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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21031/2024 del 26/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore cambiario)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso in favore del creditore sulla base di undici cambiali sottoscritte dalla debitrice, la quale proponeva opposizione contestando la genuinità delle sottoscrizioni e, in appello, lamentando anche profili di nullità e violazione del contraddittorio nella CTU grafologica svolta in primo grado. La corte territoriale aveva rigettato l'appello valorizzando la consulenza tecnica d'ufficio, ritenuta logicamente e metodologicamente solida, e aveva escluso che le dedotte irregolarità processuali avessero inciso concretamente sull'esito della verificazione. Con il ricorso per cassazione la parte opponente articolava sei motivi: (1) violazione delle norme sulla verificazione della scrittura e sulla prova documentale, assumendo che, mancando gli originali dei titoli, l'istanza di verificazione e scritture di comparazione, non si sarebbe potuta disporre la CTU grafologica; (2) violazione delle norme sulla consulenza tecnica, perché il giudice di primo grado avrebbe illegittimamente autorizzato l'acquisizione degli originali, dei saggi grafici e indicato le scritture di comparazione; (3) nullità della sentenza d'appello per mancato rilievo della violazione del contraddittorio, in particolare per il rigetto delle istanze di acquisizione di file più nitidi delle firme e di nuovo accesso per rilievi sugli originali; (4) nullità della motivazione, ritenuta apparente e illogica, perché fondata su prove asseritamente non dedotte; (5) violazione delle norme su domanda e preclusioni processuali, perché il giudice avrebbe deciso su fatti non narrati nel ricorso monitorio e quindi tardivamente allegati; (6) violazione delle norme sull'efficacia probatoria dei documenti, sull'onere della prova e sulla prova cambiaria, per l'asserita mancata produzione degli originali delle cambiali e l'inefficacia delle copie.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché diretti contro la sentenza di primo grado e non contro quella di appello; ha dichiarato inammissibili il terzo, il quarto e il sesto motivo perché non evidenziavano reali vizi della decisione d'appello e tendevano in sostanza a ottenere un nuovo esame del merito, non consentito in cassazione; ha ritenuto inammissibile anche il quinto motivo per difetto di specificità, poiché riproponeva la medesima doglianza senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva richiamato il principio dell'inerenza alla medesima vicenda sostanziale. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione dell'intimato; è stato inoltre dichiarato, se dovuto, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 214 c.p.c.

    Richiamato come norma sulla disconoscenza della scrittura privata, ma i motivi che lo invocavano sono stati ritenuti inammissibili perché diretti contro la decisione di primo grado.

  • art. 215 c.p.c.

    Richiamato insieme alle norme sulla verificazione della scrittura; la censura è stata dichiarata inammissibile perché non rivolta alla sentenza d'appello.

  • art. 216 c.p.c.

    Richiamato in tema di verificazione e consulenza grafologica; la Corte ha escluso la rilevanza della doglianza in cassazione per difetto di oggetto.

  • art. 217 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla procedura di verificazione; la relativa censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 2712 c.c.

    Richiamato dai motivi di ricorso sul valore probatorio delle riproduzioni; la Corte non ha esaminato il merito della questione perché i motivi erano inammissibili.

  • art. 2719 c.c.

    Richiamato in tema di copie fotografiche e loro efficacia probatoria; la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 194 c.p.c.

    Richiamato per contestare i poteri istruttori del CTU; la doglianza è stata dichiarata inammissibile perché attinente alla sentenza di primo grado.

  • art. 195 c.p.c.

    Richiamato in tema di operazioni peritali e contraddittorio; la Corte ha ritenuto la censura non scrutinabile nei termini proposti.

  • art. 87 disp. att. c.p.c.

    Invocato per contestare l'operato del giudice nella consulenza tecnica; motivo inammissibile.

  • art. 90 disp. att. c.p.c.

    Invocato insieme all'art. 87 disp. att. c.p.c. sullo svolgimento delle operazioni peritali; censura inammissibile.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per dedurre l'utilizzo di prove non dedotte dalle parti; la Corte ha ritenuto la doglianza meramente meritale.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato in combinazione con l'art. 115 c.p.c. e l'art. 2697 c.c.; la doglianza è stata reputata inammissibile perché diretta a una rivalutazione del merito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato sul riparto dell'onere della prova in materia di documenti cambiari; la Corte non ha accolto la censura perché volta al riesame del merito.

  • art. 1888 c.c.

    Richiamato nel sesto motivo, ma senza che la Corte entrasse nel merito della sua applicazione, poiché il motivo è stato dichiarato inammissibile.

  • art. 163 c.p.c.

    Richiamato per contestare la pretesa introduzione di fatti nuovi nel ricorso monitorio; motivo inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 164 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 163 c.p.c. sulla nullità della domanda; doglianza inammissibile.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato sui fatti non contestati e sulle preclusioni; la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato in relazione alle preclusioni assertive e istruttorie; motivo inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti del raddoppio dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

  • Cass., Sez. IV, 21/03/2014, n. 6733

    Citata a sostegno del principio per cui con il ricorso per cassazione non possono proporsi censure dirette contro la sentenza di primo grado.

  • Cass., Sez. IV, 15/03/2006, n. 5637

    Citata nello stesso senso: in cassazione non si possono dedurre motivi rivolti direttamente contro la decisione di primo grado.

  • Cass., Sez. IV, 20/06/1996, n. 5714

    Citata per confermare l'inammissibilità delle censure dirette alla sentenza di primo grado.

  • Cass., Sez. I, 24/09/2018, n. 22478

    Richiamata per affermare che la riproposizione acritica di una doglianza già svolta integra un non motivo, quindi un motivo inammissibile.

  • SS.UU. 12310/2015

    Richiamata dalla corte d'appello, e valorizzata dalla Cassazione, sul principio dell'inerenza della domanda/contestazione alla medesima vicenda sostanziale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione sono inammissibili i motivi che attaccano direttamente la sentenza di primo grado invece della decisione di appello, poiché il controllo di legittimità ha per oggetto la sentenza impugnata e non il provvedimento non più direttamente devolvibile.
  • La denuncia di vizi della consulenza tecnica o del contraddittorio peritale non è scrutinabile in cassazione se si risolve nella richiesta di una nuova valutazione del merito o non evidenzia un concreto pregiudizio decisivo derivante dall'asserita irregolarità.
  • La censura che si limiti a riprodurre le stesse doglianze già formulate nei gradi di merito, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, è inammissibile per difetto di specificità.
  • Le doglianze sulla motivazione sono ammissibili solo se individuano un effettivo vizio motivazionale rilevante; non sono invece veicolo per sollecitare una diversa lettura delle prove o dei fatti.
  • In materia di contestazione di titoli cambiari e di CTU grafologica, il giudice di merito può valorizzare le risultanze peritali quando ritenga che il contraddittorio sia stato rispettato e che le eventuali carenze documentali non abbiano inciso in concreto sull'esito della verifica.
  • La produzione di copie o la mancata disponibilità degli originali non consente, di per sé sola, di trasformare in cassazione una contestazione probatoria in una censura di legittimità, se il motivo tende soltanto a rimettere in discussione l'accertamento di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveDecreto ingiuntivoTitoli di credito
RamiProcesso civileObbligazioniCommerciale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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