Sentenza n. 166/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dalla Prefettura di Cosenza, in riferimento all'istanza di scioglimento del Consiglio Comunale di Mendicino per violazione dei termini perentori ex artt. 259 e 262 D. Lgs. 267/2000 avanzata dai ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dalla Prefettura di Cosenza sull'istanza di scioglimento del Consiglio comunale di Mendicino
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio della Prefettura di Cosenza sull'istanza, presentata il 15 luglio 2025 e integrata il 6 agosto 2025, con cui sollecitavano lo scioglimento del Consiglio comunale di Mendicino per la tardiva approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Hanno dedotto la violazione dei termini ritenuti perentori previsti dagli artt. 259 e 262 del d.lgs. 267/2000, richiamando anche la sentenza della Corte costituzionale n. 91/2025. In particolare, hanno sostenuto che il termine di tre mesi decorrente dalla nomina della commissione straordinaria di liquidazione fosse inutilmente decorso prima dell'approvazione dell'ipotesi di bilancio, oppure, considerando la sospensione per il periodo elettorale, fosse comunque scaduto il 28 settembre 2024. Hanno domandato anche, previa verifica della fondatezza della pretesa ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.p.a., la declaratoria dell'obbligo del Prefetto di avviare lo scioglimento del Consiglio comunale e di nominare un commissario. Il Comune e il Ministero dell'Interno hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso e ne hanno chiesto il rigetto.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, prescindendo dall'esame delle eccezioni processuali e dalla dubbia sussistenza dell'interesse ad agire, poiché la domanda è risultata infondata nel merito. Il Collegio ha rilevato che il Ministero dell'Interno, competente ad adottare il decreto finale di approvazione o di rigetto dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato ai sensi dell'art. 261 del d.lgs. 267/2000, con nota del 19 dicembre 2024 aveva richiesto al Comune integrazioni istruttorie dopo aver preso atto della deliberazione comunale del 15 novembre 2024. Tale attività ministeriale ha superato sia la precedente segnalazione di inosservanza del termine trasmessa alla Prefettura, sia la prospettata inerzia prefettizia. Secondo il TAR, l'eventuale violazione del termine di cui all'art. 262 del d.lgs. 267/2000 potrebbe rilevare, al più, come possibile profilo di illegittimità dell'eventuale decreto ministeriale di approvazione dell'ipotesi di bilancio, ma non fonda l'obbligo attuale della Prefettura di avviare lo scioglimento del Consiglio comunale. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 259 d.lgs. 267/2000
tre mesi dall'emanazione del d.P.R. di nomina della commissione straordinaria di liquidazione
La disposizione è stata invocata dai ricorrenti per sostenere la perentorietà del termine per l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato e l'obbligo di scioglimento dell'organo consiliare in caso di inosservanza.
art. 261 d.lgs. 267/2000
adozione del decreto finale di approvazione o rigetto dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato
Il Ministero dell'Interno è individuato quale autorità competente per l'adozione del decreto finale sull'ipotesi di bilancio; la relativa attività ministeriale è stata ritenuta idonea a superare la prospettata inerzia prefettizia.
art. 262 d.lgs. 267/2000
La violazione del termine può, al più, incidere sulla legittimità dell'eventuale decreto ministeriale di approvazione dell'ipotesi di bilancio, ma non determina nel caso concreto l'obbligo della Prefettura di procedere allo scioglimento.
art. 141, comma 1, lett. a), d.lgs. 267/2000
È stato richiamato dai ricorrenti quale base normativa per chiedere lo scioglimento del Consiglio comunale e la nomina di un commissario.
art. 31, comma 3, c.p.a.
previa verifica della fondatezza della pretesa
La norma è stata invocata per chiedere al giudice, nell'ambito dell'azione avverso il silenzio, di verificare la fondatezza della pretesa e dichiarare l'obbligo dell'amministrazione di avviare il procedimento di scioglimento.
sentenza Corte costituzionale n. 91/2025
È stata richiamata dai ricorrenti a sostegno della natura perentoria del termine previsto dalla disciplina sul dissesto e sull'approvazione dell'ipotesi di bilancio.
Massime di principio
- Nell'azione avverso il silenzio, la richiesta di accertare l'illegittimità dell'inerzia e di ordinare l'adozione di uno specifico atto presuppone che l'amministrazione sia ancora effettivamente inerte rispetto al potere esercitato; l'attività successivamente compiuta dall'autorità competente può escludere la configurabilità dell'inerzia contestata.
- Quando la competenza per l'adozione del provvedimento finale spetta a un'amministrazione diversa da quella alla quale è stata imputata l'inerzia, l'eventuale violazione del termine procedimentale non comporta automaticamente l'obbligo dell'amministrazione interpellata di adottare il provvedimento richiesto.
- La violazione del termine per l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato può rilevare come possibile vizio dell'eventuale decreto ministeriale di approvazione, la cui cognizione appartiene al giudizio relativo a tale provvedimento, ma non determina di per sé l'obbligo prefettizio di avviare lo scioglimento del Consiglio comunale.
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