Regolamento (UE) 2025/2513
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2513 della Commissione, dell'11 dicembre 2025, relativo all’autorizzazione del complesso di rame(II) e betaina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza l’immissione in commercio e l’uso del complesso di rame(II) e betaina come additivo per mangimi per tutte le specie animali, sulla base della valutazione favorevole dell’EFSA circa sicurezza ed efficacia come fonte di rame. Stabilisce le condizioni tecniche e quantitative per l’impiego nelle diverse specie/categorie, i metodi analitici per il controllo e specifiche prescrizioni di etichettatura e tutela degli utilizzatori, anche in ragione del contenuto di nichel. L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Autorizzazione del complesso di rame(II) e betaina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, con condizioni d’uso, etichettatura e misure di protezione per gli utilizzatori.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi e all’impiego del complesso di rame(II) e betaina, identificato con numero 3b416, come additivo nutrizionale appartenente al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi, destinato a tutte le specie e categorie animali indicate nell’allegato. L’autorizzazione è valida nell’Unione europea ed è direttamente applicabile negli Stati membri; il testo è rilevante ai fini del SEE. Sono disciplinati anche i requisiti di composizione, i metodi di analisi, le condizioni di uso nei mangimi e le prescrizioni di sicurezza per gli utilizzatori. Il regolamento non introduce un periodo di autorizzazione uniforme per tutte le specie, ma riporta un termine di fine autorizzazione distinto per i bovini (1o gennaio 2036) nell’allegato.
Autorizzazione del complesso di rame(II) e betaina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2513 della Commissione autorizza il complesso di rame(II) e betaina come additivo per l’alimentazione animale, nell’ambito del sistema autorizzatorio previsto dal regolamento (CE) n. 1831/2003. La decisione si fonda sui pareri scientifici dell’EFSA, che hanno valutato la sicurezza della sostanza per animali, consumatori e ambiente, nonché la sua efficacia come fonte di rame.
Contesto normativo e presupposti scientifici
La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’autorizzazione degli additivi per mangimi e individua motivi e procedure per il rilascio dell’autorizzazione. La domanda di autorizzazione è stata presentata ai sensi dell’articolo 7 del medesimo regolamento ed era corredata dalla documentazione richiesta. Nei considerando si dà atto che l’EFSA, con parere dell’11 gennaio 2023, ha ritenuto il complesso sicuro per tutte le specie animali e per i consumatori; successivamente, con parere del 15 novembre 2023, ha escluso un rischio per i sedimenti marini nell’acquacoltura marina; infine, con parere del 6 maggio 2025, ha concluso che l’additivo è efficace quale fonte di rame per tutte le specie animali.
Ambito di applicazione e classificazione dell’additivo
L’autorizzazione riguarda il complesso di rame(II) e betaina, identificato con il numero 3b416, classificato nella categoria degli additivi nutrizionali e nel gruppo funzionale dei composti di oligoelementi. L’allegato disciplina l’uso per bovini, altri bovini, ovini, caprini, suinetti lattanti e svezzati, suinetti, crostacei e altre specie e categorie di animali. Per i bovini è indicata anche una fine del periodo di autorizzazione al 1o gennaio 2036.
Composizione, specifiche e metodi analitici
L’allegato stabilisce che l’additivo è in forma solida e deve presentare almeno il 19% di rame e il 36% di betaina, con nichel massimo pari a 77 mg/kg. Sono riportate ulteriori specifiche della sostanza attiva, inclusi zolfo e umidità, e la formula chimica del complesso. Ai fini del controllo ufficiale e della verifica di conformità, il regolamento prevede metodi analitici per il rame totale nell’additivo, nelle premiscele e nei mangimi composti, nonché metodi per la betaina, per lo zolfo e il solfato e per dimostrare la formazione del complesso tramite diffrazione di raggi X da polveri (XRD).
Condizioni di impiego nei mangimi
L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. L’allegato fissa i livelli minimi di rame nel mangime completo con umidità al 12% per ciascuna specie o categoria: 15 mg/kg per i bovini, 30 mg/kg per altri bovini, 15 mg/kg per ovini, 35 mg/kg per caprini, 150 mg/kg per i suinetti lattanti e svezzati fino a 4 settimane dopo lo svezzamento, 100 mg/kg per i suinetti dalla quinta all’ottava settimana dopo lo svezzamento, 50 mg/kg per i crostacei e 25 mg/kg per le altre specie e categorie.
Etichettatura e avvertenze obbligatorie
Sono previste specifiche indicazioni in etichetta. Per l’alimentazione degli ovini, se il tenore di rame nel mangime supera 10 mg/kg, va inserita l’avvertenza che il tenore di rame può causare avvelenamento in alcune razze ovine. Per l’alimentazione dei bovini dopo l’inizio della ruminazione, se il tenore di rame è inferiore a 20 mg/kg, l’etichetta deve indicare che il tenore di rame può causare carenze di rame in bovini al pascolo in luoghi con elevato contenuto di molibdeno o zolfo.
Sicurezza degli utilizzatori e misure preventive
Poiché l’EFSA segnala che l’esposizione per inalazione è probabile e che l’additivo è irritante per gli occhi e sensibilizzante per pelle e vie respiratorie a causa della presenza di nichel, il regolamento impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative adeguate per prevenire i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare. Se tali rischi non possono essere eliminati con misure organizzative, l’uso dell’additivo e delle premiscele deve avvenire con dispositivi di protezione individuale idonei, inclusi mezzi di protezione degli occhi, della pelle e delle vie respiratorie.
Entrata in vigore ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Trattandosi di regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Base giuridica e motivazione dell’autorizzazione
La Commissione adotta il regolamento ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare dell’articolo 9, paragrafo 2. I considerando richiamano la domanda presentata ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 e i pareri EFSA dell’11 gennaio 2023, del 15 novembre 2023 e del 6 maggio 2025, dai quali risulta che il complesso è sicuro alle condizioni d’uso proposte e efficace quale fonte di rame per tutte le specie animali.
Autorizzazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza la sostanza indicata nell’allegato, classificata nella categoria degli additivi nutrizionali e nel gruppo funzionale dei composti di oligoelementi, come additivo per l’alimentazione animale alle condizioni fissate nell’allegato.
Ambito tecnico e specie interessate
L’allegato disciplina l’uso del complesso di rame(II) e betaina per bovini, altri bovini, ovini, caprini, suinetti lattanti e svezzati, suinetti, crostacei e altre specie e categorie di animali. Per i bovini è previsto un tenore minimo di 15 mg/kg di mangime completo con umidità al 12%; per altri bovini 30 mg/kg; ovini 15 mg/kg; caprini 35 mg/kg; suinetti lattanti e svezzati fino a 4 settimane dopo lo svezzamento 150 mg/kg; suinetti dalla quinta all’ottava settimana dopo lo svezzamento 100 mg/kg; crostacei 50 mg/kg; altre specie e categorie 25 mg/kg.
Composizione, identificazione e analisi
L’additivo è identificato con il numero 3b416. La composizione indicata richiede un tenore minimo di rame del 19% e di betaina del 36%, con nichel massimo 77 mg/kg; la forma è solida. L’allegato descrive inoltre la sostanza attiva come catena-[diaqua-solfato-μ2-(trimetilammonio)acetato-rame(II)] e riporta le specifiche di rame, betaina, zolfo e umidità. Sono previsti metodi analitici specifici per la quantificazione del rame, della betaina, dello zolfo e del solfato, nonché per la dimostrazione della formazione del complesso mediante XRD.
Condizioni d’uso e modalità di incorporazione
L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Le condizioni d’impiego sono fissate nell’allegato con riferimento al tenore dell’elemento rame (Cu) nel mangime completo con umidità al 12%.
Prescrizioni di etichettatura
L’etichetta deve riportare avvertenze specifiche: per l’alimentazione degli ovini, se il tenore di rame nel mangime è superiore a 10 mg/kg, la dicitura relativa al rischio di avvelenamento in alcune razze ovine; per i bovini dopo l’inizio della ruminazione, se il tenore di rame nel mangime è inferiore a 20 mg/kg, la dicitura relativa al rischio di carenze di rame in bovini al pascolo in luoghi ad alto tenore di molibdeno o zolfo.
Tutela degli utilizzatori e dispositivi di protezione
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative adeguate per prevenire i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di nichel. Se tali rischi non possono essere eliminati con misure organizzative, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale idonei, inclusi mezzi di protezione degli occhi, della pelle e delle vie respiratorie.
Valutazione scientifica e sicurezza ambientale
I considerando richiamano che l’EFSA ha ritenuto l’additivo sicuro per tutte le specie animali e per i consumatori alle condizioni proposte. Per l’ambiente, la sostanza è ritenuta sicura per le specie terrestri e per i sistemi di acquacoltura sulla terraferma; in un secondo parere l’EFSA ha concluso che l’uso nell’acquacoltura marina non comporta rischio per il comparto dei sedimenti marini. L’EFSA ha anche osservato che l’esposizione per inalazione è probabile e che l’additivo è irritante per gli occhi e sensibilizzante per pelle e vie respiratorie per la presenza di nichel.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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