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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30498/2023 del 13/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma, da parte della Corte di Appello di Genova, della condanna pronunciata dal Tribunale di Genova per il reato di cui all'art. 648-bis c.p. (ricettazione). Il ricorrente deduce due censure principali: (1) errata qualificazione giuridica del fatto — la condotta dovrebbe essere ricondotta al tentativo di riciclaggio (delitto tentato), in quanto l'imputato fu sorpreso con i beni di provenienza furtiva occultati nel furgone prima che si completassero le operazioni di imbarco sul traghetto per Tangeri; (2) errata applicazione dell'art. 648-bis, comma 4, c.p., con richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante prevista quando il delitto presupposto è punito con pena massima non superiore a cinque anni. Tali questioni sono state proposte per la prima volta in Cassazione mediante ricorso e sono state oggetto anche di memoria difensiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi dedotti introducevano nuove prospettazioni di fatto e di diritto non devolute alla Corte territoriale: la diversa qualificazione del fatto (tentativo di riciclaggio) e la pretesa applicabilità della circostanza attenuante sono questioni che implicano valutazioni di merito e dovevano essere sollevate in sede di appello. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata che vieta introdurre in Cassazione questioni non sottoposte al giudice del merito. Per effetto dell'inammissibilità il provvedimento impugnato resta efficace; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648-bis cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di ricettazione; nel caso la Corte ha ritenuto che la qualificazione dei fatti come ricettazione fosse stata già esaminata nei gradi di merito e che la contestata riqualificazione in tentativo di reato non potesse essere introdotta per la prima volta in Cassazione.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Disposizione che individua i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che i motivi addotti non fossero consentiti perché vertevano su nuove questioni di fatto e di diritto non devolute al giudice d'appello.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di applicare ammende per ricorsi inammissibili o manifestamente infondati; la Corte ha applicato questa disposizione disponendo il pagamento delle spese e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

  • art. 23, comma 8, D.L. 137/2020

    Norma che disciplina la trattazione del ricorso con procedimento di contraddittorio scritto; la Corte specifica che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi della disposizione.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per introdurre per la prima volta questioni di fatto o nuove qualificazioni giuridiche non esaminate dal giudice del merito: tali censure restano inammissibili perché interrompono la catena devolutiva.
  • Se si intende sostenere una diversa qualificazione del fatto (es. tentativo anziché consumazione) o ottenere il riconoscimento di circostanze attenuanti, occorre sollevare e documentare tali questioni già in sede di appello (o in primo grado se possibile), così da devolvere correttamente la questione al giudice del merito.
  • In Cassazione è possibile dedurre vizi di diritto e violazioni di legge; quando la censura richiede valutazioni probatorie o accertamenti di fatto, la Corte può dichiarare il motivo inammissibile per mancata devoluzione.
  • Presentare motivi impropriamente nuovi in Cassazione comporta non solo il rigetto o l'inammissibilità del ricorso, ma anche il rischio di condanna alle spese e di sanzioni economiche (Cassa delle ammende) se sussistono profili di colpa nella condotta processuale.
  • Per evitare l'inammissibilità, il difensore deve articolare chiaramente nel grado precedente (appello) tutti i profili di diritto e, soprattutto, quelli che implicano una diversa ricostruzione fattuale o una diversa qualificazione giuridica dei comportamenti.

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