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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9885/2025 del 11/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore ha chiesto la revoca, ai sensi dell'art. 168, terzo comma, cod. pen., della sospensione condizionale della pena (8 mesi e 200 euro di multa) concessa con sentenza della Corte d'appello di Catanzaro, sostenendo che al momento della concessione sussisteva una causa ostativa: il condannato aveva già usufruito del beneficio in due occasioni precedenti, per cui la sospensione non poteva essere concessa una terza volta.

La decisione

Il giudice dell'esecuzione di primo grado aveva dichiarato l'inammissibilità dell'istanza ritenendo che l'errore del giudice della cognizione non potesse essere emendato in sede esecutiva e che il pubblico ministero avrebbe dovuto impugnare la sentenza concessiva. La Corte (che ha esaminato il ricorso) ha ritenuto il ricorso fondato: ha affermato che, quando la causa ostativa non era documentalmente nota al giudice della cognizione, il giudice dell'esecuzione deve esaminare l'istanza e, se ricorrono i presupposti, revocare la sospensione condizionale. Ha quindi annullato l'ordinanza impugnata e rinviato per nuovo giudizio al tribunale di merito.

Norme richiamate

  • art. 168, terzo comma, cod. pen.

    Consente al pubblico ministero di chiedere la revoca della sospensione condizionale della pena quando la concessione risulti viziata da una causa ostativa; costituisce la norma procedurale di riferimento per l'istanza in sede esecutiva.

  • art. 164, secondo comma, cod. pen.

    Stabilisce che la sospensione condizionale non può essere concessa a chi ha riportato precedente condanna a pena detentiva per delitto (anche se intervenuta la riabilitazione); è una delle cause ostative che rendono illegittima la concessione.

  • art. 164, quarto comma, cod. pen.

    Prevede che il beneficio non possa essere concesso più di una volta, salvo una possibile seconda concessione motivata dal giudice di merito con limiti cumulativi; la sua violazione determina la illegittimità della concessione.

  • art. 163, cod. pen.

    Fissa i limiti massimi della durata complessiva delle sospensioni condizionali; richiamato per i limiti cumulativi quando si valuta una seconda concessione.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 95 del 1976

    Richiamata in relazione all'interpretazione del divieto di più concessioni del beneficio e alla disciplina costituzionale sottesa alla normativa sulle sospensioni condizionali.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381)

    Stabilisce che il giudice dell'esecuzione deve revocare la sospensione concessa in violazione dell'art. 164, quarto comma, solo se la causa ostativa non era documentatamente nota al giudice della cognizione; in tal caso il giudice dell'esecuzione deve acquisire il fascicolo del giudizio di merito per la verifica.

Massime di principio

  • La revoca della sospensione condizionale per cause ostative antecedenti al giudicato è uno strumento per eliminare una concessione illegittima: se la causa ostativa esisteva al momento della concessione, la misura può essere revocata anche in sede esecutiva.
  • Il giudice dell'esecuzione può intervenire e revocare il beneficio solo quando la causa ostativa non era documentalmente nota al giudice della cognizione; in tal caso deve acquisire il fascicolo del processo di merito per verificare la sussistenza della causa ostativa.
  • Se la causa ostativa era già documentalmente risultante nel fascicolo del giudizio di merito, la parte interessata doveva far valere l'errore con i mezzi di impugnazione propri della fase cognitoria; l'esecuzione non è il luogo per correggere un vizio documentale già conoscibile.
  • La richiesta del pubblico ministero di revoca ai sensi dell'art. 168, terzo comma, è procedimentalmente corretta quando si propone sulla base di elementi attestanti che la concessione è stata viziata da cause ostative antecedenti al giudicato.
  • In pratica, in situazioni analoghe: verificare il casellario giudiziale e il fascicolo di merito; se le precedenti concessioni o condanne non risultavano documentali al giudice che concesse il beneficio, il giudice dell'esecuzione deve esaminare l'istanza di revoca; altrimenti la rimediabilità è affidata ai mezzi di impugnazione del processo di cognizione.

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