Sentenza n. 2634/2026 - Palermo, Sezione 4
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - dell’ordinanza del Responsabile del V Settore -OMISSIS- con cui sono stati disposti lo sgombero e l’immissione in possesso di un immobile abusivo; - della contestuale comunicazione di avviso di trascrizione dell’immobile e richiesta di pagamento dell’indennità di occupazione abusiva del bene; - della comunicazione di avvenuta trascrizione dell’immobile ubicato in -OMISSIS- identificato in catasto fabbricati al foglio-OMISSIS- - di ogni altro atto presupposto, conseguente, collegato o connesso con i precedenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza di sgombero e immissione in possesso di un immobile abusivo già acquisito al patrimonio comunale, comunicazioni relative alla trascrizione dell’acquisizione e richiesta di pagamento di un’indennità per l’occupazione abusiva
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli atti connessi allo sgombero e all’immissione in possesso dell’immobile abusivo, deducendo: invalidità derivata dagli atti presupposti relativi al rigetto della sanatoria, alla demolizione e all’acquisizione del bene; nullità strutturale dell’ordinanza per asserita incompletezza, mancanza di una pagina e difetto assoluto di motivazione; violazione dell’art. 8 CEDU e dell’art. 3, comma 2, Cost., nonché difetto di istruttoria e motivazione, per mancata considerazione del diritto all’abitazione e della dignità personale; carenza e contraddittorietà della motivazione in relazione al paventato danno ambientale e paesaggistico, anche in comparazione con altri immobili presenti nella zona; violazione del giusto procedimento, poiché la comunicazione dell’avvenuta trascrizione sarebbe stata notificata dopo l’ordinanza di sgombero; e inesistenza del diritto del Comune a pretendere l’indennità di occupazione, asseritamente in contrasto con lo sgombero e la demolizione e priva dei presupposti dell’art. 4 della l.r. 17/1994.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione la parte relativa alla richiesta di pagamento dell’indennità di occupazione. Il Comune non aveva indicato la base normativa della pretesa e, secondo il Collegio, non risultava esercitato un potere pubblico tipizzato: la pretesa poteva eventualmente qualificarsi come richiesta risarcitoria per la sottrazione della disponibilità del bene o come azione di arricchimento senza causa, materia devoluta al giudice ordinario. Sono stati fatti salvi gli effetti dell’art. 11 c.p.a. per la riproposizione della domanda davanti al giudice ordinario. Nel merito, il ricorso è stato rigettato. La censura di invalidità derivata è stata respinta perché gli atti presupposti erano già stati scrutinati dal TAR e risultavano, allo stato, legittimi ed esecutivi, salvo il limitato profilo relativo all’ulteriore area di sedime. È stata esclusa la nullità dell’ordinanza: la copia acquisita in giudizio ha dimostrato che il provvedimento era completo, intelligibile e motivato, sebbene impaginato irregolarmente. La doglianza fondata sull’art. 8 CEDU è stata ritenuta inconferente: la tutela del domicilio e della vita privata e familiare non impedisce le misure repressive edilizie previste dalla legge e dirette alla tutela dell’assetto del territorio; la destinazione abitativa dell’immobile non paralizza il potere repressivo né fonda un affidamento tutelabile. Sono state respinte anche le censure motivazionali e procedimentali, poiché le determinazioni conseguenti all’abuso edilizio hanno natura vincolata e non richiedono una nuova comparazione tra interesse pubblico e interessi privati. L’acquisizione al patrimonio comunale opera ex lege, mentre la trascrizione ha efficacia dichiarativa e serve principalmente a rendere l’acquisto opponibile ai terzi; pertanto, l’ordine di sgombero può precedere la comunicazione della trascrizione. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 31, commi 3, 4 e 4-bis, d.P.R. 380/2001
L’acquisizione dell’immobile abusivo e dell’area prevista dalla legge consegue all’inottemperanza all’ordine di demolizione; la trascrizione nei registri immobiliari ha funzione dichiarativa e l’acquisizione costituisce il presupposto dello sgombero.
art. 21-septies l. 241/1990
La nullità non deriva dalla mera irregolarità di impaginazione del provvedimento; occorre una effettiva mancanza di elementi strutturali o della motivazione. Nel caso concreto l’ordinanza è stata ritenuta completa e intellegibile.
art. 8 CEDU
La tutela del domicilio e della vita privata e familiare non esclude misure repressive edilizie previste dalla legge e finalizzate alla tutela dell’assetto del territorio; il diritto all’abitazione non paralizza il potere repressivo.
art. 3, comma 2, Cost.
Il riferimento alla tutela della dignità e alla rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale non comporta l’illegittimità delle misure edilizie repressive adottate nei confronti di un abuso accertato.
art. 4 l.r. Sicilia 17/1994
La disciplina dell’indennità o del canone richiede i presupposti indicati dalla disposizione, tra cui la deliberazione consiliare, la domanda di occupazione e il provvedimento sindacale di concessione del diritto di abitazione; tali presupposti non risultavano presenti.
art. 11 c.p.a.
In caso di declinatoria della giurisdizione amministrativa sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, ai fini della riproposizione davanti al giudice ordinario.
Massime di principio
- Le controversie relative a una richiesta pecuniaria dell’amministrazione per l’occupazione abusiva di un bene pubblico appartengono alla giurisdizione ordinaria quando la pretesa non è riconducibile all’esercizio di un potere pubblico tipizzato e si configura, in ipotesi, come risarcimento del danno o arricchimento senza causa.
- L’irregolarità materiale o di impaginazione di un provvedimento amministrativo non determina nullità quando il documento risulti strutturalmente completo, sottoscritto e dotato di motivazione chiara, completa e intellegibile; il vizio deve essere provato da chi lo deduce.
- La tutela del domicilio e della vita privata e familiare garantita dall’art. 8 CEDU non impedisce l’adozione di misure repressive edilizie previste dalla legge e dirette al ripristino della legalità urbanistica; la destinazione dell’immobile ad abitazione principale non paralizza il potere repressivo né crea, di per sé, un affidamento giuridicamente tutelabile.
- Le misure conseguenti all’accertamento di un abuso edilizio hanno natura vincolata e non richiedono una specifica comparazione tra l’interesse pubblico al ripristino della legalità e gli interessi privati sacrificati, né una rinnovata valutazione delle ragioni di interesse pubblico.
- L’acquisizione dell’immobile abusivo al patrimonio comunale opera ex lege, mentre la trascrizione nei registri immobiliari ha funzione dichiarativa e di opponibilità ai terzi; di conseguenza, l’ordine di sgombero può precedere la comunicazione dell’avvenuta trascrizione al privato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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