Sentenza n. 72/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'esecuzione: - della sentenza n.73/2023 del Tribunale di Teramo, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Teramo n. 73/2023, relativa al riconoscimento del beneficio della Carta del docente per gli anni scolastici 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 e 2019-2020
Esito
Favorevole al ricorrente (docente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 73/2023 del Tribunale di Teramo, sezione lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato dichiarato il suo diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 e 2019-2020, con condanna del Ministero all'adozione degli atti necessari a consentirne il godimento tramite la Carta del docente. Il ricorso è stato notificato dopo la scadenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Al momento della proposizione del ricorso il credito accertato dal giudicato non risultava ancora soddisfatto. Nel corso del giudizio il Ministero ha prodotto documentazione attestante il pagamento dell'importo dovuto e la ricorrente, non contestando l'esattezza dell'adempimento, ha insistito esclusivamente per la condanna alle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile, poiché la sentenza azionata era stata regolarmente notificata al Ministero presso un domicilio digitale certificato censito nel registro delle pubbliche amministrazioni ed era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale di Teramo. Ha inoltre ritenuto integrata la condizione di procedibilità, essendo decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. La domanda di ottemperanza era fondata, perché alla data del deposito il credito riconosciuto dal giudicato non era stato adempiuto. Poiché il Ministero ha provveduto al pagamento nel corso del giudizio e la ricorrente non ha contestato l'esattezza dell'adempimento, il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere. Le spese sono state poste a carico del Ministero secondo il principio di soccombenza, rilevando che l'amministrazione aveva dato esecuzione al giudicato soltanto dopo la notifica del ricorso per ottemperanza. Le spese sono state liquidate in euro 800,00, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È la disposizione sostanziale cui il giudicato civile ha ricondotto il diritto della docente al beneficio della Carta del docente.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Impone il decorso di un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo quale condizione di procedibilità dell'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione.
art. 7 d.m. 44/2011
È richiamato per ritenere valida la notificazione della sentenza al Ministero presso un domicilio digitale certificato censito nel registro delle pubbliche amministrazioni.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale azionato è stato validamente notificato all'amministrazione, è passato in giudicato e il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione è decorso prima della proposizione del ricorso.
- La domanda di ottemperanza è fondata se, al momento del deposito del ricorso, l'obbligazione derivante dal giudicato non è stata ancora adempiuta, anche se l'amministrazione provvede successivamente nel corso del giudizio.
- L'adempimento sopravvenuto e non contestato dalla parte ricorrente determina la cessazione della materia del contendere nell'azione di ottemperanza.
- Quando l'amministrazione esegue il giudicato soltanto dopo la notifica del ricorso per ottemperanza, le spese processuali possono essere poste a suo carico secondo il principio di soccombenza, anche se il giudizio si conclude per cessazione della materia del contendere.
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