. legge 18 dicembre 2020, n. 176)

    Norma che ha consentito lo svolgimento del giudizio di cassazione a trattazione scritta, procedura applicata nel caso

Massime di principio

  • Se la cassazione precedente ha annullato la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha formato un giudicato parziale sulla responsabilità, nel giudizio di rinvio il giudice non può rimettere in discussione l'accertamento del reato e della responsabilità né dichiarare cause di non punibilità o d'improcedibilità preesistenti che non siano state tempestivamente dedotte
  • La modificazione di una condizione di procedibilità intervenuta dopo l'originario procedimento (es. introduzione della procedibilità a querela) non può normalmente essere utilizzata per ottenere l'improcedibilità se sussiste un giudicato parziale già formato sulla responsabilità; tale questione andava sollevata nella precedente fase di legittimità quando era immediatamente rilevabile
  • Quando concorrono aggravanti di natura diversa (es. aggravante importante e aggravante ad effetto speciale), va applicato il criterio moderatore di cui all'art. 63, quarto comma: il giudice può applicare la pena prevista per la circostanza più grave e facoltativamente aumentarla fino a un terzo per la meno grave; la scelta di non aumentare non equivale automaticamente a negare l'esistenza di una recidiva già accertata
  • La declaratoria di estinzione per prescrizione è ammissibile se l'annullamento investe direttamente gli elementi che incidono sul tempo necessario a prescrivere; non è invece automatica quando l'annullamento riguardi solo la quantificazione della pena e il giudicato parziale abbia già accertato circostanze che influiscono sulla prescrizione
  • Ricorsi che tentano di rimettere in discussione profili già definiti con giudicato interno sono suscettibili di essere dichiarati inammissibili e possono comportare condanne per spese e somme a titolo di ammenda per impugnazioni irrituali

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