Cassazione Civile, Ordinanza n. 22579/2026 del 01/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della Regione Veneto, confermando la decisione del tribunale che aveva escluso l’ammissione al passivo del credito per spese di bonifica e risanamento ambientale. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favore del fallimento e della compagnia assicurativa controricorrente, oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dall’insinuazione al passivo fallimentare di un credito della Regione Veneto, pari a euro 4.825.000,00 e in privilegio, per spese sostenute in interventi di bonifica e risanamento ambientale connessi alla contaminazione da sostanze PFAS della falda sotterranea in un’ampia area del Veneto, contaminazione attribuita all’attività industriale svolta nello stabilimento di Trissino. Il giudice delegato aveva respinto l’insinuazione; il tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva confermato il rigetto ritenendo che, per i PFAS, non fossero mai state fissate concentrazioni soglia di contaminazione tabellate, con la conseguenza che non poteva applicarsi la disciplina della bonifica ex artt. 242 e 250 d.lgs. 152/2006; inoltre aveva escluso che le spese rivendicate fossero costi direttamente riferibili alla specifica bonifica del sito, trattandosi di interventi generali sulla rete idrica e su infrastrutture pubbliche. La Regione ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: (1) violazione del principio di non contestazione e delle regole sulla valutazione delle allegazioni, sostenendo che il superamento delle CSC per PFAS fosse stato allegato e che il giudice dovesse accertare le fonti legali delle soglie anche per sostanze non tabellate; (2) violazione degli artt. 242, 245 e 250 d.lgs. 152/2006, assumendo che la disciplina della bonifica e l’azione sostitutiva della PA si applicassero anche agli interventi volontariamente avviati dal responsabile o dal soggetto interessato, invocando anche una logica di gestione di affari altrui; (3) ulteriore violazione delle medesime norme per contestare l’assunto che le spese fossero di carattere generale e non recuperabili; (4) violazione degli artt. 2043 e 2051 c.c. per l’esclusione della domanda risarcitoria da danno ambientale, sostenendo l’esistenza di illeciti e nesso causale. La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili, rilevando soprattutto che la questione presupponeva l’esistenza di soglie CSC/CSR per PFAS non risultanti dal decreto impugnato e che le censure introducevano fatti o ricostruzioni non desumibili dalla motivazione di merito. Ha inoltre osservato che la Regione non aveva censurato specificamente il rilievo di carenza di legittimazione attiva in materia di danno ambientale, spettante al Ministero ai sensi dell’art. 300 d.lgs. 152/2006.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
La censura sul principio di non contestazione richiede che il ricorrente trascriva gli atti e le allegazioni rilevanti, poiché l’apprezzamento della contestazione o non contestazione è valutazione di merito.
art. 113 c.p.c.
Richiamato con l’art. 115 c.p.c. nel motivo di ricorso, ma la Corte non ne ricava un autonomo principio decisorio specifico oltre alla conferma dei limiti del sindacato di legittimità.
art. 242 d.lgs. n. 152 del 2006
La disciplina della bonifica presuppone il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione; nel caso concreto, per i PFAS tali soglie non risultavano tabellate, per cui la procedura non poteva essere applicata nei termini prospettati dalla ricorrente.
art. 245 d.lgs. n. 152 del 2006
La Corte conferma che l’attivazione volontaria della procedura da parte del soggetto interessato non basta, di per sé, a fondare il diritto al rimborso di spese non riconducibili agli interventi di bonifica tipizzati dalla legge.
art. 250 d.lgs. n. 152 del 2006
L’intervento sostitutivo della pubblica amministrazione e la ripetizione delle spese presuppongono i requisiti di legge per gli interventi di bonifica; se mancano i presupposti applicativi della disciplina, non matura il credito azionato.
art. 300, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006
In tema di danno ambientale, la legittimazione attiva spetta al Ministro dell’ambiente e non alla Regione; il mancato attacco specifico a tale ratio determina il consolidamento della decisione di merito.
art. 2043 c.c.
La domanda risarcitoria da illecito aquiliano è stata esclusa perché mancavano, secondo il giudice di merito, sia l’illiceità della condotta sia il nesso causale con le spese rivendicate.
art. 2051 c.c.
Richiamato dalla ricorrente, ma il giudice di merito aveva escluso che le spese sostenute fossero causalmente riconducibili al danno concreto, con conseguente irrilevanza della prospettazione risarcitoria.
art. 104-ter, comma 8, l.f.
È menzionato solo per descrivere l’autorizzazione al curatore a non apprendere il sito all’attivo; non assume rilievo decisivo nella ratio della decisione di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che censuri l’applicazione del principio di non contestazione, il ricorrente deve riportare specificamente gli atti e le allegazioni su cui si fonda la doglianza, perché l’accertamento della contestazione o non contestazione è valutazione riservata al giudice di merito e censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale.
- La disciplina degli interventi di bonifica e del recupero delle spese da parte della pubblica amministrazione presuppone l’esistenza dei presupposti normativi applicabili al caso concreto; se per la sostanza inquinante non risultano fissate soglie normative rilevanti, non può automaticamente operare il meccanismo sostitutivo e di rivalsa.
- Le spese sostenute dall’amministrazione sono rimborsabili a titolo di bonifica solo quando siano strettamente e causalmente collegate agli interventi tipizzati dalla normativa ambientale; restano escluse le spese di carattere generale o destinate al potenziamento di infrastrutture pubbliche non direttamente funzionali alla specifica messa in sicurezza o bonifica del sito.
- La domanda risarcitoria per danno ambientale richiede la verifica dei presupposti dell’illecito e del nesso causale, ma la legittimazione ad agire va verificata secondo la disciplina speciale vigente, che può riservarla a un soggetto diverso dall’ente territoriale eventualmente danneggiato.
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