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Sentenza

Sentenza n. 612/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’annullamento, a) della prova pratica svolta in data 29 settembre 2025 e dei relativi esiti pubblicati in data 3 dicembre 2025, nella misura in cui l’istante ricade nell’elenco dei candidati non ammessi alla prova orale ed al proseguimento del concorso, per titoli ed esami, indetto dall’ASL Salerno per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 10 posti di fisioterapista, indetto con bando pubblicato sul BURC n. 63 del 9 settembre 2024 e sulla GU n. 76 del 20 settembre 2024; b) del provvedimento di convocazione alla prova pratica pubblicato il 19 settembre 2025, ove lesivo; c) dei verbali di Commissione di concorso, allo stato non conosciuti e mai pubblicati, aventi ad oggetto la decisione in merito alle modalità di svolgimento della prova pratica; la determinazione ed individuazione del correttore da utilizzare per le operazioni di correzione del questionario somministrato all’istante; d) dell’esito della prova pratica di cui alla lettera a), nella parte in cui è stato attributo all’istante un punteggio pari a 11,90, inferiore a quello legittimamente spettante ed inidoneo al superamento della prova; e) del punteggio numerico, pari a 11,90, assegnato all’istante in esito alla prova pratica, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti o comunque di errate correzioni; f) del questionario somministrato all’istante in occasione della prova pratica, con particolare riferimento ai quesiti nn. 4 e 6; g) dei verbali/atti della Commissione con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova pratica e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 4 e 6 del questionario dell’istante; h) dell’avviso di convocazione alla prova orale per il 17 dicembre 2025, nella parte in cui non include il nominativo dell’istante nonché del suo rinvio, ove ritenuto lesivo; i) ove occorra e per quanto di interesse, del bando di concorso; l) di ogni altro atto preparatorio connesso, collegato, presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’istante; e per l’accertamento del diritto alla riammissione nella procedura concorsuale de qua e contestuale condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a.;

Giustizia amministrativa202600284

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esito della prova pratica a risposta multipla e mancata ammissione alla prova orale del concorso per 10 posti di fisioterapista

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato la prova pratica e il punteggio di 11,90, deducendo, con riferimento ai quesiti nn. 4 e 6, che la risposta indicata come corretta dalla commissione fosse errata oppure, quanto al quesito n. 6, che fosse parimenti corretta anche la risposta da lei fornita, con conseguente ambiguità del quesito. Ha inoltre dedotto, in via subordinata, la violazione dell'art. 12 del d.P.R. 220/2001 in materia di anonimato e correttezza delle operazioni concorsuali. Ha chiesto l'annullamento degli atti, la riammissione alla procedura e il risarcimento in forma specifica. Nel corso del giudizio l'ASL ha riferito di avere investito la commissione di un riesame dei quesiti e ha depositato il verbale del 16 marzo 2026, con cui la commissione ha attribuito due punti a ciascuno dei quesiti nn. 4 e 6, indipendentemente dalla risposta fornita dai candidati, rideterminando la graduatoria.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che il riesame della commissione e la conseguente rideterminazione della graduatoria avessero integralmente soddisfatto l'interesse della ricorrente. In particolare, la nuova attribuzione dei punteggi le ha consentito di raggiungere almeno 14 punti nella prova pratica, soglia prevista dall'art. 9 del bando per l'ammissione alla prova orale. Il Collegio ha escluso che ricorresse una mera sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'interesse azionato era stato integralmente realizzato dall'ammissione all'orale. Le spese sono state compensate per metà; per la restante metà l'ASL è stata condannata, in ragione della soccombenza virtuale, al pagamento di 400 euro oltre accessori, rimborso forfettario e contributo unificato se versato. La soccombenza virtuale è stata valutata tenendo conto della serialità del contenzioso, del riesame tempestivo, della complessità specialistica delle questioni e della definizione del giudizio in sede camerale.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, sentite le parti, quando la causa è matura per la decisione.

  • art. 30 c.p.a.

    Indicato dalla ricorrente quale fondamento della domanda di risarcimento in forma specifica, non esaminata nel merito per la cessazione della materia del contendere.

  • art. 12 d.P.R. 220/2001

    Indicato come parametro della censura subordinata relativa all'anonimato e alla correttezza delle operazioni concorsuali; la censura non è stata esaminata nel merito.

  • art. 9 del bando di concorso

    Prevedeva la soglia di 14 punti nella prova pratica per l'ammissione alla prova orale; la nuova attribuzione dei punteggi ha consentito alla ricorrente di raggiungerla.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio avverso l'esito di una prova concorsuale, la commissione riesamina i quesiti contestati, attribuisce il punteggio spettante indipendentemente dalla risposta fornita e ridetermina la graduatoria consentendo al candidato di superare la soglia di ammissione, si verifica la cessazione della materia del contendere se l'interesse azionato è integralmente soddisfatto.
  • La modifica dell'esito concorsuale da parte dell'amministrazione non determina una mera sopravvenuta carenza di interesse quando realizza integralmente la pretesa sostanziale dedotta in giudizio; in tal caso il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere.
  • In caso di cessazione della materia del contendere per riesame favorevole dell'amministrazione, la regolazione delle spese può essere effettuata sulla base della soccombenza virtuale, valutando le ragioni del contenzioso e la condotta processuale e procedimentale delle parti.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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