Sentenza del 11/05/2018 n. 11434 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI Cessione di azienda con costituzione di rendita vitalizia - Plusvalenza - Configurabilità - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno contestato l'accertamento IRPEF e ILOR relativo al 1996, sostenendo che la cessione della farmacia a una società in nome collettivo composta dai figli, in cambio della costituzione di una rendita vitalizia di 4.000.000 di lire mensili, non avrebbe prodotto una plusvalenza imponibile. In particolare, hanno dedotto l'impossibilità di quantificare un corrispettivo aleatorio legato alla durata della vita del cedente, l'assenza di prova circa l'ammontare della plusvalenza, l'illegittimo riferimento al valore di avviamento e il rischio di doppia imposizione, poiché la rendita sarebbe stata tassata anche al momento della percezione. In subordine, hanno chiesto la riduzione o l'esclusione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa e l'applicazione del principio del favor rei alle modifiche sanzionatorie introdotte dal D.Lgs. n. 158 del 2015.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i motivi relativi all'imponibilità della plusvalenza. Ha stabilito che la cessione di un'azienda contro costituzione di una rendita vitalizia è un'operazione onerosa e può generare una plusvalenza tassabile, poiché il valore economico della rendita, pur aleatorio nell'ammontare complessivo, è determinabile mediante calcoli attuariali. La plusvalenza deve essere imputata al momento del perfezionamento del contratto. Il rischio di doppia imposizione non impedisce la tassazione, perché la rendita vitalizia è fiscalmente assimilabile al reddito da lavoro dipendente e il divieto di doppia imposizione può essere fatto valere quando si concretizza una seconda imposizione sul medesimo presupposto. È stata invece accolta la richiesta relativa alla possibile applicazione della disciplina sanzionatoria più favorevole introdotta dal D.Lgs. n. 158 del 2015: la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, anche per le spese, esclusivamente per rideterminare le sanzioni.
Norme richiamate
Art. 54 T.U.I.R.
La cessione onerosa dell'azienda può generare una plusvalenza imponibile; il corrispettivo può consistere anche nella costituzione di una rendita vitalizia.
Art. 75 T.U.I.R.
La plusvalenza rileva secondo il principio di competenza, con riferimento al momento in cui l'operazione traslativa si perfeziona.
Art. 47 T.U.I.R.
La rendita vitalizia è fiscalmente assimilabile, per il relativo trattamento reddituale, al reddito da lavoro dipendente; ciò non esclude automaticamente la tassazione della plusvalenza realizzata con la cessione.
Art. 1872 c.c.
La rendita vitalizia può costituire il corrispettivo di un'alienazione patrimoniale, anche quando l'ammontare complessivo delle prestazioni dipende dalla durata della vita del beneficiario.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, comma 3 e art. 25, comma 2
Prevede l'applicazione retroattiva della disciplina sanzionatoria più favorevole, ma tale applicazione richiede la verifica concreta dei presupposti di fatto e non opera automaticamente per la sola deduzione dello ius superveniens.
D.Lgs. n. 158 del 2015, art. 15, lett. a)
Ha modificato la misura delle sanzioni per infedele dichiarazione; nel caso concreto la determinazione della sanzione è stata rinviata al giudice di merito.
Massime di principio
- La cessione di un'azienda contro una rendita vitalizia è normalmente considerata un'operazione onerosa e può produrre una plusvalenza imponibile, anche se il numero e l'importo complessivo dei pagamenti dipendono dalla durata della vita del beneficiario.
- L'aleatorietà della rendita non impedisce la determinazione del corrispettivo: il suo valore può essere stimato mediante criteri attuariali riconosciuti dall'ordinamento.
- Ai fini fiscali, la plusvalenza viene generalmente imputata nell'anno in cui il contratto di cessione si perfeziona, non progressivamente in base alle rate di rendita effettivamente incassate.
- La possibile tassazione sia della plusvalenza sia della rendita non comporta automaticamente una doppia imposizione vietata. La duplicazione può essere contestata quando l'Amministrazione pretenda concretamente due volte l'imposta sullo stesso presupposto.
- Per ottenere l'applicazione di una disciplina sanzionatoria sopravvenuta più favorevole, il contribuente deve indicare e, se necessario, provare i presupposti concreti per la rideterminazione della sanzione.
- La mera difficoltà interpretativa o l'erronea convinzione del contribuente non bastano a escludere le sanzioni: occorre un'incertezza normativa oggettiva, tale da rendere realmente impossibile individuare la regola applicabile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 11 mag 2018Sentenza del 11/05/2018 n. 11445 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 11 mag 2018Sentenza del 11/05/2018 n. 11451 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 11 mag 2018Sentenza del 11/05/2018 n. 11458 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 11 mag 2018Sentenza del 11/05/2018 n. 11471 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 11 mag 2018Sentenza del 11/05/2018 n. 11472 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 11 mag 2018Sentenza del 11/05/2018 n. 11474 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →