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Ordinanza

Ordinanza n. 41/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento di revoca delle misure di temporanea accoglienza, identificato con il protocollo uscita n. 0091541 del 13.10.2025, notificato in data 02.12.2025; nonché ogni altro provvedimento presupposto, conseguente e/o comunque inerente, per quanto occorrer possa ed in parte qua; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 6\3\2026: ricorso avverso il medesimo provvedimento di revoca.

Giustizia amministrativa202600036

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di revoca delle misure di temporanea accoglienza per rifiuto ingiustificato del trasferimento in un centro di accoglienza in Sardegna

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui la Prefettura di Udine, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. a), d.lgs. 142/2015, ha revocato le misure di temporanea accoglienza. La revoca era motivata dal rifiuto di partire verso la destinazione indicata, senza motivazioni ritenute plausibili, in assenza di ostatività sanitarie e nonostante le conseguenze del rifiuto fossero state spiegate mediante un mediatore linguistico. Il testo non riporta analiticamente le singole censure dedotte nel ricorso e nei motivi aggiunti. Dopo una prima rinuncia all'istanza cautelare, il ricorrente ha riproposto la domanda cautelare con motivi aggiunti.

La decisione

Il TAR, senza anticipare la decisione sul merito, ha accolto la domanda cautelare e sospeso l'efficacia del provvedimento di revoca. La misura è stata disposta, anche alla luce della sentenza della Corte di giustizia UE del 18 dicembre 2025, causa C-184/24, per garantire interinalmente al ricorrente vitto, alloggio e vestiario, ritenuti necessari ad assicurare un tenore di vita dignitoso nelle more del giudizio. L'accoglimento è quindi limitato alla tutela dei bisogni primari e non comporta una decisione definitiva sulla legittimità della revoca. Il merito è stato fissato all'udienza pubblica del 17 giugno 2026; le spese sono state riservate alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 1, lett. a), d.lgs. 142/2015

    "si è rifiutato di partire per la sopra indicata destinazione senza addurre motivazioni plausibili, in assenza di ostatività di natura sanitaria e nonostante fossero state spiegate, per il tramite di un mediatore linguistico, le conseguenze di un rifiuto non adeguatamente giustificato al trasferimento stesso"

    La disposizione è stata indicata dalla Prefettura quale base normativa del provvedimento di revoca delle misure di temporanea accoglienza; l'ordinanza cautelare non definisce in via definitiva la corretta applicazione della norma alla fattispecie.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la domanda cautelare incidentale; il TAR l'ha accolta limitatamente alla garanzia interinale di vitto, alloggio e vestiario.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nelle more della definizione del giudizio sulla legittimità della revoca delle misure di accoglienza, il giudice amministrativo può accordare una tutela cautelare interinale limitata alla garanzia di vitto, alloggio e vestiario, quando tali prestazioni siano necessarie ad assicurare al richiedente protezione internazionale un tenore di vita dignitoso.
  • La sospensione cautelare di un provvedimento di revoca dell'accoglienza può essere disposta anche senza anticipare la decisione definitiva sulla legittimità della revoca, mediante una misura temporalmente e funzionalmente circoscritta alla soddisfazione dei bisogni primari della persona.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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