Cassazione Penale, Sentenza n. 17904/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento della continuazione tra due distinte decisioni irrevocabili: la prima concernente partecipazione ad associazione di tipo mafioso, omicidio volontario e altri reati; la seconda, alla luce del giudizio di legittimità, relativa alla partecipazione ad una associazione dedita allo smercio di stupefacenti (con contestazione dell'art. 74 d.P.R. n.309/1990 e aggravante di agevolazione mafiosa). La difesa sosteneva che il lungo periodo di detenzione non interrompeva il vincolo associativo mafioso e che la decisione sulla seconda sentenza non escludeva una contiguità mafiosa del ricorrente, sicché si sarebbe dovuta riconoscere l'unitarietà del disegno criminoso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha confermato la valutazione della Corte d'Appello secondo cui mancavano gli indici di unità di disegno criminoso: rilevante distanza temporale tra le condotte, la consistente detenzione che crea una cesura con la realtà esterna e la diversità dei due sodalizi (mafioso vs. associazione per lo smercio di stupefacenti). Ne consegue l'impossibilità di qualificare i reati come continuati e il rigetto della domanda; al rigetto è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali (condanna ex lege).
Norme richiamate
art. 81, secondo comma, codice penale
art. 81, secondo comma, c.p.
La continuazione richiede l'esistenza di un'unità di disegno criminoso, intesa come rappresentazione unitaria delle diverse condotte sin dal momento ideativo; non può identificarsi con una semplice tendenza o scelta di vita dedita alla criminalità.
art. 74 d.P.R. n.309 del 1990
Citata dalla difesa come norma che, insieme con l'aggravante per agevolazione mafiosa, avrebbe ricomprendo l'intero disvalore del fatto; la Corte ha ritenuto che il richiamo a tale contestazione non sia, di per sé, sufficiente a dimostrare l'unità di disegno criminoso tra i diversi procedimenti.
Sez. Un. n. 28659/2017 (Cass. SS.UU.)
Sez. Un. n. 28659 del 18.5.2017, rv 270074
In sede esecutiva, come nel processo di cognizione, il riconoscimento della continuazione richiede una verifica approfondita di concreti indicatori: omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, causalità, modalità della condotta, sistematicità, e che i successivi reati fossero programmati almeno nelle linee essenziali al momento del primo reato.
Cass. Sez. I n. 12905/2010
Sez. I n. 12905 del 17.3.2010, rv 246838
Il 'disegno' criminoso può essere delineato in massima all'origine, purché i reati successivi risultino previsti almeno in linee essenziali come mezzi per il conseguimento di un unico scopo.
Cass. Sez. I n. 40123/2010
Sez. I n. 40123 del 22.10.2010, rv 248862
La ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé l'elemento intellettivo della continuità; occorre apprezzare la rappresentazione unitaria delle condotte da parte dell'agente.
Massime di principio
- La continuazione richiede l'accertamento di un'unità di disegno criminoso, non si basa sulla mera reiterazione di reati o su una generale scelta di vita criminosa.
- In sede esecutiva l'accertamento è indiziario e si fonda su elementi esteriori: omogeneità dei reati e del bene giuridico protetto, contiguità spazio-temporale, modalità e sistematicità della condotta, e programmazione dei reati già al momento del primo atto.
- Un lungo intervallo temporale e/o un periodo di detenzione rilevante possono costituire una cesura idonea ad escludere l'unità di disegno criminoso, salvo elementi concreti che dimostrino la pianificazione unitaria.
- La mera appartenenza o contiguità a un'organizzazione (anche mafiosa) o la qualificazione aggravata di un reato non sono di per sé sufficienti a dimostrare la continuazione; serve un apprezzamento concreto e circostanziato.
- Chi invoca la continuazione ha l'onere di fornire indicatori concreti dell'unità ideativa; in assenza di tali indicatori il giudice deve respingere la domanda.
- Se riconosciuta la continuazione si applica il trattamento sanzionatorio più favorevole (cumulo giuridico), mentre la sua esclusione comporta il cumulo materiale delle pene; pertanto la valutazione deve essere approfondita e motivata.
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